Utilizzo quota risorse erogate dal fondo per le funzioni fondamentali di cui all’art. 106 del D.L. n. 34/2020, c.d. Fondone Covid

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
14 Ottobre 2022

Vorremmo sapere se, a Vostro parere, risulta ad oggi possibile utilizzare una quota delle risorse erogate dal fondo per le funzioni fondamentali di cui all’art. 106 del D.L. n. 34/2020, c.d. Fondone Covid, confluito in avanzo vincolato al 31.12.2021 per finanziare contributi economici da erogare famiglie in difficoltà a seguito del rincaro energetico. 

Risposta

Le risorse del c.d. “Fondone” rappresentano un’entrata vincolata, e sono state assegnate per la finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, tenendo conto delle minori spese e delle maggiori spese (al netto dei ristori) legate a detta emergenza (articolo 106 del d.l. n. 34/2020, come rifinanziato dall’articolo 39 del d.l. n. 104/2020 e dal comma 822 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020); trattandosi di quota vincolata, l’importo non utilizzato di tali risorse è confluito nell’avanzo di amministrazione (articolo 187, comma 3-ter, del TUEL) ed è stata prevista la possibilità di utilizzare detto avanzo sia nell’esercizio 2021 (articolo 1, comma 23, della legge n. 178/2020) che nell’esercizio 2022 (articolo 13 del d.l. n. 4/2022. c.d. sostegni-ter), utilizzo comunque riservato per le finalità cui le risorse stesse sono state assegnate, e cioè per la copertura di minori entrate e/o maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all’emergenza epidemiologica.

Successivamente l’articolo 37-ter, comma 1, lettera a), del d.l. n. 21/2022 ha ampliato le modalità di impego delle risorse suddette, introducendo la possibilità di utilizzare, per l’anno 2022, gli eventuali avanzi vincolati relativi a somme del “Fondone” per assicurare la copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali; infine l’articolo 40 del d.l. n. 50/2022, come convertito dalla legge n. 91/2022, ha incluso tra i maggiori oneri finanziabili anche l’incremento della spesa per il gas: detti maggiori oneri vanno riscontrati dagli enti in base al confronto tra la spesa dell’esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.

Le disposizioni sopra ricordate hanno evidentemente natura di norme eccezionali: in quanto tali sono da considerare norme di stretta interpretazione, e quindi non suscettibili di interpretazione estensiva né di applicazione analogica, per cui l’utilizzo delle risorse non utilizzate del “Fondone” e confluite nell’avanzo vincolato è da ritenere consentito esclusivamente per le finalità espressamente previste dalle disposizioni stesse, tra le quali non è ricompresa - né è possibile ricomprendervi in via analogica - la erogazione di contributi alle famiglie in difficoltà a seguito del rincaro energetico.

Alla luce delle considerazioni su estese, alla domanda posta con il quesito deve pertanto darsi risposta negativa.

7 ottobre 2022               Ennio Braccioni

 

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