Risposta dell'Avv. Elena Conte
QuesitiSe un Agente di polizia locale deve effettuare l'orario di lavoro giornaliero in due comuni diversi (a seguito di convenzione 4 ore e 2 ore), il viaggio deve essere compreso nelle 6 ore lavorative? E con che modalità si ripartisce il tempo del viaggio tra i due enti, tenendo presente che l'agente è assunto dal comune in cui effettua 24 ore settimanali? Si chiede normativa di riferimento.
Si faccia riferimento, come prima ipotesi, al parere richiesto ai giudici contabili pugliesi in merito alla possibilità, per i comuni che si avvalgono di personale “in convenzione” con altri enti, di riconoscere a tale tipologia di dipendenti il rimborso spese derivante dall’incombenza degli spostamenti fra le sedi istituzionali ove si presta servizio.
I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 211/2015, hanno evidenziato che al dipendente di un ente locale che, in virtù di una convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 14 del CCNL 20 gennaio 2004, presta il proprio servizio anche presso un comune diverso, può essere riconosciuto un rimborso per i maggiori oneri derivanti dalle ulteriori e/o maggiori spese di viaggio conseguenti alla necessità di raggiungere più sedi di servizio, ferma restando la necessità di un atto di espressione della potestà regolamentare.
I magistrati contabili hanno ritenuto applicabili estensivamente i medesimi principi specificamente previsti per i segretari comunali, contenuti nell’articolo 45, secondo comma, C.C.N.L. 16/5/2001, secondo cui “al segretario titolare di segreteria convenzionate per l’accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili”.
In tal caso, l’eventuale previsione del rimborso delle spese di viaggio, nonché la regolamentazione delle modalità, della tempistica e del quantum del riconoscimento devono essere disciplinati nell’ambito della convenzione medesima e, quindi, trovano la propria sedes materiae nell’accordo negoziale intercorrente tra gli enti locali interessati.
Tuttavia, il riconoscimento del rimborso delle spese di viaggio convenzionalmente concordate dovrà necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa e degli oneri che in concreto si sarebbero sostenuti per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto (cfr. Corte dei conti, sez. Piemonte, del. n. 118/2013).
Sotto un altro punto di vista, i dipendenti dei comuni in convenzione hanno, come i segretari, il diritto al rimborso delle spese di viaggio solamente per gli oneri correlati allo spostamento tra più sedi nell’arco della stessa giornata, sempre che vi sia una previsione di questo tipo nel testo della intesa sottoscritta dai comuni. Se in un giorno si recano solamente presso un comune, anche se non quello capofila, le amministrazioni non devono provvedere alla erogazione di alcun rimborso per le spese di viaggio.
Sulla base di questi principi le amministrazioni locali che hanno stipulato una convenzione per la gestione associata devono riconoscere ai propri dipendenti il rimborso delle spese di viaggio, ma solamente nella giornata in cui il personale è costretto a spostarsi tra più sedi. Siamo quindi in presenza della possibilità di prevedere il rimborso delle spese per lo spostamento tra le sedi dei comuni, ma solamente nel caso in cui essi abbiano un carattere ed una natura eccezionale. In via ordinaria, le amministrazioni non devono prevedere oneri aggiuntivi a titolo di rimborso delle spese di viaggio. In tale direzione vanno le indicazioni dettate dal legislatore nel D.L. n. 78/2010, articolo 6, comma 12, per come interpretate dalle sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti nelle deliberazioni n. 8 e n. 9 del 2011. Quindi, occorre tenere conto della necessità che gli enti si diano delle regole organizzative tali da minimizzare l’impatto di questi oneri.
Tali previsioni si applicano sia alle convenzioni stipulate ai sensi delle previsioni stipulate in applicazione dell’articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000, cioè per la gestione associata di una intera funzione o servizio, sia a quelle stipulate sulla base dell’articolo 14 del CCNL 22.1.2004. Queste previsioni non si applicano invece nel caso in cui il dipendente svolga attività per conto di altri enti, essendo stato previamente autorizzato da parte della propria amministrazione. Non si applicano, inoltre, nel caso in cui il dipendente sia utilizzato, da parte di un comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e/o da una unione di comune, allo svolgimento di attività al di fuori del proprio orario, anche se a tempo pieno. In questi casi, infatti, non siamo in presenza di una scelta dell’ente che è “subita” dal dipendente, ma di una scelta che promana dallo stesso e che l’ente si limita ad autorizzare.
I giudici contabili, inoltre, hanno più volte precisato che, al fine di assicurare la compatibilità del sistema con i principi di risparmio di spesa fissati dal D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, è necessario la previa verifica dell’assenza di idonei mezzi di trasporto pubblico fra gli enti interessati nonché prevedere misure volte a circoscrivere gli spostamenti del personale tra il comune di provenienza e il comune ricevente attraverso una rigorosa pianificazione delle attività e una programmazione delle presenze che riduca al minimo indispensabile gli oneri per il rimborso (cfr. Nella Delibera n. 59 del 19 settembre 2019 della Corte dei conti Basilicata).
Sul rimborso del mezzo proprio, va chiarito, infine, che i giudici contabili riconoscono il rimborso delle spese di viaggio limitatamente ai casi in cui vi fosse la necessità di spostarsi fra la sede del Comune convenzionato e quella presso la quale il funzionario è dipendente e non già tutte le volte in cui il funzionario, per svolgere la sua ordinaria attività lavorativa, deve recarsi presso il Comune convenzionato.
26 settembre 2022 Elena Conte
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