TAR Piemonte, Sentenza 2 gennaio 2018, n. 1

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09 Gennaio 2018

Nessun Limite per l’Avvalimento

TAR Piemonte, Sentenza 2 gennaio 2018, n. 1

La sentenza del 2 gennaio 2018, n 1 del Tar del Piemonte, ha stabilito che non hanno validità i limiti all’avvalimento. Il contrasto, sorto dopo che era stato posto in essere un bando che poneva limiti all’istituto in questione, ha trovato soluzione attraverso il pronunciamento del Tar, il quale ha sancito che “… l’avvalimento non tollera ulteriori compressioni dovute a indebite interpretazioni estensive delle norme del codice”.

In ossequio al nono comma dell’ art. 89 del Codice dei contratti pubblici, i giudici hanno poi spiegato che dovrà essere il responsabile unico del procedimento a verificare che le prestazioni oggetto di contratto siano eseguite “… direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria” che la Stazione appaltante utilizza nell’ambito del contratto di avvalimento. L’appaltatore, pertanto, esegue, le prestazioni essenziali, mentre la Stazione appaltante si avvale della manodopera e dei mezzi dell’impresa ausiliaria.

In generale, quindi, anche stando il parere favorevole dell’ UE, non vi sono limiti all’istituto dell’avvalimento, purché si dimostri di possedere i requisiti minimi per l’esecuzione dell’appalto.

Vedi la sentenza nel file allegato

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