SINTESI DEGLI INTERVENTI INTRODOTTI DALLA LEGGE DI BILANCIO 2018 PER L’AREA FINANZIARIA ENTI LOCALI
Raffaele Ambrosio
La nuova legge di bilancio, (legge 27 dicembre 2017 n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020)si propone di rilanciare gli investimenti e punta ad allentare le tensioni del pareggio di bilancio allentando i vincoli di finanza pubblica.
Tali misure si scontrano però con gli aumenti della spesa corrente generati da un aumento della spesa per acquisto di beni e servizi e dagli aumenti del costo del personale dipendente generato dal rinnovo del contratto che negli enti locali deve essere autofinanziato da bilanci ormai ingessati da spese obbligatorie e blocco della pressione fiscale.
Questi i punti di maggior impatto sul versante finanziario:
- Riequilibrio Pluriennale
- FCDE (Fondo Crediti di dubbia esigibilità)
- Fondo pluriennale vincolato
- Anticipazione di liquidità con Cassa depositi e prestiti e ripristino dei 5/12
- Anticipazione di liquidità e riaccertamento straordinario
- Pareggio di bilancio
- Proventi da alienazione patrimoniali e risorse per la rinegoziazione dei mutui
- Utilizzo Oneri concessori
- Acquisto e mantenimento di partecipazioni
- Incremento del fondo salva borghi
- Contributi per sostegno agli investimenti ed alla sicurezza
- Indebitamento enti locali
- Variazioni di bilancio e prospetto del saldo di finanza pubblica
- Revisori dei conti: cessa la riduzione del dieci per cento del compenso
- Turn over nei Comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti
- Collaborazioni Coordinate e continuative
- Bonus 80 euro
- Previdenza complementare dipendenti pubblici
- Graduatorie e assunzioni
- Denuncia molestie
- Lavoratori socialmente utili
- Stabilizzazioni
- Fondo per la demolizione di opere abusive
- Reddito d’inclusione
- Reti viarie
- Modifiche al codice dei contratti pubblici
- Pagamenti delle pubbliche amministrazioni
Riequilibrio Pluriennale
La Legge di Bilancio 2018 interviene sulla disciplina del riequilibrio finanziario pluriennale previsto dall’articolo 243-bis del Dlgs 267/2000, introducendo una durata variabile (tra quattro e venti anni) in funzione del rapporto tra passività e impegni di parte corrente.
La legge prevede che la durata del piano è compresa tra quattro e venti anni ma non in funzione di una scelta discrezionale dell'ente, bensì in funzione del rapporto tra le passività da ripianare e l'ammontare degli impegni di parte corrente risultanti dal rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dall'ultimo rendiconto approvato, sulla base di scaglioni predefiniti. Per quanto attiene il rapporto tra passività e impegni viene prevista una durata massima di quattro anni con un rapporto tra passività ed impegni fino al 20%; di dieci anni con un rapporto tra passività ed impegni fino al 60%; di quindici anni con un rapporto tra passività ed impegni fino al 100%; di venti anni in presenza di un rapporto tra passività ed impegni oltre il 100%.
L'istituto del predissesto è stato introdotto con il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 meglio noto come «Decreto premi e sanzioni» che ha inserito, nel titolo VIII – Enti locali deficitari o dissestati – del Dlgs 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, l'articolo 243-bis.
Viene consentito agli enti, per i quali sussistono squilibri strutturali di bilancio tali da poterne provocare il dissesto, di ricorrere a un piano di riequilibrio pluriennale che consente di recuperare gradualmente (massimo dieci anni) i disavanzi ed i debiti fuori bilancio non gestibili tramite le ordinarie misure previste dal Dlgs 267/2000.
Tale procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, disciplinata dagli articoli 243-bis, ter e quater del Tuel, permette agli enti di fronteggiare in maniera autonoma, le situazioni di precarietà delle gestioni amministrative ma soprattutto di porre in essere i rimedi anche suggeriti dalle Sezioni di controllo della Corte dei conti nell'ambito del controllo teso ad assicurare la sana gestione finanziaria, nonché il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in una prospettiva di un bilancio stabilmente riequilibrato.
L’aumento della durata è di fondamentale importanza, in relazione all'utilizzo di un istituto che ha trovato crescente diffusione nell'ambito delle amministrazioni comunali e provinciali che presentano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano sufficienti a superare le condizioni di squilibrio esistenti.
L'applicazione concreta finora intervenuta di questo istituto ha dimostrato, nondimeno, anche alcune criticità che hanno determinato, nel corso del tempo, una serie di modifiche alla disciplina definita, allo scopo di renderla maggiormente coerente con le esigenze di risanamento degli enti locali. Certamente permangono alcune problematiche rispetto all'attuazione, legate, ad esempio, alla gestione contabile nell'esercizio di ingresso (che si traduce in una gestione sostanzialmente in disavanzo), alla distribuzione del recupero del disavanzo nel periodo del piano, al monitoraggio periodico di quest'ultimo (anche da parte degli organi di revisione economico-finanziaria), alle difficoltà di effettuare un'immediata transizione da un esercizio in disavanzo a un esercizio (il primo del piano) in cui non solo garantire l'equilibrio ma avviare altresì proprio la copertura dello squilibrio.
L'allungamento del periodo massimo di costruzione del piano può essere letto favorevolmente, nella prospettiva di costruire uno strumento programmatico e di verifica periodica dello stato di attuazione del risanamento che vede così migliorate le proprie condizioni di efficacia e di applicazione pratica, ferma restando l'esigenza di più rapida copertura in presenza di disavanzi tendenzialmente contenuti.
Il comma 849 della legge di bilancio precedente si estende anche agli enti in riequilibrio finanziario ai sensi dell’art.243-bis Tuel, con obbligo degli stessi, qualora intendono avvalersi di tale normativa, di riformulare il piano di riequilibrio entro il 31/07/2018 con la seguente scansione dei termini da rispettare: a) invio della richiesta, contenuta nella deliberazione di Consiglio comunale, alla Corte dei conti e al Ministero dell’intensione di riformulazione del piano di riequilibrio entro e non oltre il 15/01/2018; b) entro i successivi 45 giorni di invio della richiesta di rimodulazione del piano, il Consiglio comunale dovrà approvare il piano di riequilibrio rimodulato, con il parere dell’organo di revisione contabile; c) i termini di istruttoria del piano rimodulato da parte del Ministero e dell’approvazione da parte della Corte dei conti regionale sono ridotti alla metà.
Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al comma 7 del citato articolo 243-quater, l'ente locale interessato può richiedere all'agente
della riscossione una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la disciplina di cui all'articolo 19, commi 1-quater, 3 e 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di dilazione di cui all'articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
Stessa possibilità di rateizzazione è concessa nei confronti di importi non corrisposti all’INPS-INDAP, fermo restando le condizioni che dovranno essere definite con specifico decreto del MEF che dovrà essere adottato entro il 30/01/2018.
FCDE (Fondo Crediti di dubbia esigibilità)
Il legislatore riserva al FCDE una ampia ed articolata disciplina nel Principio contabile concernete la contabilità finanziaria, oltre che nella nuova formulazione dell’articolo 167 del D. Lgs. 267/2000 così come modificata dal D. Lgs. 126/2014. Al fine di comprendere la ratio di questa scelta - che comunque ricalca per alcuni tratti le modifiche introdotte in questi ultimi anni al fondo svalutazione crediti dei bilanci degli enti - occorre richiamare il primo periodo del punto 3.3 del principio in esame, laddove si precisa che sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc.
Per evitare che queste entrate potenzialmente non riscuotibili possano avviare procedimenti di spesa, che risulterebbero invece certi nell’an e nel quantum, il legislatore ha disciplinato tempi e modi con cui procedere alla costruzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, attraverso la costituzione del vincolo di quota parte dell’avanzo d’amministrazione.
La legge di bilancio prevede una spalmatura dell'accantonamento minimo che ogni ente è tenuto ad effettuare per sottrarre dalla capacità di spesa le somme che potrebbero non essere incassate. Mentre in base alle norme vigenti, per il prossimo anno il fondo avrebbe dovuto essere pari almeno all'85% dell'importo calcolato in base alla media storica delle mancate riscossioni per salire al 100% dal 2019, la manovra 2018 definisce un percorso più graduale: 75% nel 2018, 85% nel 2019, 95% nel 2020 e 100% nel 2021.
La novità si aggiunge a quella già prevista nel testo del governo, che consentirà di finanziare il fondo di competenza con le quote di avanzo svincolate dall'omologo accantonamento operato in sede di rendiconto e che rappresenta un parziale accoglimento delle richieste dell'Anci bocciate dalla commissione Arconet.
In senso contrario si muove invece la Corte dei conti: la sezione regionale di controllo per la Lombardia, con il recente parere 279/2017, ha affermato che l'esclusione dal calcolo del fondo dei crediti da altre amministrazioni pubbliche, dei crediti assistiti da fideiussione e delle entrate tributarie accertate per cassa, deve in ogni caso essere debitamente motivata dal responsabile finanziario e quindi non opera in automatico. Si tratta di una tesi assai discutibile, posto che sono gli stessi principi contabili a prevedere l'esclusione, dato che si tratta di entrate per le quali il rischio di insoluto è pari a 0.
La Commissione Arconet ha puntualizzato il diverso ruolo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto al fondo svalutazione crediti.
Infatti, mentre il primo ha la funzione di evitare che siano impiegate risorse di dubbia esigibilità per finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio (cioè in sostanza che le entrate non sicuramente esigibili siano effettivamente spese), il secondo ha lo scopo di accantonare risorse in previsione della cancellazione futura di entrate non esigibili ossia, in termini economici, di anticipare all'esercizio perdite presunte future su crediti.
Ne deriva che è corretto che le entrate di dubbia esigibilità siano accantonate nell'esercizio per essere spese negli esercizi futuri, quando le stesse saranno effettivamente conseguite, tramite l'applicazione dell'avanzo svincolato dal fondo crediti di dubbia esigibilità risultate eccedente rispetto al necessario.
Sotto tale profilo non è pertanto anomalo che in sede di bilancio siano accantonate risorse in misura eccedente rispetto a quanto risulta nel rendiconto, «in quanto l'accantonamento nel bilancio di previsione non è effettuato per mettere “da parte” le risorse necessarie al FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione». Se in sede di rendiconto l'ente migliora la capacità di introito delle proprie entrate, si svincolano corrispondenti quote del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato.
Per ridurre il peso dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, gli enti locali devono adottare delle opportune politiche volte ad accrescere la capacità di riscossione delle proprie entrate e soprattutto a velocizzare la stessa, al fine di aumentare gli incassi in conto competenza o in conto residui dell'anno successivo.
Sotto questo profilo appare necessario che gli enti decidano come procedere alla riscossione coattiva delle proprie entrate, avvalendosi del nuovo soggetto pubblico deputato alla riscossione nazionale delle entrate, Agenzia delle entrate – riscossione, ovvero adottando forme di gestione di interna o di esternalizzazione in favore dei soggetti autorizzati dalla legge (articolo 52 del Dlgs 446/1997).
la capacità di riscossione degli enti è oggi ulteriormente evidenziata dai nuovi indicatori di bilancio (articolo 18-bis del Dlgs 118/2011), oltre che riflessa dallo speculare dato relativo alla tempestività dei pagamenti, soggetto a pubblicazione periodica ai sensi dell'articolo 33 del Dlgs 33/2013 e Dpcm 22 settembre 2014).
Fondo pluriennale vincolato
Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformita' alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2018 non sono assunti i relativi impegni di spesa.
Il legislatore consente, quindi, di conservare, nel 2018 a Fondo pluriennale vincolato gli importi iscritti nell’anno 2016 e non utilizzati nell’anno 2017, in deroga ai principi contabili che prevedono in questo caso che le somme non impegnate siano portate nel risultato di amministrazione vincolato. In caso di mancata utilizzazione di tali risorse anche nell’anno 2018, gli enti nel 2019 dovranno far confluire i mancati impegni di spesa nel risultato di amministrazione.
Anticipazione di liquidità con Cassa depositi e prestiti e ripristino dei 5/12
Tra le novità della manovra anche un provvedimento che mira ad allentare le tensioni fra enti e tesorieri. In considerazione della essenzialità del servizio di tesoreria al fine del regolare funzionamento degli enti locali su tutto il territorio comunale, nonché per garantire la sostenibilità economico-finanziaria e il coordinamento della finanza pubblica, con un emendamento alla legge di bilancio viene poi disciplinata la possibilità di autorizzare, sulla base di apposite convenzioni, Cassa Depositi e prestiti Spa a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nei confronti dei quali il servizio di tesoreria è già svolto da Poste Italiane Spa (articolo 40, primo comma, legge 448/1998).
Trattasi di un intervento che va a finanziare spese già impegnate per acquisto di beni e servizi ma per le quali l’ente non dispone della necessaria liquidità. L’intervento ricalca l’anticipazione di liquidità concessa nel 2013 con il DL 35 ma a differenza di quest’ultimo provvedimento la legge di bilancio 2018 ne limita la sua applicazione solo agli enti il cui tesoriere è rappresentato da Poste Italiane Spa. Se la norma ha come obiettivo quello di velocizzare i pagamenti della pubblica amministrazione sarebbe stato opportuno estendere tale possibilità almeno a tutti gli enti che intrattengono rapporti con Cassa depositi e prestiti.
Resta, infine, anche per l’anno prossimo la possibilità di utilizzare l’anticipazione di tesoreria fino a cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente ai primi tre titoli di bilancio.
Tale norma intervenendo solo per l’anno 2018 consente agli enti che ne hanno usufruito nel 2017 di continuare ad usufruire di questo “vantaggio” e non di rientrare nei limiti ordinari previsti dal testo unico dei tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo consuntivo.
Pertanto tale norma non risolve il problema di quegli enti che fanno costante uso dell’anticipazione ma procrastina un problema strutturale legato principalmente alla mancata riscossione dei residui attivi.
In tema di tesoreria unica, infine, il testo iniziale della manovra aveva già previsto la proroga di ulteriori quattro anni, fino al 31 dicembre 2021, del termine di sospensione del sistema di tesoreria mista, disciplinato dall'articolo 7 del Dlgs 279/1997 e in seguito modificato dall'articolo 77-quater, comma 7, del Dl 112/2008.
Anticipazione di liquidità e riaccertamento straordinario
Gli enti locali che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui a decorrere dal 20 maggio 2015 possono utilizzare quota parte del proprio risultato di amministrazione proveniente dal fondo anticipazioni di liquidità ai fini dell'accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità. A stabilirlo è un correttivo approvato alla Camera alla manovra 2018, con il quale si tenta di porre fine alle istanze pervenute dagli enti al fine di neutralizzare gli effetti della contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità.
L'articolo 2, sesto comma, del Dl 78/2015 stabilisce che gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità utilizzano la quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione. Con l'emendamento in questione si chiarisce che questa facoltà poteva essere esercitata anche con effetti sulle risultanze del riaccertamento straordinario dei residui, esposte nell'allegato 5.2 al Dlgs 118/2011, nonché sul ripiano del cosiddetto disavanzo tecnico, derivante dalla reimputazione dei residui attivi e passivi ai bilanci degli esercizi successivi. Questa opzione è però concessa solo agli enti che hanno approvato, con unico atto deliberativo, il riaccertamento straordinario dopo l'entrata in vigore del Dm 20 maggio 2015, con il quale è stato introdotto il comma 6
dell'articolo 2 del Dl 78/2015.
I Comuni che non hanno invece deliberato il riaccertamento straordinario dei residui, nonché quelli per i quali le competenti sezioni regionali della Corte dei conti o i servizi ispettivi del ministero Economia e Finanze hanno accertato l'irregolare mantenimento di residui antecedenti il 2015, provvedono a deliberare il riaccertamento straordinario di questi residui contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017, secondo modalità che saranno definite con decreto del ministero dell'Economia entro il 28 febbraio 2018. Il riaccertamento straordinario dovrà riguardare tutti i residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti. L'eventuale maggiore disavanzo potrà essere ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità di copertura previste dal Dm 2 aprile 2015.
La citata normativa salva sia gli enti che non avessero proceduto con un unico atto al riaccertamento dei residui attivi e passivi, sia gli enti in cui la Corte dei conti o il MEF avessero accertato irregolarità nella gestione del riaccertamento straordinario avendo fatto confluire nel disavanzo ripartibile in 30 anni la cancellazione dei residui attivi che invece avrebbe dovuto essere fatta confluire nel riaccertamento ordinario nei vari anni con ripartizione massima nei tre anni del bilancio di previsione. Si prevede, pertanto, per tali enti la possibilità di una riedizione con il conto consuntivo 2017. In tutte e due i casi, gli enti locali nella riapprovazione degli atti del riaccertamento straordinario dei residui, da approvare contestualmente al conto consuntivo 2017, potranno ripartire il disavanzo nel periodo più ampio dei 30 anni previsti dal DM 02/04/2015
Pareggio di bilancio
Con l’entrata a regime dal 2016 delle nuove modalità con cui regioni ed enti locali concorrono alla sostenibilità delle finanza pubbliche, ora realizzata mediante il vincolo del pareggio di bilancio introdotto dalla legge costituzionale n.1 del 2012 e declinato per gli enti territoriali anche mediante gli articoli da 9 a 12 della legge di attuazione del pareggio di bilancio n. 243 del 2012, le disposizioni sugli enti territoriali previste dalla legge in esame – appaiono orientate in senso espansivo, mirando principalmente: per le regioni, ad attenuare il contributo alla finanza pubblica previsto a legislazione vigente, sia mediante una compensazione dello stesso mediante assegnazione di risorse destinate alla riduzione del debito, sia mediante norme volte ad attenuare i ripiani dei disavanzi pregressi; per i comuni, attribuendo contributi per l’effettuazione di investimenti, prioritariamente in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché mediante attribuzione sia di risorse che di spazi finanziari, anche per edilizia scolastica ed impiantistica sportiva e, inoltre, modificando alcune regole di bilancio;
Vengono incrementate le risorse, sulle disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi da 485 a 508, della legge di bilancio 2017, mediante cui sono stati assegnati spazi finanziari agli enti locali (nell’ambito dei patti di solidarietà nazionali) fino a complessivi 700 milioni annui – di cui 300 destinati all’edilizia scolastica - ed alle regioni
fino a complessivi 500 milioni annui per l’effettuazione di spese di investimento, e sono state contestualmente disciplinate le procedura di concessione degli stessi ed i requisiti necessari per l’ottenimento delle risorse stanziate da parte degli enti richiedenti. Con il provvedimento in esame si aumenta lo stanziamento previsto per gli enti locali di 200 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, e ne dispone un ulteriore finanziamento, pari a 700 milioni annui, per il quadriennio dal 2020 al
2023. Viene inoltre inserita una ulteriore finalizzazione degli spazi finanziari in favore dell’impiantistica sportiva, si articolano ulteriormente le priorità relative all’edilizia scolastica e, inoltre, si apportano alcune precisazioni in ordine all’utilizzo di spazi finanziari dai comuni facenti parte di un’unione di comuni. Si introduce poi un ulteriore criterio, rispetto a quelli già previsti per l'attribuzione di spazi finanziari in favore degli enti locali, relativo agli investimenti per la messa in sicurezza del territorio per eventi meteorologici per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza .
Viene modificato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di finanza pubblica (art.1-c.433): All'articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: « non finanziati dall'avanzo di amministrazione » sono soppresse;
b) l'ultimo periodo e' soppresso.
Pertanto il prospetto allegato al bilancio di previsione detrae dalle spese valide ai fini del saldo di finanza pubblica gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri finanziati dall'avanzo di amministrazione concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Ciò consente un alleggerimento dei vincoli del pareggio per quegli enti che hanno deciso di finanziare il Fondo credito di dubbia esigibilità con avanzo di amministrazione consentendo un allentamento delle tensioni della spesa corrente.
L’ultimo periodo si riferisce all’abrogazione dell’obbligo di allegare ad ogni variazione di bilancio il prospetto dimostrativo del pareggio di bilancio al fine di semplificare gli adempimenti legati alle variazioni di bilancio.
Proventi da alienazione patrimoniali e risorse per la rinegoziazione dei mutui
Per gli anni dal 2018 al 2020 gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione della spesa, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:
a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.
Le disposizioni previste dall’art.7, comma 5, del d.l.78/2015 prevedevano che il 10% dei proventi derivanti dall’alienazione di beni immobili venisse destinata all’estinzione anticipata dei mutui, il problema che si poneva riguardava il caso nel quale l’alienazione del bene immobile fosse destinata a compensare dei lavori pubblici (Art.191 d.lgs.50/2016), trattandosi in questo caso di un mero trasferimento di titolarità del bene immobile, a compensazione delle opere pubbliche, si poneva il problema se fosse o meno applicabile la citata normativa circa l’accantonamento del valore del 10% da destinare all’estinzione anticipata di parte dei mutui dell’amministrazione.
In merito al concorso anche delle autonomie locali alla riduzione del debito nazionale, il d.l.69/2013 all’art.56-bis, comma 11, prevedeva per gli enti locali come una quota del 10% derivante dall’alienazione di beni immobili alla riduzione del debito pubblico di pertinenza, e, in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente il debito degli enti medesimi, al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Tale norma è stata dichiarata dalla Consulta incostituzionale (sentenza n.189/2015), in quanto diretta ad incidere, per gli enti locali che non abbiano situazione di mutui da ridurre, sulla destinazione delle citate risorse equivalente per la riduzione del debito pubblico nazionale.
La legge di bilancio 2018 prende atto dell’incostituzionalità della norma sopra richiamata e consente pertanto senza vincoli l’utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione della spesa, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento a ferme condizioni prudenziali previste dalle lettere a e b sopra riportate.
Utilizzo Oneri concessori
La legge di bilancio non ha previsto la proroga dell’ l’utilizzo degli oneri concessori per finanziare spese correnti al fine di consentire un allentamento dei vincoli di bilancio e soprattutto delle tensioni della spesa corrente. Facciamo un passo indietro per comprendere l’evoluzione normativa e le spese che possono essere finanziate da questo tipo di entrate per loro natura straordinaria.
La disciplina fino al 31 dicembre 2017
L'articolo 1, comma 737, della legge 208/2015 in vigore fino alla fine dell'esercizio 2017, in deroga all'obbligo di finalizzare le entrate in conto capitale al finanziamento degli investimenti, dava la possibilità ai Comuni di impiegare integralmente gli oneri di urbanizzazione per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio, del verde e delle strade. Di scarsa utilità invece era la previsione che consentiva di destinare quegli oneri a spese di progettazione delle opere pubbliche, in quanto la loro natura di spesa di investimento inserita nel quadro tecnico-economico di un'opera già ne ammetteva il finanziamento attraverso gli oneri senza necessità di una specifica deroga.
A partire dal 1° gennaio 2018 cambiano le regole di impiego degli oneri di urbanizzazione, che in forza del comma 460 della legge 232/2016 torneranno – senza più alcuna limitazione temporale – a essere vincolati esclusivamente per:
- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.
Le nuove regole dal 2018
A partire dal 1° gennaio 2018 cambiano le regole di impiego degli oneri di urbanizzazione, che in forza del comma 460 della legge 232/2016 torneranno – senza più alcuna limitazione temporale – a essere vincolati esclusivamente per:
realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
interventi di riuso e di rigenerazione;
interventi di demolizione di costruzioni abusive;
acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.
Si tratta di un ventaglio di opzioni diversificato ma di limitata applicazione concreta, fatta eccezione per le opere di urbanizzazione primaria (quali strade e parcheggi, acquedotto, fognatura e depurazione, rete elettrica, rete gas, rete telefonica, pubblica illuminazione, verde attrezzato, cimiteri) e secondaria (quali asili nido, scuole materne e dell'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese ed altri edifici religiosi, impianti sportivi, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie, ree verdi di quartiere). In relazione a queste opere, gli enti possono destinare gli oneri – oltre che alla realizzazione ex novo – anche a interventi sia di manutenzione ordinaria che straordinaria.
Con l'emendamento alla legge di conversione del decreto legge 148/2017 (collegato fiscale) approvato dal Senato il 16 novembre scorso, è stato modificato il comma 460 della legge 232/2016 e inserite, tra gli interventi finanziabili con gli oneri di urbanizzazione, anche le spese di progettazione a prescindere dall'opera a cui sono finalizzate. La problematica del finanziamento della progettazione ora è riconducibile all'introduzione dei nuovi livelli di progettazione previsti dal nuovo articolo 23 del codice dei contratti, che prevede un rafforzamento delle attività propedeutiche all'inserimento dell'opera nel piano delle opere pubbliche, non finanziabili all'interno del Quadro tecnico-economico (studi di fattibilità tecnico-economica e studio delle progettazioni alternative). Questa facoltà, quindi, potrà essere utilizzata proprio per garantire il finanziamento di questa parte di progettazione che si presenta ora finanziariamente impegnativa, avendo assorbito buona parte delle attività che prima erano ricomprese nei progetti definitivi/esecutivi.
Immediate e significative sono le conseguenze per i Comuni. Innanzi tutto viene limitata la libertà d'azione, in quanto gli enti non potranno più decidere di utilizzare gli oneri per la totalità delle spese di investimento ma solo per quelle contemplate dal comma 460. Fuoriescono quindi dagli interventi finanziabili gli automezzi e le autovetture, i mobili e gli arredi, le attrezzature informatiche, per i quali dovranno essere individuate nuove fonti di finanziamento, non facili da reperire. Allo stesso modo gli enti potranno dirottare gli oneri sul fronte della spesa corrente limitatamente alle spese di manutenzione ordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Scompaiono, quindi, voci di spesa storicamente finanziabili come le manutenzioni degli impianti e attrezzature, degli automezzi, del sistema informativo, eccetera.
Inoltre le entrate derivanti da oneri di urbanizzazione torneranno a essere vincolate non solo in termini di competenza ma anche di cassa. Sarà quindi necessario determinare, alla data del 1° gennaio 2018, le consistenze vincolate di tali risorse, così da rispettare i nuovi vincoli, istituendo un apposito codice di cassa vincolata da indicare negli ordinativi informatici.
Acquisto e mantenimento di partecipazioni
E' data la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione stessa.
Incremento del fondo salva borghi
Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (c.d.Salva Borghi), e' incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
Il comma 863 della legge di bilancio estende il fondo ai comuni fino a 5000 abitanti. La legge salva borghi n. 158 del 6 ottobre 2017 stanzia un fondo da 100 milioni di euro sino al 2023, nonché diverse misure per il recupero dei centri storici in stato di abbandono, interventi di manutenzione del territorio, messa in sicurezza di strade e scuole ed altre tipologie di intervento che interessano i piccoli Comuni italiani nei quali vivono oltre 10 milioni di cittadini.
Intervento importantissimo finalizzato ad un recupero e ad una riqualificazione degli enti locali con meno di 5mila abitanti, che si può sintetizzare come segue:
a) Viene istituito un Fondo da 100 milioni di euro (con una dotazione iniziale di 10 milioni per il 2017 e di 15 milioni per ciascun anno dal 2018 al 2023) per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni per il finanziamento di investimenti per l'ambiente e i beni culturali, la salvaguardia e la riqualificazione dei centri storici, la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e delle scuole e l'insediamento di nuove attività produttive.
b) Tali fondi potranno essere utilizzati dagli enti locali anche per l'acquisizione delle case cantoniere e delle stazioni ferroviarie abbandonate, al fine della realizzazione di circuiti turistici e per la promozione dei prodotti locali destinati alla vendita.
c) Si prevedono interventi per il recupero e la riqualificazione dei centri storici mediante interventi diretti a risanare, conservare e recuperare il patrimonio edilizio, anche mediante la creazione di complessi alberghieri nel rispetto della normativa antisismica e dell'efficienza energetica (c.d. Green Communities).
L’incremento irrisorio di risorse risulta ovviamente ancor più limitato dall’estensione a comuni fino a 5000 abitanti ed inficia il successo della norma.
Contributi per sostegno agli investimenti ed alla sicurezza
È stato istituito un fondo di ulteriore sostegno diretto agli investimenti di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (850 mln. nel triennio 2018-20, di cui 150 per il
2018) che ha un ruolo complementare rispetto all’assegnazione di spazi per l’utilizzo di avanzi e ad altri interventi a contribuzione diretta. Il contributo è infatti riservato ai
comuni con minore disponibilità di avanzi di bilancio e non beneficiari degli interventi del Bando periferie (avviato nel 2016 ed ora in via di completamento nei confronti di tutti i progetti in graduatoria).
E’ previsto un progettazione degli enti locali, con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030, che è destinato al cofinanziamento di opere volte alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche.
Indebitamento enti locali
Vengono soppressi i commi 10 e 11 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di indebitamento. Vediamo i commi abrogati:
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.195 del 22/8/2016, ha portato ulteriori modifiche ed aggiornamenti agli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011. Si tratta del V° aggiornamento dove, per quello che qui interessa, è stato inserito per gli enti locali, all’interno dell’allegato 9 del bilancio di previsione, un ulteriore allegato d) riguardante il corretto calcolo dei limiti di indebitamento. Le disposizioni contenute all’interno dell’art.204 comma 1, TUEL dispongono che:
“… l’ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l’importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell’articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento, per l’anno 2011, e l’8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il 10 per cento, a decorrere dall’anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione. Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l’ente ha accantonato l’intero importo del debito garantito”. Tali limiti sono stati abrogati.
Variazioni di bilancio e prospetto del saldo di finanza pubblica
L'articolo 1, comma 468, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 aveva introdotto - a partire dal 2017 - l'obbligo di allegare alle variazioni di bilancio il prospetto con il quale si accertava la coerenza del documento programmatico con il saldo di finanza pubblica.
Obbligo che se da un lato appesantiva la gestione, dall'altro facilitava i controlli sulla tenuta degli equilibri del pareggio di bilancio durante l'anno. Dal 2018 tale obbligo viene meno con l'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 785, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (mentre rimane per quanto riguarda l'approvazione del bilancio preventivo)
Ciò non significa che gli enti possono ignorare le ricadute sul saldo delle variazioni di bilancio ma, piuttosto, che tali verifiche dovranno essere svolte autonomamente da ogni singolo ente, secondo le regole previste all'interno del regolamento di contabilità, nel rispetto dell'articolo 147 quinquies del Tuel che impone il controllo sugli equilibri finanziari.
La legge di bilancio cancella le prescrizioni che obbligavano gli enti locali ad allegare alle variazioni di bilancio un prospetto contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti per la verifica del pareggio, ora spetterà ai regolamenti di contabilità disciplinare le modalità di accertamento degli equilibri di finanza pubblica.
L’intento della norma è quello di semplificare gli adempimenti degli uffici ragioneria ma va ad eliminare una verifica di fondamentale importanza che è opportuno sempre effettuare sia da parte del responsabile finanziario che dall’organo di revisione onde evitare squilibri in termini di pareggio di bilancio da rimpiangere a consuntivo.
Revisori dei conti: cessa la riduzione del dieci per cento del compenso
Non è stata infatti inserita nella manovra di bilancio 2018 la proroga dell’articolo 6, comma 3 del Dl 78/2010, che stabiliva, dal 1° gennaio 2011, la riduzione del 10%, rispetto agli importi risultanti al 30 aprile 2010, delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.
Il termine, inizialmente fissato a fine 2013, è stato prorogato più volte in sintonia con una serie di norme finalizzate al rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica. Da ultimo, l’articolo 13, comma 1, del Dl 244/2016 aveva disposto l’efficacia del taglio fino al 31 dicembre 2017.
Con la sentenza della Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, n.29 del 2015, depositata il 29 settembre 2015 ha affermato che il taglio del 10% ai compensi dei revisori degli enti locali, previsto dal comma 3 dell’art. 6, del D.L. n. 78/2010 è legittimo.
Si tratta della norma che chiede il taglio del 10% rispetto a quanto spettante al 30.04.2010 da parte dei Nuclei di Valutazione, Organismi di valutazione, Revisori dei conti. Tutto trae origine dalla deliberazione n. 4/2014 della Corte dei conti Sezione delle Autonomie, nella quale è stato affermato che l’art. 6, comma 3, del d.l. 78/2010, ossia la norma che chiede il taglio del 10% rispetto a quanto spettante al 30.04.2010 da parte dei Nuclei di Valutazione, Organismi di valutazione, Revisori dei conti. non si applica agli enti locali. Ai sensi di tale norma, infatti a decorrere dal 1° gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposte dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10%rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010.
Sono sorti vari dubbi interpretativi, come si legge nella stessa sentenza, scaturiti dalla deliberazione della Corte dei conti Sezione delle Autonomie n.4 del 2014, ove si affermava che “Le disposizioni dettate dall’art. 6, commi da 1 a 3 non si riferiscono agli enti territoriali”, tenuto anche conto della costante distinzione degli ambiti di diretta efficacia della disciplina – tra enti territoriali ed altre amministrazioni pubbliche – che emerge dagli interventi normativi nella materia.
La recente decisione ribadisce l’omnicomprensività dell’espressione “amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 6, del D.L. n.78 del 2010 legge 31 dicembre 2009, considerando che nell’ambito applicativo delle suddette disposizioni ricadono senz’altro le Province ed i Comuni , confermando di fatto l’indirizzo interpretativo già espresso da altre sezioni regionali di controllo e atteso che neppure sussistono dubbi sulla applicabilità agli enti locali della disciplina contenuta nell’art. 6 del d.l. n. 78/2010, rivolta ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ritenuta vincolante dalla giurisprudenza costituzionale.
La mancata riproposizione dal 2018 di un’ulteriore proroga a queste norme di contenimento lascerebbe intendere il venir meno dei vincoli pubblicistici, e dunque del taglio del 10% anche sui compensi dei revisori dei conti degli enti locali. Resta inteso che i compensi deliberati dal Consiglio dell’ente locale fino al 31 dicembre 2017 sono assoggettati alle vecchie disposizioni, mentre i nuovi compensi non devono tener conto del taglio incrementando ulteriormente la spesa degli enti.
Turn over nei Comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti
La legge di Bilancio 2018 estende ai comuni fino a 5 mila abitanti gli enti locali che possono beneficiare della sostituzione al 100% del personale cessato. In sostanza, quindi, si torna alla disposizione che regolamentava le assunzioni di personale a tempo indeterminato in queste amministrazioni quando non erano soggette ai vincoli del patto di stabilità. Con la differenza che, ora, il vincolo riguarda solo la spesa dei cessati e non più le unità. I nuovi spazi per le assunzioni vanno gestiti con la nuova proroga delle graduatorie, disposta dalla stessa legge di Bilancio.
La regola generale consente nuovi ingressi di personale nel limite del 25% della spesa relativa ai dipendenti cessati nell’anno precedente. Una prima eccezione è prevista per gli enti che, nel 2015, non erano sottoposti al patto di stabilità, i quali, se rispettano il rapporto tra dipendenti e popolazione previsto per le amministrazioni dissestate (Dm 10 aprile 2017), possono assumere nel limite del 75% delle cessazioni dell’anno precedente, sempre in termini di spesa. Per i Comuni con popolazione compresa fra mille e 5mila abitanti e un rapporto fra la spesa di personale e la media delle entrate correnti dell’ultimo triennio inferiore al 24%, la percentuale si innalza al 100%. L’intento della norma vuole rispondere alle esigenze dei piccoli Comuni dove anche una sola cessazione, a cui non corrisponda una nuova assunzione, può mettere a rischio l’erogazione delle funzioni fondamentali previste per legge.
Per sbloccare la situazione, le Province e le Città metropolitane devono provvedere a definire un «piano di riassetto organizzativo», rispettando, però, il limite della dotazione organica fissato con la legge di stabilità 2015, dove era previsto un taglio secco, rispettivamente, del 50% e del 30%. Il piano deve avere, come scopo, la gestione ottimale delle funzioni fondamentali. Per le Province virtuose delle regioni a statuto ordinario, dal 2018, viene introdotto il turn over pieno, con riferimento al personale cessato l’anno precedente. In questo caso il parametro di virtuosità è rappresentato dal rapporto fra spesa complessiva di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, e le entrate correnti dei primi tre titoli del bilancio: rapporto che deve essere inferiore o pari al 20%. Le nuove assunzioni dovranno essere destinate prioritariamente, dice la norma, ai settori della viabilità e dell’edilizia scolastica.
Il tutto trova un limite invalicabile: la dotazione organica rivisitata come sopra illustrato. Per le Province in cui il rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti supera il 20%, la percentuale di sostituzione è fissata al 25%. Infine, per tutte le amministrazioni provinciali è possibile utilizzare i resti, che riguarderanno il triennio precedente, allargando anche a questi soggetti la discussione in atto sulla loro quantificazione.
Per le Città metropolitane, si autorizzano le assunzioni al pari delle Province e nel limite di spesa della dotazione organica come rideterminata in base alla legge di stabilità 2015 che vedeva una riduzione in misura del 30%. Non si comprende la necessità un periodo ad hoc per queste amministrazioni in quanto sembra che la disposizione da applicare sia del tutto identica a quella prevista per le Province.
Infine, un via libera per le Province delle regioni a statuto ordinario anche in tema di lavoro flessibile. Ma la porta non è spalancata: viene introdotto un limite pari al 25% della spesa sostenuta per il medesimo titolo nel 2009. La definizione di lavoro flessibile non sempre presenta contorni ben precisi. A questo fine si ritiene possa soccorrere quanto previsto dall’articolo 36 del Dlgs 165/2001.
Collaborazioni Coordinate e continuative
L'articolo 1, comma 1148, lettera h), della manovra di bilancio ha modificato l'articolo 22, comma 8, del dlgs 75/2017, che adesso dispone: «Il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019».
Il divieto di cui tratta l'articolo 22, comma 8, novellato, del d.lgs. 75/2017 è appunto quello stabilito dall'articolo 7, comma 5-bis, del dlgs 165/2001, introdotto sempre dalla riforma Madia, ai sensi del quale «è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro». Prescrizione accompagnata anche dalla nullità dei contratti stipulati e da pesanti responsabilità erariali e dirigenziali per i dirigenti che non la rispettino.
In apparenza, il rinvio all'1.1.2019 dell'operatività del divieto posto alle pubbliche amministrazioni di avvalersi di contratti di collaborazione coordinata e continuativa consentirebbe loro di stipulare i relativi contratti per tutto il 2018.
Tuttavia, il legislatore della legge di bilancio per il 2018 è incorso nel medesimo errore di coordinamento tra articolo 22, comma 8, del dlgs 75/2017 e testo dell'articolo 7, comma 6, del dlgs 165/2001, come modificato dal medesimo dlgs 75/2016.
L'articolo 7, comma 6, nel testo precedente alla riforma Madia prevedeva che «per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità». Come si nota, la norma consentiva espressamente di avvalersi di contratti aventi «natura occasionale o coordinata e continuativa». Queste ultime parole, però, sono state cancellate esattamente dalla riforma Madia.
Pertanto, anche se il divieto di stipulare contratti di collaborazione posto dall'articolo 7, comma 5-bis, è rinviato all'1.1.2019, in realtà l'abolizione della facoltà di stipulare contratti di natura occasionale o coordinata e continuativa rende da subito impossibile per le pubbliche amministrazioni attivare co.co.co. anche nel 2019. Per altro, sempre la riforma Madia ha eliminato anche, nel corpo del comma 6 dell'articolo 7, alla lettera d), la determinazione del «luogo» di lavoro, allo scopo di escludere un indicatore di un contratto etero-diretto.
L'interpretazione coordinata delle disposizioni ricordate sopra porta a concludere che le amministrazioni possano comunque attivare esclusivamente contratti di lavoro autonomo veri e propri, privi dell'elemento del coordinamento del committente, della continuità intesa come dedizione personale all'attività costante nel tempo, nonché della fissazione del luogo di lavoro, proprio perché la norma che consente di avvalersi delle collaborazioni esterne, l'articolo 7, comma 6, del dlgs 165/2001, non prevede più espressamente la possibilità di avvalersi di collaborazioni coordinate e continuative.
Bonus 80 euro
Ampliata la platea dei beneficiari del bonus 80 euro attraverso l’aumento della soglia reddituale prevista per l’accesso all’agevolazione: si passa da 24mila a 24.600 euro; il bonus, poi, si annulla a fronte di un reddito complessivo almeno pari a 26.600 euro (in luogo dei previgenti 26.000 euro).
Previdenza complementare dipendenti pubblici
Per favorire l’accesso dei dipendenti pubblici alla previdenza complementare, a partire dal 1° gennaio 2018 viene esteso ai dipendenti pubblici il regime tributario previsto per i lavoratori dipendenti privati (deducibilità dei premi e dei contributi versati). L’equiparazione si applica anche ai dipendenti pubblici già iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore della legge. Ne sono invece esclusi i premi e i contributi inerenti gli anni precedenti il 2018 e i montanti delle prestazioni accumulate fino al 31 dicembre 2017, per i quali continua a operare la disciplina previgente.
Graduatorie e assunzioni
Viene posticipato al 31 dicembre 2018 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.
Viene posticipato al 31 dicembre 2018 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, e il termine per le relative autorizzazioni alle assunzioni ove previste, in specifiche amministrazioni pubbliche.
Viene posticipato al 31 dicembre 2018 il termine per l’utilizzo temporaneo di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica per specifiche esigenze funzionali.
Viene posticipato al 31 dicembre 2018 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 nonché il termine per le relative autorizzazioni alle assunzioni ove previste , in specifiche amministrazioni pubbliche.
Viene prorogato sino al 31 dicembre 2018 la regola dell’utilizzo del personale comunale presso gli uffici giudiziari previa stipulazione di apposite convenzioni e sino a concorrenza delle risorse disponibili. Gli uffici giudiziari, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero stesso e l'ANCI (Associazione nazionale dei comuni italiani), per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei 12 comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari stessi, possano continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale.
Denuncia molestie
Sono state modificate ed integrate alcune norme del codice delle pari opportunità fornendo maggiori garanzie e tutele al dipendente che denuncia molestie sul luogo di lavoro. Si rafforzano gli obblighi a carico del datore di lavoro atti ad assicurare condizioni di lavoro tali da garantire l'integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali dei lavoratori le iniziative più opportune (di natura informativa e formativa) al fine di prevenire il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro.
Lavoratori socialmente utili
Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono prorogate al 31 dicembre 2018, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le convenzioni sottoscritte per l'utilizzazione di lavoratori socialmente utili, di quelli di pubblica utilità e dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili (ASU).
All'elenco n. 1 allegato alla legge n. 190 del 2014 e' aggiunta la seguente voce: « Altri lavori socialmente utili » con un importo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
Si prevedono in pratica diversi interventi nei confronti dei lavoratori socialmente utili, sia prorogando le convenzioni fino al 31/12/2018 al fine di una possibile stabilizzazione dei citati lavoratori, sia mediante un intervento economico nei confronti dei comuni che procedano alla stabilizzazione di tali lavoratori da definire nel 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di bilancio.
Stabilizzazioni
La legge di bilancio salva le procedure precedentemente effettuate dagli enti locali per la stabilizzazione del personale precario. In particolare l’art. 4, comma 6-quater, del D.L. 101/2013 ha stabilito che le regioni e i comuni che avessero proceduto ad assunzioni a tempo determinato sulla base di procedure selettive per titoli ed esami ai sensi dell’articolo 1, comma 560, della L. 296/2006 (ossia avessero indetto, nel triennio 2007-2009, prove selettive per l’assunzione di personale a tempo determinato, prevedendo una riserva di posti non inferiore al 60% a favore di lavoratori già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa) potessero procedere, per il quadriennio 2013-2016, alla stabilizzazione a domanda del personale (non dirigenziale) già assunto a tempo determinato (per effetto delle sopraindicate procedure selettive), a condizione che avesse maturato 3 anni di servizio negli ultimi 5 anni alle proprie dipendenze.
Fondo per la demolizione delle opere abusive
Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti viene istituito un fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. I contributi sono erogati sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni.
A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019. Gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi. In caso di tardivo inserimento dei dati nella banca di dati nazionale si applica una sanzione pecuniaria fino a euro 1.000 a carico del dirigente o del funzionario inadempiente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità di funzionamento, di accesso e di gestione della banca di dati.
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