Figura del volontario e attività di volontariato

Risposta del Dott. Fabio Venanzi

Quesiti
di Venanzi Fabio
12 Settembre 2022

In base a quanto stabilito dall’art. 17 del D. Lgs 117/20217 Testo unico del terzo settore, il  volontario che presta servizio (al quale vengono rimborsate dall'ente del  Terzo  settore le spese effettivamente sostenute e  documentate):

  1. può svolgere in modo continuativo la propria attività di volontariato o, al contrario, il servizio prestato per rispettare il dettato della norma deve rivestire il carattere di occasionalità?

 

  1. nel caso di attività prestata in modo continuativo (ad. Es. per il periodo corrispondente ad un intero anno scolastico) con conseguente percezione dei rimborsi spese nei limiti previsti dal richiamato art.17 del T.U.T.S., si può configurare un altro tipo di rapporto (ad es. co.co.pro. o rapporto di lavoro dipendente ecc.)?
Risposta

L’articolo 17 del D.Lgs. n. 117/2017 disciplina espressamente la figura del volontario e le attività di volontariato.

In particolare, tutti gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti ad istituire un registro in cui iscrivere coloro che svolgono attività in tale forma in modo non occasionale.

Non si considera, invece, volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Tale aspetto è importante in quanto la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria (art. 17, co. 5, D.Lgs. n. 117/2017).

Il volontario deve svolgere la propria attività senza fini egoistici, diretti o indiretti: è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Coerentemente, la sua attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L’unica forma di ristoro è il rimborso delle spese, peraltro con limitazioni e comunque con divieto di rimborsi di tipo forfetario.

Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Nel caso di convenzioni tra enti del Terzo settore e amministrazioni pubbliche, la copertura assicurativa costituisce un elemento essenziale e i relativi oneri sono posti a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione (art. 18, co. 2, D.Lgs. n. 117/2017).

Per promuovere e sostenere l’attività dei volontari che siano lavoratori subordinati di terzi è previsto che essi abbiano diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Pertanto, stante quanto sopra, si ritiene che il volontario possa rendere la propria attività in via non occasionale (art. 17, comma 1, cit. D.Lgs.) senza che si configuri un’altra tipologia di rapporto (dipendente o assimilati).

17 agosto 2022             Fabio Venanzi

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