Schema bando concessione immobili comunali non in liea con le direttive della Giunta

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
16 Settembre 2022

Questo ente qualche anno fa ha affidato la gestione di un fabbricato dell’area circostante e delle attrezzature, attraverso un bando pubblico riservato alle associazioni senza scopo di lucro.

La Giunta Comunale con propria deliberazione ha fornito le linee di indirizzo al Responsabile del Settore sulla durata dell’affidamento e sul rinnovo stabilendo che:

  1. L’affidamento aveva una durata di 6 anni fino al 31/12/2020;
  2. Alla scadenza l’affidamento era eventualmente rinnovabile per pari periodo.

Con propria determinazione il Responsabile del Settore ha approvato lo schema di bando per la concessione in uso “mediante pubblico incanto con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa” sulla base dei criteri fissati dalla Giunta Municipale con la deliberazione sopra citata. Il bando è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, ed è stato affisso nelle bacheche comunali ed inserito nel sito internet del Comune.

Lo schema di bando approvato però ha disatteso le direttive della Giunta Comunale stabilendo che “La concessione avrà una durata di sei anni (2015/2020) con inizio dalla sottoscrizione del contratto e con termine al 31 Dicembre 2020” e quindi non ammettendo l’eventuale possibilità di rinnovo per pari periodo.

Sulla base di quanto riportato dall’aggiudicatario, l’avviso a suo tempo pubblicato sul sito web e la pubblicità effettuata tramite piattaforme social che riportava la eventualità di un rinnovo della concessione ha ingenerato nell’aggiudicatario stesso la convinzione della possibilità di un rinnovo della concessione. Sulla base di tale convenzione il concessionario ha effettuato sia gli investimenti previsti originariamente nel bando, sia ulteriori investimenti migliorativi in previsione dell’eventuale rinnovo (non preventivamente autorizzati dall’Ente).

Nell’ultimo anno di vigenza della concessione (2020) il concessionario ha presentato richiesta di rinnovo della concessione in scadenza per pari periodo senza ottenere alcuna risposta dall’amministrazione. Alla fine di quell’anno, in piena pandemia da Covid 19, con le attività quasi ferme a causa dei lock down imposti a livello nazionale non si è proceduto al rinnovo della concessione che pertanto è terminata al 31/12/2020. Il concessionario senza titolo ha comunque continuato l’attività nella convinzione che a seguito dell’istanza presentata (e alla quale non è stato mai risposto) la concessione fosse stata rinnovata.

Ciò premesso si chiede quali eventuali responsabilità dell’ente nei confronti del concessionario possano essere insorte dal fatto che:

a) vi sia stato un disallineamento tra quanto stabilito dalla Delibera di Giunta contenente le direttive al Responsabile di Settore ed il Bando da esso approvato;

b) l’avviso a suo tempo pubblicato sul sito web e la pubblicità effettuata tramite piattaforme social che riportava la eventualità di un rinnovo della concessione abbia ingenerato nell’aggiudicatario/concessionario stesso la convinzione della possibilità di un rinnovo della concessione con i conseguenti investimenti realizzati.

Risposta

In base ai dati forniti, si ritiene quanto segue:

 

a)          entro la data di scadenza della concessione, ove espressamente previsto dagli atti di gara resi pubblici a tutti i concorrenti, in modo da assicurare la par condicio, la trasparenza e l’imparzialità e integranti la lex specialis di gara, ad avviso dello scrivente, il rinnovo poteva essere motivatamente ammesso secondo principi di buona fede e di correttezza, valutate le ragioni di pubblico interesse al rinnovo, la mancanza di altra destinazione impressa dall’amministrazione al bene ed alle pertinenze nonché in ragione della correttezza e della positività della gestione affidata rispetto agli originari fini ed ai risultati conseguiti;

 

b)         non si ritiene, invece, che alcun affidamento potesse derivare da investimenti rispetto ad una mera facoltà di rinnovo, a differenza dal caso in cui fosse stata prevista una clausola opzionale unilaterale a favore dell’associazione. Infatti, la facoltà di rinnovo avrebbe, comunque, potuto scontare una diversa scelta discrezionale dell’amministrazione in ordine all’uso del bene, impendendo la prosecuzione del rapporto pur a fronte degli investimenti effettuati. Ancor meno potevano legittimare eventuali affidamenti incolpevoli interventi di miglioramento nemmeno previamente autorizzati dall’ente, in violazione delle regole di diritto comune (v. art. 1592 c.c.) e di diritto pubblico (v. RD n. 827/1924) che fanno divieto di interventi non autorizzati sulla proprietà altrui, a maggior ragione se pubblica;

 

c)          il silenzio sulla richiesta di rinnovo andava impugnato, previa diffida, mediante ricorso al TAR (v. art. 31 del c.p.a.) al fine di ottenere un provvedimento espresso positivo o negativo, in quest’ultimo caso da impugnare se viziato;

 

d)         nell’ordinamento vige il divieto di rinnovo tacito, giustificato non solamente da esigenze di contenimento della spesa pubblica – ossia dalla necessità di consentire per legge alle amministrazioni di svincolarsi da un impegno economico divenuto nel tempo eccessivamente gravoso – ma, soprattutto, dalla volontà di favorire l’apertura del mercato alla concorrenza evitando che la rinnovazione tacita dei contratti porti a costituire rendite di posizione per certi operatori economici, con conseguente impossibilità di selezionare per quello stesso servizio un miglior contraente, sia in relazione il prezzo richiesto, ma, specialmente, per la qualità del servizio offerto (Cons. Stato, sent. n.. 2158/2022).

 

L’unico istituto ammissibile è quello della “proroga tecnica”, prevista nel vigente quadro ordinamentale in materia di pubblici contratti, avente “carattere eccezionale” (ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 3 aprile 2017, n. 1521; Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 274) e fondata su “oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della nuova gara non imputabili alla Stazione appaltante” (Consiglio di Stato, sezione V, del 29 maggio 2019, n.3588).

13 settembre 2022        Eugenio De Carlo

 

Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2316, sintomo n. 2389

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