La negoziazione assistita

Servizi Comunali Negoziazione assistita
di Mugnai Roberta
05 Gennaio 2018

LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

Roberta Mugnai

8 gennaio 2018

Sono ormai tre anni che è entrato in vigore l’art.6 della legge n.162/2014 di conversione, con modifiche, del decreto legge n.132/2014, che disciplina la negoziazione assistita, un percorso alternativo alla procedura in Tribunale per la separazione personale ed i l divorzio.

Si tratta di una procedura consensuale portata avanti dai coniugi con l’assistenza degli avvocati (uno per parte) che condurrà ad un accordo sottoposto alla verifica del Procuratore della Repubblica. Quest’ultimo, nel caso che non ci siano figli e non rilevi irregolarità, rilascerà un nulla osta; se, invece, ci sono figli minori o maggiorenni non autosufficienti,  e riterrà l’accordo congruo anche nell’interesse dei figli, emetterà un provvedimento autorizzatorio, altrimenti, ove non ravvisi questa congruità la segnalerà al Tribunale che fisserà un termine per la comparizione dei coniugi, riportando, di fatto, la procedura in sede giudiziaria.

La valutazione positiva effettuata dal Procuratore della Repubblica circa la congruità dell’accordo raggiunto dalle parti a seguito di negoziazione assistita, che si realizza con l’emissione del nulla osta o dell’autorizzazione, assorbe ogni aspetto dell’atto sottoscritto dalle parti, così che l’Ufficiale di stato civile può correttamente ritenersi esonerato da qualsiasi ulteriore esame del contenuto.

Dovrà, invece, porre attenzione agli aspetti formali della trasmissione dello stesso: per esempio che gli venga trasmesso anche il provvedimento emesso dal Procuratore della Repubblica o che non gli vengano consegnate delle semplice fotocopie, se non accompagnate da una dichiarazione di conformità.

Dopo che il Procuratore avrà emesso nulla osta od autorizzazione, gli avvocati (o semplicemente l’avvocato che se ne fa carico) trasmettono, entro dieci giorni dalla comunicazione da parte della Procura della Repubblica, l’accordo da negoziazione assistita all’Ufficiale di stato civile (da notare che la violazione di questo termine comporta una sanzione).

L’Ufficiale di stato civile competente a ricevere l’accordo è quello nei cui Registri fu iscritto o trascritto il matrimonio; a tal proposito la Circolare n. 16 del 1/10/2014 così precisa:  “Ai fini della corretta individuazione dell'ufficiale di stato civile competente, si precisa che il matrimonio iscritto è quello celebrato con rito civile la cui iscrizione avviene nel comune di celebrazione. Il matrimonio trascritto è quello celebrato con rito religioso (concordatario o di altri culti religiosi) la cui trascrizione avviene nel comune di celebrazione, o quello celebrato all'estero la cui trascrizione avviene nel comune di residenza o di iscrizione Aire.”

L’atto ricevuto dovrà essere trascritto (per riassunto) nei Registri di matrimonio ed annotato sull'atto di matrimonio e, in caso di divorzio, a margine dell'atto di nascita.

Si ricorda, infine, che la procedura della negoziazione assistita è applicabile anche ai divorzi degli uniti civilmente.  

 

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