L’art. 51 della legge n. 99/2009 stabilisce, ad esempio al comma 3, che in caso di omissione della comunicazione del prezzo o di comunicazione di un prezzo inferiore a quello praticato si applicano le sanzioni previste dall’art. 22, comma 3, del d.lgs. n. 114/98. Quest’ultimo decreto legislativo, come è noto, attribuisce ai Sindaci (art. 22 comma 7) la competenza per quel che riguarda l’accertamento della violazione e l’applicazione della sanzione, nonché l’incasso dei proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.
La successiva normativa attuativa dell’art. 51 della Legge n. 99/2009 (D.M. 15 ottobre 2010 e D.M. 17 gennaio 2013), pubblicato sulla G.U.R.I. del 15 marzo 2013, n. 63, ha definito le modalità operative per l’attuazione di questo obbligo.
Ciò detto, il linguaggio utilizzato, che attribuisce genericamente al sindaco la competenza sopra individuata, è desueto; la parola sindaco, infatti, sta per amministrazione comunale e, ai sensi dell’art. 107, comma 5, del T.U.O.EE.LL., l’ordinanza di ingiunzione ricade, in generale, nella competenza dirigenziale.
In particolare, in merito all'individuazione dell'organo competente (sindaco oppure dirigente) all'erogazione delle sanzioni in materia commerciale, la problematica trae origine dall'apparente contrasto tra l'art.107 del T.U.O.EE.LL. n.267/2000 il quale, al comma 5, prevede sostanzialmente l'abrogazione di tutte le competenze gestionali degli organi di governo fissate da leggi anteriori al testo unico medesimo e gli artt.22 e 29 del decreto lgs. n.114/1998 che individuano espressamente nel “sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo” l'autorità competente per le violazioni di cui alle fattispecie previste dai citati articoli.
Ebbene, la problematica in esame va valutata alla stregua del nuovo assetto delle competenze fra organi degli enti locali che, sulla base di un consolidato indirizzo legislativo, è improntato ad una netta separazione delle funzioni di indirizzo e controllo, di pertinenza degli organi politico-elettivi, da quelle di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, da imputarsi ai dirigenti.
Il principio della separazione fra politica e gestione affermato dalla legge n.142/1990, successivamente rafforzato con l'emanazione delle leggi n.127/1997 e 191/1998 e dal decreto lgs. n.29/1993, come novellato dal decreto lgs. n.80/1998 e ulteriormente confermato dal T.U.O.EE.LL..
Rilevante, in tal senso, appare la norma di cui all'articolo 107, comma 5, del T.U.O.EE.LL., già citata, la quale stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del testo unico medesimo, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l'adozione di “atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'art.50, comma 3 e dall'articolo 54”.
Alla stregua di tale previsione, mentre risulta agevole, sulla base del riferimento espresso all'art.54 del T.U.O.EE.LL., desumere l'intangibilità della titolarità, in capo al sindaco, della competenza all'adozione degli atti correlati alla qualità di ufficiale del governo, più difficoltoso può risultare il compito dell'interprete allorché si sia in presenza di una norma adottata in data anteriore all'entrata in vigore del T.U.O.EE.LL., attributiva di competenze di natura gestionale al sindaco: il problema si appalesa quando si renda necessario stabilire se la titolarità delle stesse sia da imputarsi, secondo il dato testuale, al suddetto organo politico, inquadrandosi la norma in parola nell'ambito della riserva di competenze in favore del sindaco disposta dall'art.50, comma 3, del T.U.O.EE.LL., oppure se detta titolarità debba intendersi trasferita in capo alla dirigenza locale, in attuazione della conforme previsione contenuta nel citato comma 5 dell'art.107 del T.U.O.EE.LL..
Ciò detto, secondo un orientamento dottrinale, se la ratio dell'art.107, comma 5, è quella di ribadire la separazione tra politica e gestione, dettando, con una disposizione di latitudine vasta, lo spostamento in capo alla dirigenza locale delle competenze gestionali che le leggi antecedenti al testo unico imputavano agli organi politici, deve desumersi che la salvaguardia delle competenze sindacali contemplata dall'art.50, comma 3, riguarda esclusivamente le leggi, attributive di dette competenze di natura gestionale, successive all'entrata in vigore del testo unico, riconducibili al novero di quelle cui fa riferimento il comma 4 dell'art.107 citato, le quali si configurano quali derogatorie al principio della competenza dirigenziale in materia gestionale.
Rimangono ferme, ovviamente, le competenze esercitate dal sindaco quale “autorità locale” (art.50, comma 4), nonché quale “ufficiale del governo” (art.54) e quale “capo dell'amministrazione locale” (art.50).
Alla stregua del surriferito orientamento, appare corretto, pertanto, nel caso di specie, individuare l'autorità competente per le violazioni commerciali nella dirigenza locale, considerato che quest'ultima normativa è anteriore al testo unico n.267/2000.
Alle medesime conclusioni perviene, in merito ad una problematica analoga, la giurisprudenza (cfr. T.A.R. Umbria 27 ottobre 2000, n.859) la quale ha tratto argomentazioni ulteriori, in favore dell'individuazione nella dirigenza locale dell'autorità competente agli adempimenti in esame, muovendo dalla considerazione che il riferimento al “sindaco”, contenuto nell'art.22, ultimo comma. del decreto lgs. n.112/1998, è stato “... operato semplicemente per indicare l'amministrazione comunale, tant'è vero che la stessa norma stabilisce che siano destinati alla 'medesima autorità' competente per l'irrogazione delle sanzioni (letteralmente il sindaco) i proventi delle sanzioni stesse. È dunque confermato che la norma si riferisce al comune e non propriamente al sindaco, organo privo di autonomia patrimoniale e di bilancio...'.
Sotto tale profilo, appare quindi congruente, a giudizio di chi scrive, l'imputazione della competenza de qua al vertice dell’apparato burocratico amministrativo, piuttosto che al sindaco.
Si ritiene opportuno far presente, infine, che a conclusioni non difformi si perviene prendendo in esame la più recente normativa in materia di poteri sanzionatori degli enti locali, la quale ha disciplinato le sanzioni amministrative per violazioni ai regolamenti comunali e provinciali, nonché alle ordinanze del sindaco e del presidente della provincia di cui all'art.7 bis del T.U.O.EE.LL., commi 1 e 2. Tale normativa, sotto il profilo dell'individuazione dell'organo competente ad irrogare la sanzione amministrativa, ha fatto espressamente rinvio, infatti, all'art.17 della legge 24 novembre 1981, n.689 senza incidere in senso innovativo sull'imputazione della competenza in argomento.
12 settembre 2022 Elena Conte
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