Risposta dell'Avv. Alessandro Rizzo
QuesitiAi fini della possibilità per l'Ente di notificare gli atti (compresi gli atti di accertamento) via PEC si chiede se possa essere utilizzata la PEC dell'ufficio tributi o se bisogna prima registrarla in qualche registro (si tenga conto che il Comune è abilitato sul portale AGID ai fini del PAGO PA) e se bisogna anche verificare che la PEC del destinatario sia iscritta in qualche registro.
In pratica, è possibile che l'ufficio tributi notifichi via pec gli atti di accertamento ad un contribuente trasmettendo gli stessi alla pec dell'attività professionale dello stesso quando gli atti riguardano invece la sua sfera privata?
Per le notificazioni tributarie a mezzo PEC la normativa di riferimento è contenuta nell’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973, il quale testualmente prevede che “alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).”
Il principio di diritto affermatosi nella più recente giurisprudenza di merito ritiene valida ed efficace la notifica degli atti tributari:
a) solo se proveniente dalla casella PEC ufficiale dell’Ente notificatore, che è quella indicata nei pubblici elenchi IPA;
b) e se indirizzata alla PEC del destinatario ugualmente risultante dagli elenchi ufficiali “INI-PEC”.
Dunque, la notifica di un atto tributario trasmessa da un indirizzo PEC dell’Ente diverso da quello contenuto nel pubblico registro deve ritenersi priva di effetti giuridici e di conseguenza gli atti impugnati sono nulli (CTP Roma, sentenze 24 novembre 2020, n. 9274, 8 febbraio 2020, n. 2799, 17 gennaio 2020, n. 601, CTP Perugia, sentenza 26 agosto 2019, n. 379).
Inoltre, secondo la giurisprudenza, una notifica proveniente da un indirizzo PEC non inserito in alcuno dei registri pubblici previsti dall’art. 16 – ter del D.L. 179/2012, comporta la nullità - se non addirittura l’inesistenza - della notifica in ragione dell’impossibilità, soprattutto per il destinatario, di ricondurre tale indirizzo al soggetto realmente mittente (Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 3414 del 21.03.2021).
L’art. 16-ter (Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni) del D.L 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” espressamente prevede che: “A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia. “
Sulla base di quanto esposto:
7 ottobre 2022 Alessandro Rizzo
Per i clienti Halley: ricorrente QT n. 1425, sintomo n. 1511
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Paolo Dolci
Corte di cassazione - ordinanza 115/2025
Decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173
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