Riparto delle risorse destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2025
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiSi chiede se i dipendenti a tempo determinato vanno considerati in sede di progressioni economiche orizzontali. E se sì, con quali condizioni.
Fermo restando il requisito dei 24 mesi di permanenza nella posizione economica in godimento, il dipendente a tempo determinato può o no concorrere alle progressioni economiche orizzontali?
L’Ente ha dipendenti a tempo determinato per il sisma dal 2016 ipoteticamente, salvo cessazioni e subentri, alcuni potrebbero aver superato i 24 mesi di permanenza a tempo determinato nella specifica categoria (C1 o D1) quindi vanno considerati o no?
Secondo l’orientamento applicativo ARAN RAL279, è ragionevole affermare, “anche in assenza di una esplicita indicazione, che la disciplina contrattuale in materia di progressioni orizzontali possa trovare applicazione esclusivamente nei confronti del personale a tempo indeterminato”.
La precarietà del rapporto e la sua limitata durata nel tempo mal si conciliano, infatti, con i sistemi di valutazione di contenuto meritocratico che dovrebbero contraddistinguere le selezioni che vengono realizzate al termine di ogni periodo annuale; in assenza, infatti, di un rapporto stabile e duraturo nel tempo vengono meno gli stessi presupposti necessari per una corretta valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti interessati.
Non possiamo trascurare, inoltre, anche la circostanza che il beneficio economico correlato alla progressione orizzontale si traduce, in pratica, in un incremento del trattamento tabellare iniziale il cui valore dovrebbe essere definito nel contratto individuale con la conseguente immodificabilità dello stesso valore per tutta la durata del rapporto come vincolo di coerenza tra le parti.
Analogamente il più recente orientamento applicativo ARAN SAN296 del 15.05.2018 laddove viene evidenziato “che, pur in assenza di una specifica esclusione da parte della disciplina contrattuale in materia, il personale a tempo determinato non può partecipare alle progressioni economiche orizzontali e ciò principalmente alla luce dell’attuale quadro legislativo che fonda tale tipologia di selezione/beneficio su di un sistema di valutazione meritocratico, il quale mal si concilia con la precarietà e la durata limitata nel tempo del rapporto di lavoro a tempo determinato”.
Altra questione, invece, riguarda la computabilità dei periodi di lavoro con contratto a tempo determinato, già prestati dal dipendente presso il medesimo Ente, con mansioni del medesimo profilo e categoria di inquadramento, ai fini dell’anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l’applicazione dell’istituto contrattuale. Nel senso delle computabilità è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18138/2022.
4 ottobre 2022 Angelo M. Savazzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4886, sintomo n. 4996
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2025
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34113
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34207
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
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