Interessi di mora per tardivi pagamenti di bollette per l’energia elettrica

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
21 Settembre 2022

Dovendo procedere al pagamento di interessi di mora per tardivi pagamenti di bollette per l’energia elettrica, si chiede se deve configurasi come un riconoscimento di debito fuori bilancio o come un pagamento dovuto da imputare sull'annualità 2022.

Avuto riguardo all'imputazione quale codifica di bilancio deve essere utilizzata e se è possibile alimentare il capitolo con una variazione di prelevamento dal fondo di riserva.

Risposta

Preliminarmente si osserva che gli interessi moratori maturati per il tardivo pagamento di fatture commerciali non sono configurabili come debito fuori bilancio del Comune: in tal senso si è espressa la giurisprudenza contabile (si veda ad esempio la delibera della Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia  n. 149/PAR/2015).

Al riguardo si rileva che l’articolo 194 del TUEL prevede cinque tipologie di debiti definiti "fuori bilancio" che possono essere riconosciuti legittimi con deliberazione del Consiglio (deliberazione che è innanzitutto diretta ad accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate da detta norma: vedasi in tal senso il parere n. 522/2010 della Corte dei conti Lombardia), e quella avente attinenza con il caso esposto è la previsione del comma 1, lettera e), relativa alla "… acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente …"".

In tale fattispecie di debito fuori bilancio riconoscibile non possono però rientrare - a prescindere dalla natura della prestazione o della fornitura, anche se relative ad un servizio di carattere essenziale - gli oneri per interessi, spese legali e giudiziali, rivalutazione monetaria ed in generale tutti i maggiori esborsi conseguenti al ritardato pagamento di servizi o forniture: tali oneri rappresentano infatti un ingiustificato danno patrimoniale, e in quanto tali dagli stessi non deriva nessuna utilità o arricchimento alcuno a favore dell'ente. Da ciò consegue che di detti oneri, ove dovuti, in quanto conseguenti ad un ingiustificato danno patrimoniale, devono rispondere i soggetti che con il loro comportamento lo hanno determinato (la giurisprudenza contabile è in tal senso costante: si veda ad esempio la sentenza della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana - n. 142 del 14 gennaio 2014).

Nei particolari casi in cui l’Ente ritenga di procedere al pagamento dell’onere relativo (come ad esempio qualora il pagamento degli interessi costituisca condizione per ulteriori forniture o si voglia evitare un contenzioso che vedrebbe comunque coinvolto l’Ente stesso ovvero nel caso di interessi liquidati con sentenza) sarà comunque necessario attivare il procedimento di riconoscimento ex articolo 194 del TUEL; tenuto conto che l'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 impone l'obbligo di trasmettere le deliberazioni di riconoscimento di debito alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti cui è demandata la verifica della sussistenza di eventuali responsabilità, in tal caso la deliberazione consiliare di riconoscimento non potrà esimersi dall'avviare il procedimento di verifica di eventuali responsabilità per le conseguenti azioni di rivalsa.

In tali casi la codifica di bilancio da utilizzare è U.1.07.06.02.xxx (Interessi di mora) e non si ravvisano motivi ostativi all’utilizzo del fondo di riserva per assicurare il necessario stanziamento al corrispondente capitolo di spesa.

15 settembre 2022        Ennio Braccioni

 

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