Spese di notifica e procedura addebitate al trasgressore in fase di contestazione immediata
Risposta del Dott. Marco Massavelli
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
QuesitiSi chiede un parere in merito ad una ingiunzione di pagamento notificata nel 2019 relativa al servizio idrico 2012. Tale atto è stato emesso ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ingiunzioni fiscali. Essendo stato notificato nel 2019 la prescrizione dovrebbe scattare nel 2024. Il contribuente contesta però che nell'atto non sono specificati riferimenti a precedenti atti e/o solleciti interruttivi della prescrizione (che di fatto dal 2012 al 2019 sono stati regolarmente notificati) e ne chiede l'annullamento.
E’ corretto?
Dal 1° gennaio 2020 la prescrizione delle bollette nel settore idrico è disciplinata dalla Delibera 547/2019/R/idr dell’ARERA, e in particolare dall’Allegato B. Il provvedimento introduce alcune misure a difesa degli utenti, in tutti quei casi di fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni. In particolare, il riferimento è agli obblighi informativi dei gestori del servizio idrico.
Il gestore, infatti, deve evidenziare in modo chiaro la presenza in fattura di importi riferiti a consumi vecchi più di due anni, differenziandoli dagli importi relativi a consumi con meno di due anni.
In alternativa, il gestore può emettere una fattura contenente solo gli importi riferiti a consumi vecchi più di due anni.
La fattura deve essere integrata con una pagina iniziale aggiuntiva contenente:
La situazione cambia quando la presunta responsabilità del ritardo di fatturazione è attribuibile all’utente finale. In questo caso, il gestore è tenuto ad integrare la fattura con gli importi di consumi con più di due anni, con una pagina iniziale aggiuntiva contenente:
Il gestore può anche rinunciare a esercitare il proprio diritto di credito su tali importi, ma in tal caso è tenuto a informare l’utente finale, specificando l’ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni.
Prima della novità normativa introdotta dalla Legge di bilancio 2020, la prescrizione per i consumi relativi a periodi superiori ai 2 anni veniva invece esclusa nei casi in cui la mancata o erronea rilevazione dei relativi dati derivasse da un'accertata responsabilità dell'utente.
Già prima del 2020, per garantire la trasparenza, i venditori e i gestori erano comunque tenuti a emettere una fattura separata contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di 2 anni oppure - in alternativa - ad evidenziare tali importi in modo chiaro e comprensibile all'interno di fatture che contenessero anche importi non prescrivibili.
Gli obblighi formali, pertanto, fanno espressamente riferimento alla fattura, e non all’ingiunzione di pagamento.
Sollevata da parte del contribuente l’eccezione di prescrizione, sarà quindi onere dell’Ente dimostrarne l’infondatezza in virtù di precedenti atti interruttivi.
In conclusione, per quanto non risulti che l’indicazione di precedenti atti interruttivi sia richiesta a pena di illegittimità, sarebbe buona cosa indicarli onde scongiurare sul nascere infondate eccezioni avversarie.
6 settembre 2022 Lorella Martini
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