Riscatto di laurea: gli anni di studio valgono per la pensione
INPS – 29 maggio 2025
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
QuesitiL’Ente ha affidato un incarico ad uno studio legale per proposizione di un giudizio di sospensione, determinando che la spesa verrà sostenuta dalla compagnia assicurativa tutela legale dell'ente. Naturalmente non è stato acquisito nessun CIG per ovvi motivi. Ora lo studio di avvocati manda la fattura al comune sostenendo che la fattura del loro sevizio deve essere intestata al comune anche se già pagata dalla compagnia di assicurazione.
Io (responsabile ragioneria) la respingo perché mancante di codice CIG, ma lo studio di avvocati persiste nel seguire la loro linea. Allego ultimo stralcio di una mail dello studio. Avrei necessità di un vostro parere normativo in merito al fine di capire come gestire contabilmente la questione.
Nel caso specifico si conferma che il Comune può accettare la fatturaPA emessa dallo studio legale, anche in assenza del CIG.
Infatti, il DM n. 55/2013, recante regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche, come integrato e modificato dal DM MEF n. 132/2020, prevede all’art. 2-bis “Cause che consentono alle amministrazioni destinatarie di rifiutare le fatture elettroniche”: Le pubbliche amministrazioni non possono rifiutare le fatture elettroniche al di fuori dei seguenti casi: ……(omissis)…. b) omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG)……(omissis)………”.
La norma, quindi, non prevede l’obbligo di rifiuto della fattura in caso di assenza del CIG, ma la possibilità di rifiutare la fattura nei 5 casi previsti dal MEF.
Inoltre, sempre il MEF, nel Preambolo del predetto DM n. 132/2020, ha precisato la finalità della norma, ovvero “Ritenuto di dover assicurare che non si verifichino rigetti impropri delle fatture elettroniche da parte delle Amministrazioni pubbliche e che le modalità tecniche di rifiuto della fattura elettronica da parte delle Amministrazioni pubbliche siano armonizzate con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati”, lasciando intendere la chiara volontà di limitare l’utilizzo dello strumento del rifiuto della fattura, allineando le regole della fattura PA, con quelle scambiate tra i privati.
Inoltre si evidenzia che, il Comune, non essendo tenuto al pagamento della fattura in oggetto non si dovrà preoccupare del divieto previsto dal co. 3, art. 25 DL n. 66/2014, ovvero del divieto di pagare la fattura che non riporta il CIG.
19 settembre 2022 Fabio Bertuccioli
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4260, sintomo n. 4315
INPS – 29 maggio 2025
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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