Approvazione degli atti della commissione esaminatrice di concorso da parte del responsabile
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiIl Sindaco può rimuovere il Responsabile di Servizio UTC dall'incarico di Responsabile (P.O.) e poi la Giunta Comunale eliminare l'area dall'organigramma comunale, accorpandola ad un'altra Area? Il mio comune è al di sotto dei 3000 abitanti.
L’art. 14 CCNL Funzioni locali 2016-2018 (con disposizione sostanzialmente riprodotta all’art. 18 della preintesa del 4 agosto 2022) al comma 3 dispone che gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale, mentre al successivo comma 5 precisa che la revoca dell’incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all’art. 15 da del predetto CCNL parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza.
Il mutamento organizzativo può essere deliberato nell’ambito delle competenze inerenti l’organizzazione dell’ente da parte della giunta comunale, in quanto competenza residuale ex art. 42 TUOEL rispetto all’elencazione tassativa delle competenze consiliari ex art. 42 TU cit.
La giurisprudenza, invero, ha affermato che gli atti di macro – organizzazione sono provvedimenti amministrativi adottati dalle pubbliche amministrazioni nell’esercizio della propria prerogativa di disciplinare, con atti autoritativi, l’organizzazione della struttura amministrativa, definendo le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, i modi di conferimento della titolarità degli uffici, la dotazione organica complessiva (cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 aprile 2019, n. 2210). La giurisdizione è del giudice amministrativo anche se, successivamente all’adozione dell’atto di macro – organizzazione, siano adottati provvedimento di conferimento o revoca dell’incarico, anch’essi oggetto di impugnazione, purché la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la non conformità a legge degli atti di macro – organizzazione e solo in via derivata gli atti di conferimento dell’incarico (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 21 dicembre 2018, n. 33212; Sez. Unite, 27 febbraio 2017, n. 4881).
La giurisprudenza (v. es multis, Tar Calabria sentenza n. 2185 del 24 dicembre 2018) ha da tempo precisato che le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi; determinano le dotazioni organiche complessive, sulla base di atti di macro-organizzazione, espressione delle scelte discrezionali dell’amministrazione in tema di pubblico impiego, la cui competenza rientra certamente negli organi di governo (specialmente nella giunta ex art. 48 TUEL) e non anche in quella della dirigenza.
le Sezioni Unite, con una recentissima pronuncia, ribadivano <<che in tutti i casi nei quali vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si verta in tema di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, è consentita esclusivamente l’instaurazione del giudizio davanti al giudice ordinario, nel quale la tutela è pienamente assicurata dall’eventuale disapplicazione (dell’atto presupposto) e dagli ampi poteri riconosciuti al giudice ordinario medesimo dal comma 2 dello stesso art. 63 (cfr., ancora, Cass. S.U. n. 3677/09 e Cass. S.U. n. 13169/06). […] Da ultimo, se è vero che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo rispetto ad atti di alta amministrazione, nondimeno va considerato che, avendo il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, espressamente attribuito alla giurisdizione del giudice ordinario anche le controversie in tema di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, ormai tali atti sono da considerarsi come mere determinazioni negoziali (cfr. Cass. n. 18972/15; Cass. n. 20979/09) e non più atti di alta amministrazione, venendo in tal caso in considerazione come atti di gestione del rapporto di lavoro rispetto ai quali l’amministrazione stessa opera con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (v. art. 5 cit. D.Lgs.)>> (Cassazione civile, sez. un., 20 ottobre 2017, n. 24877; v. anche, in tema di ‘demansionamento’, la pur non recente sentenza n. 1186/2009 del T.a.r. Campania, che segue: <<… l’art. 63 d.lgs. n. 165/2001 attribuisce al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie relative al rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione del personale cd. contrattualizzato “ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”.
Specificamente in tema di attribuzione di p.o. il TAR Abruzzo – L’Aquila, sentenza n. 383/2021 (non appellata) ha affermato che la procedura per l’attribuzione delle c.d. “posizioni organizzative” non dà luogo ad un concorso interno o a una progressione verticale ma attiene ad una vicenda tutta interna alla gestione del rapporto di lavoro “privatizzato” già instaurato ed in corso e rientra, pertanto, nell’ordinario potere gestionale della pubblica amministrazione che sfocia in determinazioni del datore di lavoro aventi natura privatistica, anche se adottate in esito a procedure di tipo comparativo (cfr. T.A.R. Puglia Bari Sez. II, 27/03/2006, n. 1058; T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 15/11/2002, n. 7169).
Si segnala, inoltre, che recentemente la Cassazione civile, con l’ordinanza Sez. L Num. 21930 Anno 2022,
sia pure con riferimento all’applicazione dell’art. , comma quattro, del CCNL 31 marzo 1999 REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI, ha affermato, con principio che può applicarsi alla suddetta disposizione contrattuale del CCNNL F.L. 2016-2018, che l’ipotesi di sopravvenuti mutamenti organizzativi non ha alcuna attinenza con la procedura di valutazione annuale nè con la ratio, di partecipazione e di garanzia del dipendente, sottesa all’obbligo del contraddittorio, per cui la previsione del previo contraddittorio con l’interessato riguarda la sola ipotesi di revoca anticipata dell’incarico di posizione organizzativa in conseguenza dello specifico accertamento di risultati negativi e non anche in caso di revoca per intervenuti mutamenti organizzativi.
Pertanto, rientra nelle competenze della giunta comunale, in armonia con la programmazione di bilancio ed il dup, riorganizzare gli uffici nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa di cui all’art. 1 L. 241/1990 e del principio di buona andamento della PA si cui all’art. 97 Cost. e, ove nell’esercizio della predetta competenza, dovesse verificarsi un mutamento organizzativo con conseguente cessazione di una determinata area a cui è correlata l’attribuzione della p.o., ne consegue l’ipotesi di revoca da disporsi ai sensi dell’art. 15 del CCNL F.L. citato, fatti salvi i principi giurisprudenziali sopra richiamati.
6 settembre 2022 Eugenio De Carlo
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