Contestazione ingiunzione di pagamento notificata nel 2019 relativa al servizio idrico 2012

Risposta dell'Avv. Lorella Martini

Quesiti
di Martini Lorella
12 Settembre 2022

Si chiede un parere in merito ad una ingiunzione di pagamento notificata nel 2019 relativa al servizio idrico 2012. Tale atto è stato emesso ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ingiunzioni fiscali. Essendo stato notificato nel 2019 la prescrizione dovrebbe scattare nel 2024. Il contribuente contesta però che nell'atto non sono specificati riferimenti a precedenti atti e/o solleciti interruttivi della prescrizione (che di fatto dal 2012 al 2019 sono stati regolarmente notificati) e ne chiede l'annullamento. 

E’ corretto?

Risposta

Dal 1° gennaio 2020 la prescrizione delle bollette nel settore idrico è disciplinata dalla Delibera 547/2019/R/idr dell’ARERA, e in particolare dall’Allegato B. Il provvedimento introduce alcune misure a difesa degli utenti, in tutti quei casi di fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni. In particolare, il riferimento è agli obblighi informativi dei gestori del servizio idrico.

Il gestore, infatti, deve evidenziare in modo chiaro la presenza in fattura di importi riferiti a consumi vecchi più di due anni, differenziandoli dagli importi relativi a consumi con meno di due anni.

In alternativa, il gestore può emettere una fattura contenente solo gli importi riferiti a consumi vecchi più di due anni.

La fattura deve essere integrata con una pagina iniziale aggiuntiva contenente:

  • un avviso testuale in cui si spiega che la fattura contiene anche importi per consumi risalenti a più di due anni che possono non essere pagati;
  • l’ammontare degli importi oggetto di prescrizione;
  • un format utilizzabile dall’utente per eccepire l’intervenuta prescrizione; il format deve essere disponibile anche nel sito internet del gestore (stampabile), e presso gli eventuali sportelli fisici;
  • un recapito postale (o fax) e un indirizzo di posta elettronica del gestore (o una modalità telematica), a cui sia possibile inviare i format.

 

La situazione cambia quando la presunta responsabilità del ritardo di fatturazione è attribuibile all’utente finale. In questo caso, il gestore è tenuto ad integrare la fattura con gli importi di consumi con più di due anni, con una pagina iniziale aggiuntiva contenente:

  • un avviso testuale con questa dicitura: “La fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni da pagare e non soggetti a prescrizione in quanto dalle verifiche è emersa una Sua presunta responsabilità per il ritardo nella fatturazione di tali importi”;
  • l’ammontare degli importi dei consumi risalenti a più di due anni;
  • la motivazione che ha determinato la presunta responsabilità dell’utente finale;
  • una sezione che indica la possibilità di inviare un reclamo al gestore, nonché un recapito postale (o fax) e un indirizzo di posta elettronica del gestore (o una modalità telematica a cui far pervenire il reclamo medesimo).

Il gestore può anche rinunciare a esercitare il proprio diritto di credito su tali importi, ma in tal caso è tenuto a informare l’utente finale, specificando l’ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni.

Prima della novità normativa introdotta dalla Legge di bilancio 2020, la prescrizione per i consumi relativi a periodi superiori ai 2 anni veniva invece esclusa nei casi in cui la mancata o erronea rilevazione dei relativi dati derivasse da un'accertata responsabilità dell'utente.

Già prima del 2020, per garantire la trasparenza, i venditori e i gestori erano comunque tenuti a emettere una fattura separata contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di 2 anni oppure - in alternativa - ad evidenziare tali importi in modo chiaro e comprensibile all'interno di fatture che contenessero anche importi non prescrivibili.

Gli obblighi formali, pertanto, fanno espressamente riferimento alla fattura, e non all’ingiunzione di pagamento.

Sollevata da parte del contribuente l’eccezione di prescrizione, sarà quindi onere dell’Ente dimostrarne l’infondatezza in virtù di precedenti atti interruttivi.

In conclusione, per quanto non risulti che l’indicazione di precedenti atti interruttivi sia richiesta a pena di illegittimità, sarebbe buona cosa indicarli onde scongiurare sul nascere infondate eccezioni avversarie.

6 settembre 2022              Lorella Martini

 

Per i clienti Halley: ricorrente QT n. 1414, sintomo n. 1500

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