Posizione assicurativa dipendente e sospensione cautelare procedimento penale, con sentenza di assoluzione
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiHo un dipendente che partecipa come scrutatore alle prossime elezioni del 25/09. Il nostro ente ha un orario di lavoro articolato in sei giorni, lavoriamo anche il sabato. Vorrei sapere se al dipendente in questione spetta anche la giornata di sabato come permesso retribuito in considerazione che il sabato pomeriggio viene costituito il seggio elettorale. Se la risposta è sì, mi potete indicare i riferimenti normativi.
Il personale che comprovi di essere chiamato a svolgere funzioni elettorali ha diritto a vedersi riconosciuti i giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali come servizio prestato a tutti gli effetti, con conseguente diritto a fruire del riposo compensativo qualora le relative attività siano state svolte in giorni festivi o non lavorativi.
La disciplina che regola i permessi elettorali retribuiti spettanti ai lavoratori subordinati è contenuta specificatamente nel combinato disposto dell’art. 119 del DPR n. 361/1957, modificato dall’art. 11 della Legge n. 53/1990, e dalla successiva norma interpretativa contenuta nell’art. 1 della Legge n. 69/1992.
In generale, i permessi elettorali sono riconosciuti ai dipendenti pubblici e privati, sia a tempo indeterminato che determinato, che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali in qualità di presidente di seggio, segretario, scrutatore, rappresentante di lista, di gruppi politici o di partiti, nonché di componente dei Comitati promotori, in occasione di referendum.
Dall’art. 119, comma 1, del DPR n. 361/1957, a tali lavoratori è riconosciuto il diritto “ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni”, quindi precedenti e successive alle elezioni, compresi la preparazione del seggio e lo scrutinio dei voti.
Il comma 2 dello stesso articolo prevede che “I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.”.
Successivamente, con l’art. 1 della Legge n. 69/1992 il legislatore ha chiarito ulteriormente che i predetti lavoratori hanno diritto al “pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali”.
Pertanto, i giorni lavorativi di assenza dal lavoro compresi nel periodo sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa e il trattamento economico e normativo previsto è quello che sarebbe spettato in caso di effettiva prestazione.
Per quanto riguarda i festivi (come la domenica) o i giorni non lavorativi, essi andranno retribuiti con quote della retribuzione normale (pari cioè ad una giornata di retribuzione), ovvero con l’alternativa di un riposo compensativo.
Nella fattispecie oggetto del quesito, al dipendente spettano le giornate del sabato e del lunedì come permessi retribuiti e una giornata di riposo compensativo per il mancato riposo della domenica ovvero, in alternativa, in accordo con il lavoratore, un compenso pari ad una quota giornaliera di retribuzione in aggiunta alla retribuzione normalmente percepita.
A tal proposito, è interessante rilevare che la normativa di riferimento non stabilisce le modalità di scelta tra riposo compensativo e retribuzione e non definisce neppure eventuali maggiorazioni da corrispondere per i giorni festivi trascorsi al seggio, demandando al lavoratore la possibilità di accettare l’eventuale riposo compensativo piuttosto che la retribuzione corrispondente.
30 settembre 2022 Angelo M. Savazzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4904, sintomo n. 5014
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
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