Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
QuesitiHo bisogno di chiarimenti in merito alla trascrizione della sentenza di adozione, in quanto nella sentenza non si fa alcun cenno al cognome che dovrà prendere l'adottata, ma dall’articolo 299 sembrerebbe si debba trascrivere la sentenza anteponendo al cognome dell’adottata quello dell’adottante come richiesto a voce da entrambi. Inoltre per avvalorare questa tesi l’adottante mi ha portato una sentenza del tribunale di Bologna che non credo possa essere applicata ad altri casi seppur analoghi. Ciò premesso ho dei forti dubbi poichè essendo l’adottata cittadina peruviana, non credo si possa applicare il suddetto articolo; credo che il cognome dell’adottando potrà prenderlo quando le sarà concessa la cittadinanza italiana (richiesta fatta per residenza nel 2018 e in attesa di decreto). Intanto devo trascrivere la sentenza di adozione, fare annotazione su atto di nascita e successivamente procedere all’aggiunta del cognome dell’adottante?
Le sue perplessità sono assolutamente condivisibili. Nelle note allegate l’avvocato e se vogliamo lo stesso Tribunale si dimentica di citare tra le fonti normative l’art. 24 della legge 218/1995 laddove prevede che L'esistenza e il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto.
Il cognome è uno dei diritti della personalità ed il diritto internazionale privato è applicabile ogni qualvolta il rapporto giuridico coinvolge un soggetto straniero. Per questo motivo quando una coppia di stranieri dichiara la nascita del proprio figlio non imponiamo l’attribuzione del cognome paterno come il comma 2 dell’art. 262 del c.c. prevede, ma sarà attribuito il cognome previsto dalla legge dello stato di appartenenza del bambino. Nell’adozione vige lo stesso principio: a meno che il giudice non disponga l’applicazione dell’art. 299 del c.c. in applicazione all’art. 24 della legge 218/1995 si attribuirà il cognome “deciso” dalle autorità straniere. Da questo consegue che sino a che l’adottata avrà un passaporto peruviano che la identifica in un certo modo, così dovrà essere identificata. Per adesso quindi lei trascriva la sentenza e ne faccia annotazione a margine dell’atto di nascita e il cognome sarà variato o su segnalazione dell’autorità straniera o quando l’adottata acquisterà la cittadinanza italiana applicando l’art. 299 del c.c.
1 settembre 2022 Grazia Benini
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2269, sintomo n. 2295
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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