Successioni e notificazione degli avvisi di accertamento agli eredi - problematiche connesse
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Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiPrima domanda: quando ho fatto il bilancio di previsione 22-24 avevo messo nell'avanzo destinato agli investimenti 78.000 euro (cavati dall'avanzo libero presunto) che servivano per finanziare l'efficientamento energetico della scuola. Poi vedendo che non si potevano applicare subito al bilancio ho finanziato il progetto della scuola con la vendita di una casa. Ora il progetto della scuola non si farà quest'anno e la vendita della casa mi deve finanziare l'acquisto di un magazzino. Quindi io pensavo di fare comunque la variazione e applicare al bilancio questi 78.000 euro per la scuola e contestualmente aumentare il capitolo per l'acquisto del magazzino di 78.000 euro. Giusto? Altra cosa forse quando li avevo cavati dall'avanzo libero in principio non andavano nell'avanzo destinato agli investimenti ma forse nell'avanzo accantonato? Seconda domanda: quest'anno come faccio ad accantonare delle somme dall'avanzo libero per destinarle alle utenze per chiudere il bilancio 23-25?
Per fare in modo che l’entrata derivante da una alienazione (“vendita di una casa”), attualmente prevista in bilancio e finalizzata all’efficientamento energetico della scuola, vada a finanziare l’acquisto di un magazzino, occorre adottare una delibera di variazione di bilancio con la quale:
1) istituire la voce di spesa di euro 78.000,00 per l’acquisto del magazzino (ovvero, se già prevista in bilancio, aumentarne lo stanziamento per tale importo), precisando che la stessa viene finanziata con il ricavo derivante dalla alienazione già iscritto in bilancio;
2) applicare al bilancio l’avanzo di amministrazione per l’importo di euro 78.000,00 (derivante dalla quota destinata agli investimenti - allegato a/3 al rendiconto 2021) per finanziare la spesa di all’efficientamento energetico della scuola, anch’essa già prevista in bilancio ma rimasta priva di copertura per effetto di quanto indicato al punto precedente.
Per quanto concerne la seconda domanda, si evidenzia che gli importi costituenti la quota libera dell’avanzo non possono essere prelevati (“cavati”) da detta quota per essere inclusi nelle restanti quote (accantonata, vincolata e destinata agli investimenti) in cui è suddiviso l’avanzo stesso: ciò comporterebbe un travaso di fondi che l’ordinamento contabile non ammette, in quanto la quantificazione dell’avanzo di amministrazione (così come la sua articolazione nelle diverse quote) non può essere modificata una volta accertata con l’approvazione consiliare del rendiconto (articolo 186, comma 1, del TUEL), se non in fattispecie del tutto eccezionali, come ad esempio nel caso di adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione (in occasione della salvaguardia degli equilibri: articolo 193, comma 2, lettera c, del TUEL) oppure allorché il ricalcolo venga disposto dalla Corte dei conti ai sensi dell’articolo 148-bis, comma 3, del TUEL).
Al fabbisogno finanziario occorrente per assicurare nel bilancio 2023-2025 la copertura delle spese per utenze non può in ogni caso provvedersi, al momento attuale, mediante utilizzo dell’avanzo libero dell’esercizio 2021, in quanto le disposizioni che hanno consentito per tale finalità l’impiego di entrate specifiche (proventi edilizi, sanzioni del Codice della strada, avanzo Covid e appunto la quota libera dell’avanzo di amministrazione) sono state espressamente dichiarate applicabili per il solo esercizio 2022 (articolo 37-ter, comma 1, del d.l. n. 21/2022; FAQ n. 49 della RGS del 1° giugno 2022; articolo 40-bis del d.l. n. 50/2022); non è però da escludere che la prossima legge di bilancio 2023 possa comprendere disposizioni anche solo in parte analoghe, onde consentire agli enti di chiudere i propri bilanci.
5 ottobre 2022 Ennio Braccioni
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4287, sintomo n. 4342
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Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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