Sportelli SUAP-SUE, al via la consultazione dei fornitori di soluzioni applicative
Ministro per la Pubblica Amministrazione – 16 gennaio 2023
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiL'amministrazione comunale ha revocato al personale della Polizia Locale turnazione reperibilità e festivi pretendendo che il personale effettui lavoro sia di mattina che di pomeriggio per garantire i servizi. Si chiede se ciò è possibile e nel caso di risposta affermativa di conoscere la normativa. Grazie
Il CCNL 21.5.2018 all’art. 22 stabilisce che “L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali ed è funzionale all’orario di servizio e di apertura al pubblico. Ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, l’orario di lavoro è articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze dei servizi da erogarsi con carattere di continuità, che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana o che presentino particolari esigenze di collegamento con le strutture di altri uffici pubblici”. Spetta al datore di lavoro stabilire la modalità di erogazione delle 36 ore settimanali in funzione del servizio da erogare. Il datore di lavoro pubblico assume direttamente la responsabilità unilaterale di definire tutte e tre le tipologie dell’orario di lavoro: quello di servizio, quello di apertura al pubblico e perfino l’orario di lavoro, che d’altra parte dipende strettamente dai primi due, nessuno dei quali è soggetto ad alcuna relazione sindacale.
Il confronto è richiesto esclusivamente per approfondire con le organizzazioni sindacali le modalità di articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro, che, ai sensi dell’articolo 22, comma 4, sono:
a) orario flessibile: si realizza con la previsione di fasce temporali entro le quali sono consentiti l’inizio ed il termine della prestazione lavorativa giornaliera, secondo quanto previsto all’art. 27;
b) turnazioni: che consistono nella rotazione ciclica dei dipendenti in articolazioni orarie prestabilite, secondo la disciplina dell’art. 23;
c) orario multiperiodale: consiste nel ricorso alla programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali con orari superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del monte ore previsto, secondo le previsioni dell’art. 25.
Dunque, gli orari flessibili, in turno e multiperiodale, vengono determinati dal datore di lavoro unilateralmente, che, però, è tenuto ad attivare con le organizzazioni sindacali il confronto, allo scopo di acquisire indicazioni, osservazioni e proposte utili per la migliore determinazione possibile di queste articolazioni orarie, fermo restando che, poiché il confronto non si conclude con la sottoscrizione di accordi, la decisione finale resta comunque in capo al datore.
Ciò premesso se il datore di lavoro pubblico ritiene non sia necessario articolare l’attività lavorativa per turni di lavoro non potrà far ruotare i dipendenti ciclicamente sulla base di articolazioni orarie prestabilite. Per cui una volta distribuite le 36 ore settimanali tale distribuzione non può essere soggetta per ciascun dipendente a rotazione.
Per la reperibilità se il datore di lavoro pubblico la ritiene non necessaria, non potrà poi richiedere il pronto intervento al di fuori dell’orario di lavoro e di servizio.
Il dipendente, comunque sia distribuito l’orario di lavoro, ha diritto al riposo settimanale. Si tratta di un diritto irrinunciabile del lavoratore, che si trova già affermato nella Costituzione (art. 36, comma 3), trova il proprio riferimento normativo nell’art. 2109 del codice civile, che al comma 1 precisa che, di norma, il giorno di riposo deve coincidere con la domenica, oltre che, con norme specificamente dedicate, che ne dettano una disciplina organica, nella Legge 370/1934, che riconosce il diritto al riposo settimanale a tutti i lavoratori e ne determina la durata in 24 ore consecutive disponendo tassativamente che il risposo settimanale deve coincidere con la domenica. La materia è stata, poi, oggetto di rivisitazione ad opera dell’art. 9 del DLgs. 66/2004 che ha previsto che il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola coincidente con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero (pari a undici ore consecutive ogni 24 ore).
Nel caso in cui non venga richiesta la rotazione ciclica (turnazione) e la reperibilità, si deve ritenere che il riposo settimanale di 24 ore consecutive non possa essere fissato in un giorno diverso dalla domenica.
Se sulla base di una particolare articolazione dell’orario di lavoro adottata per esigenze organizzative, un dipendente svolge la propria attività su cinque giorni settimanali, in cui la giornata di sabato faccia parte dei cinque giorni, si ritiene, in linea con l’orientamento applicativo ARAN RAL_1866, che ove la giornata lavorativa a zero ore, diversa dal sabato, coincida con una giornata festiva infrasettimanale, al lavoratore non spetti alcun giorno ulteriore di riposo. Non esiste, infatti, alcuna previsione contrattuale che, in presenza di una tale particolare fattispecie, consenta il recupero della festività infrasettimanale non fruita.
Nel caso in cui il datore di lavoro richieda una prestazione lavorativa in un giorno festivo o non lavorativo questa prestazione andrebbe poi remunerata come prestazione di lavoro straordinario.
11 ottobre 2022 Angelo M. Savazzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4917, sintomo n. 5027
Ministro per la Pubblica Amministrazione – 16 gennaio 2023
INPS – Messaggio 14 febbraio 2022, n. 721
Garante per la protezione dei dati personali – 11 novembre 2021
INPS – Messaggio 3 novembre 2021, n. 3768
INPS 4 novembre 2021
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale