Assegno per il Nucleo Familiare

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
18 Ottobre 2022

Un dipendente a tempo indeterminato usufruisce delle seguenti detrazioni d'imposta: 1) coniuge a carico 2) figlia (anni 22) nella misura del 100% senza reddito. Il dipendente avrebbe diritto anche alla corresponsione dell'Assegno per il Nucleo Familiare composto dallo stesso e dal coniuge? (TAB. 21/A).

Risposta

Il D. Lgs n. 230 del 29 dicembre 2021, che ha istituito, all’articolo 1, l’Assegno unico e universale (AUU) per i figli a carico, con decorrenza dal 1° marzo 2022, ha modificato in generale le regole dell’Assegno per Nucleo Familiare (ANF).

Nello specifico, abrogando dal 1° marzo 2022 l’ANF per i nuclei con figli e orfanili, i nuovi livelli di reddito familiare, pubblicati dall’INPS come di consueto ogni anno, per il 2022 riguardano esclusivamente i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili e, quindi, composti dai coniugi, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti (Circolare INPS n. 65 del 30.05.2022). Tuttavia, per coloro che non possono beneficiare dell’Assegno unico, rimane in vigore la disciplina previgente sugli ANF e sulle detrazioni.

A tal riguardo, nelle FAQ pubblicate sull’Assegno Unico Universale, l’INPS chiarisce che con l’introduzione dell’AUU rimangono le detrazioni per gli altri familiari, compresi i figli maggiori di 21 anni ancora a carico, e sottolinea che, per chi percepisce gli ANF solamente per il coniuge a carico, resta ferma la disciplina degli ANF per gli altri familiari a carico diversi dai figli.

La circolare INPS numero 34 del 28 febbraio 2022 conferma: “Con riferimento a quanto previsto nell’articolo 10 del decreto legislativo n. 230/2021, che prevede, a decorrere dal 1° marzo 2022 e limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, la cessazione del riconoscimento delle prestazioni di cui all’articolo 4 del Testo unico delle norme concernenti gli Assegni Familiari, approvato con D.P.R. n. 797/1955, ne consegue che successivamente a tale data, ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno unico, non si potranno richiedere gli Assegni familiari previsti dal D.P.R. n. 797/1955”.

Ciò posto, ne consegue che potranno richiedere l’ANF per il periodo 2022/2023 solo quei nuclei familiari in cui non vi siano soggetti con diritto all’AUU, ovvero quelli composti dai soli coniugi, quelli in cui sono presenti fratelli e sorelle con diritto all’ANF e laddove i figli abbiano compiuto già i 21 anni.

Nel caso specifico oggetto del quesito, quindi, continuando ad usufruire delle detrazioni per coniuge e figlia ultra ventunenne a carico, in capo al lavoratore vi è il diritto alla corresponsione anche dell’ANF per coniuge a carico, sempre che rientri nel limite del reddito previsto (tabella fornita dall’INPS con circolare n. 9/2022, foglio 21/A).

13 ottobre 2022            Angelo M. Savazzi     

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4926, sintomo n. 5036

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