Gestione posti auto/parcheggi da parte dell'Ente a fronte di pagamento canone annuo da privati
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Premesso che l’art. 48 c. 16 del DL 189/2016 recita al secondo periodo:
“I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilita' dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.”
Si chiede se i fabbricati già inagibili prima del sisma 2016, beneficiano dell’esenzione dal pagamento IMU e TASI previsto dall’art. 48 c. 16 del DL 189/2016, o se continuano a pagare il 50% dell’imposta dal momento che l’inagibilità dell’immobile non è causata dal sisma essendo già precedentemente inagibile.
A parere dello scrivente, nelle fattispecie indicate si “sovrappongono” due diverse tipologie di inagibilità:
Se l’immobile, già oggetto di accertamento di inagibilità prima del 24 agosto 2016 per cause preesistenti, viene nuovamente dichiarato inagibile con ordinanza conseguente agli eventi tellurici, è da quel momento soggetto alla lex specialis dettata dal d.l. n. 189/2016 e, pertanto, deve ritenersi completamente esente dai tributi comunali sino al verificarsi dell’evento della definitiva ricostruzione o recupero di agibilità ovvero, in subordine, allo spirare del termine del 31 dicembre 2020.
La norma del 2016, a ben osservare, ha anche una ratio chiara e condivisibile: da un lato, un immobile già inagibile potrebbe aver visto aggravarsi le proprie condizioni strutturali a seguito del sisma (e d’altronde l’inagibilità di cui all’art. 48, c. 16, d.l. n. 189/2016 è riferita anche ai casi di crollo dell’edificio), dall’altro risulterebbe iniquo penalizzare gli edifici già inagibili rispetto a quelli divenuti tali in seguito al sisma, posto che sia gli uni sia gli altri hanno subito le conseguenze dell’evento.
13 dicembre 2017 Umberto Corazza
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
19 maggio 2025
presentata dall'Avv. Lorella Martini
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