Reiscrizione nelle liste elettorali

Risposta della Dott.ssa Elena Turci al quesito sull'argomento ed alle successive richieste di chiarimenti

Servizi Comunali Liste elettorali
di Turci Elena
13 Settembre 2022

DOMANDA:

 

 Si chiede un parere su due casi di reiscrizione nelle liste elettorali.

 

1° caso

Un cittadino italiano è stato cancellato dalle liste elettorali di questo Comune con verbale n° 1 del 10-01-2017 per perdita della capacità elettorale, a seguito della nota della Corte di Appello.

Data passaggio in giudicato 30-11-2016.

Dispositivo: reclusione anni 3 mesi 1

Pene accessorie:

  • • interdizione dai pubblici uffici per anni 5.
  • • inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale ed incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per anni 10.

 

2° caso

La moglie del medesimo è stata cancellata dalle liste elettorali di questo Comune in data 09-07-2018

per perdita della capacità elettorale, a seguito della nota della Corte di Appello.

Data del passaggio in giudicato: 30-11-2016

Dispositivo: reclusione anni 3 mesi 3.

Pene accessorie

  • • interdizione dai pubblici uffici per anni 5;
  • • inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale ed incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per anni 10.

 

Provvedimento successivo emesso durante l’esecuzione del provvedimento:

con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza disposto l’affidamento in prova al servizio sociale.

E’ stato consegnato il certificato di espiata pena relativo ad entrambi i cittadini, rilasciato dall’ufficio esecuzioni Penali della Procura della Repubblica.

Si precisa che il certificato elettorale del casellario giudiziale e la comunicazione della Questura relativa alla eventuale sussistenza di misure di prevenzione hanno dato ora, per entrambi i cittadini, esito negativo.

Quando si può provvedere alla reiscrizione nelle liste elettorali?

 

 

RISPOSTA:

il calcolo del periodo di perdita della capacità elettorale, nei casi prospettati, deve tenere conto:

  • del momento in cui la sentenza è divenuta irrevocabile (data di passaggio in giudicato della sentenza);
  • del periodo in cui il condannato ha scontato la pena detentiva o è sottoposto a misure di sicurezza;
  • della durata della pena accessoria.

Si precisa, infatti, che “gli effetti della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici decorrono dal giorno in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, escluso dal computo il periodo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva”

Da ciò consegue che, nel caso in cui la sentenza sia divenuta irrevocabile quando il condannato si trovava in stato di custodia cautelare, ovvero era sottoposto a misura di sicurezza detentiva, gli effetti della pena accessoria sono spostati nel tempo e cominciano a decorrere dal giorno in cui è cessata l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza detentiva.

Pertanto, la possibile reiscrizione nelle liste elettorali del soggetto di cui al caso 1 avverrà dopo il 24.07.2025, ovverossia dopo i cinque anni di interdizione dai pubblici uffici calcolati a decorrere dal giorno in cui è cessata l’esecuzione della pena, cioè il 24.07.2020.

La possibile reiscrizione nelle liste elettorali del soggetto di cui al caso 2, allo stato attuale, potrà avvenire dopo il 28.12.2025, decorsi i cinque anni di interdizione dai pubblici uffici calcolati a decorrere dal 28.12.2020.

L’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale ed incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per anni 10 non rileva ai fini della capacità elettorale.

L’eventuale pronuncia di estinzione della pena conseguente all’esito positivo dell’affidamento in prova, comunque, rende la posizione elettorale del soggetto particolarmente delicata, per cui si consiglia di tenere in evidenza il nominativo e chiedere agli uffici competenti notizie in merito, in prossimità di ogni revisione utile.

 

Dr.ssa Elena Turci         25/08/2022

 

DOMANDA A CHIARIMENTO

Se il Tribunale di Sorveglianza dovesse dichiarare estinta la pena per esito positivo dell’affidamento al Servizio Sociale, il riacquisto della capacità elettorale consegue immediatamente per il soggetto di cui al caso 2, con relativa iscrizione nelle liste elettorali con la prima revisione dinamica utile (senza cioè dovere aspettare il 28-12-2025)?

Oppure una futura eventuale comunicazione del Tribunale di Sorveglianza, che dichiara estinta la pena per esito positivo dell'affidamento, è ininfluente ai fini della reiscrizione nelle liste elettorali?

Quali ulteriori valutazioni devono essere effettuate dall’ufficio elettorale?

 

RISPOSTA

Nel caso in cui arrivasse comunicazione di estinzione della pena per esito positivo dell’affidamento in prova da parte del Tribunale di Sorveglianza, si dovrebbe iscrivere il soggetto nella prima revisione utile.

Tale comunicazione rappresenterebbe la notizia più aggiornata rispetto alla posizione elettorale del soggetto, quindi non si ritiene di dover effettuare ulteriori valutazioni.

 

Dr.ssa Elena Turci         29/08/2022

 

DOMANDA A CHIARIMENTO:

 

In riscontro alla richiesta di informazioni da parte di questo ufficio, l’Ufficio Esecuzioni Penali ha comunicato in data 29-08-2022 che il Tribunale di Sorveglianza, con ordinanza del 15-06-2022, pervenuta all’ufficio di PG in data 24-08-2022, ha dichiarato validamente espiata la pena detentiva per esito positivo dell’affidamento in prova.

Si chiede in base a quali disposizioni normative la comunicazione dell’estinzione della pena, per esito positivo dell’affidamento in prova, determina la immediata reiscrizione nelle liste elettorali della cittadina in questione.

Inoltre, considerato che la prima revisione utile per la reiscrizione sarà ormai la dinamica di gennaio 2023, nel caso in cui la cittadina chiedesse di esercitare il diritto di voto in occasione delle prossime elezioni politiche del 25 settembre 2022, la medesima potrà essere ammessa al voto?

Ed in caso affermativo, qual è la proceduta da seguire?

 

RISPOSTA:

Dall’ultima comunicazione ricevuta dai vostri uffici in data 29 agosto, pare desumersi l’estinzione della pena dal momento che viene precisato che il Tribunale di Sorveglianza – ad integrazione di quanto già comunicato in data 29 gennaio – ha dichiarato “validamente espiata la pena detentiva…per esito positivo dell’affidamento in prova”.

La legge 3 del 2019, nel modificare l’articolo 47 («Affidamento in prova al servizio sociale»), comma 12, della legge 26 luglio 1975, n. 354 «Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà», prevede che “l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue”.

In sostanza, visto che la sola eccezione prevista dal legislatore all’effetto estintivo dell’esito positivo dell’affidamento in prova al Servizio Sociale è costituita dalle pene accessorie perpetue, si deve concludere che l’esito positivo dell’affidamento estingue le pene accessorie temporanee, compresa l’interdizione temporanea dai Pubblici Uffici; chi ne beneficia non deve pertanto essere cancellato dalle liste elettorali e – se già cancellato – deve essere reiscritto.

La reiscrizione nelle liste avviene nella prima revisione utile.

Tuttavia tale iscrizione non ha efficacia costitutiva (nel senso che non è l’iscrizione nelle liste che dà al cittadino il diritto di voto), quindi l’esercizio del diritto di voto è già possibile anche prima dell’iscrizione nelle liste, su richiesta dello stesso, con procedura di ammissione al voto ai sensi dell’art. 32 bis del DPR 223/1967.

7 settembre 2022          Elena Turci

 

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