Un quadro sintetico sui cambiamenti della disciplina apportati dal decreto “Semplificazioni” riguardanti, fra l’altro, alcune ipotesi di estensione in caso di nuclei familiari orfanili

FISCO OGGI – 28 settembre 2022

Servizi Comunali Assegno unico e universale

30 Settembre 2022

FISCO OGGI

Assegno unico e universale. Dall’Inps focus sulle modifiche

28 Settembre 2022

Un quadro sintetico sui cambiamenti della disciplina apportati dal decreto “Semplificazioni” riguardanti, fra l’altro, alcune ipotesi di estensione in caso di nuclei familiari orfanili

Il decreto “Semplificazioni” (Dl n. 73/2022) ha apportato delle modifiche al Dlgs n. 230/2021 che ha introdotto a partire dal 1° marzo 2022 l’assegno unico e universale per i figli a carico, destinato ai nuclei familiari sulla base dell’Isee. L’Inps, con il messaggio n. 3518 pubblicato ieri, 27 settembre 2022, sul sito istituzionale, illustra le novità sulla disciplina a partire dalla più ampia platea di beneficiari.

Di seguito alcune modifiche introdotte dal decreto “Semplificazioni”.

L’assegno unico e universale spetta anche agli orfani maggiorenni in caso di titolarità di pensione ai superstiti e in caso di disabilità grave (articolo 2, lettera c-bis del Dlgs n. 230/2021).

Solo per il 2022 l’importo dell’assegno per ogni figlio minore, pari a un massimo di 175 euro mensili, per un Isee pari o inferiore a 15mila euro, è esteso anche ai figli maggiorenni disabili senza limiti di età (articolo 4, comma 1 Dlgs n. 230/2021).

Anche la maggiorazione prevista per i figli minorenni in base al grado di disabilità (da 85 a 105 euro), viene estesa, nel 2022, a ciascun figlio con disabilità fino al compimento di 21 anni (articolo 4, comma 4 Dlgs n. 230/2021).

Dal 2023, tornano ad applicarsi la maggiorazione di 80 euro mensili, per i figli maggiorenni disabili fino al compimento del ventunesimo anno di età, e di 85 euro mensili (che si riducono in funzione del valore Isee) per i figli maggiorenni disabili di età pari o superiore a 21 anni (articolo 4 commi 5 e 6 Dlgs n. 230/2021).

L’articolo 5, comma 9-bis prevede un incremento di 120 euro al mese, per l’anno 2022, della maggiorazione transitoria di cui al comma 1 dello stesso articolo, se il nucleo familiare ha almeno un figlio a carico con disabilità.

Le nuove misure si applicano a partire da marzo 2022. Di conseguenza, per le domande pervenute entro il 30 giugno scorso l’Inps provvederà al calcolo e al versamento dei conguagli, per quelle invece presentate dal 1° luglio i pagamenti saranno aggiornati alla nuova disciplina.

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