Destinazione risorse ex art 53 del DL 73/2021

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
27 Settembre 2022

La somma discendente da misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all'art 53 del DL 73/2021 è possibile destinarla in modo difforme da decreto? Vale a dire: l’art. 53 indica gli utilizzi nella solidarietà alimentare, nei canoni di locazione e nelle utenze domestiche. L' Amministrazione Comunale intende bandire la destinazione delle somme nel seguente modo: per la solidarietà alimentare, per i canoni di locazione (escludere le utenze domestiche) e aggiungere per i soggetti in situazione di difficoltà e di bisogno accertati dai servizi sociali. La proposta tecnica era formulata nel seguente modo: solidarietà alimentare, canoni di locazione, utenze domestiche, e solo in via residuale, per i soggetti in situazione di difficoltà e di bisogno accertati dai servizi sociali.

Risposta

L’art. 53 del DL 73/2021 destina risorse ai comuni ai fini della solidarietà alimentare nonché  di  sostegno  alle  famiglie  che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di  locazione e delle utenze domestiche. Pertanto, la perimetrazione è precisa nei fini e risponde storicamente ai bisogni dell’epoca per cui il decreto legge fu emanato.

Pertanto, si ritiene che lo spazio operativo non sia possibile estenderlo ad altri fini, potendo, peraltro, creare i presupposti per eventuali ricorsi da parte di persone appartenenti alle categorie destinatarie degli interventi che risultassero penalizzate o addirittura escluse rispetto ad altre categorie non indicate dalla norma di legge.

L’amministrazione, invece, nell’ambito delle categorie ex lege previste, potrebbe differenziare le erogazioni rispetto alla maggiore o minore condizione di difficoltà o bisogno degli istanti e dei propri nuclei, accertata dai servizi sociali, e/o in base all’isee, in modo da assegnare somme maggiori a chi versa in condizioni peggiori e/o ha un isee più basso rispetto ad altri in condizioni migliori e/o con un isee più alto; ammettendo comunque al beneficio i soggetti in condizione di bisogno accertato dai servizi sociali e/o entro limiti massimi  di isee in base alla regolamentazione dell’ente sulle prestazioni sociali, se esistente, ovvero alla determinazione ad hoc dei limiti predetti in rapporto alle risorse disponibili.

21 settembre 2022        Eugenio De Carlo

 

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