Il dipendente avrà diritto a due ore di riposo compensativo. Infatti, se nella intera giornata della domenica ha reso soltanto due ore, potrà recuperare soltanto tale quantità oraria.
L’articolo 39, comma 3, CCNL 14 settembre 2000 prevede che, il personale chiamato a prestare lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale (domenica), oltre al relativo compenso, ha diritto anche a fruire di un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate. Il riposo compensativo spettante è comunque di una giornata lavorativa ove le ore di lavoro straordinario effettivamente rese siano quantitativamente maggiori di quelle corrispondenti alla durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria. Tale fattispecie non ricorre nel quesito in esame.
In tale particolare ipotesi non trova applicazione la disciplina dell’articolo 24, comma 1, del CCNL 2000. La presente disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato di posizioni organizzative.
Pertanto il soggetto che ha prestato attività lavorativa anche nella giornata di sabato, avrà diritto alla remunerazione con lo straordinario e non ha diritto alla giornata di riposo compensativo per le ore rese in essa.
Nel caso in cui le prestazioni vadano oltre le ore 24 della domenica, è evidente che lo straordinario successivo a tale ora sarà remunerato con la tariffa dello straordinario notturno feriale (infatti ricadranno nella giornata di lunedì). Non appare possibile, a titolo esemplificativo, concedere il riposo compensativo dalle ore 8 alle ore 14 del lunedì, atteso che il riposo deve intendersi per almeno 24 ore (giornata intera). Il lavoratore potrà imputare la prestazione lavorativa resa dalle 00.00 fino alla chiusura delle operazioni – nel limite massimo della prestazione che ordinariamente avrebbe dovuto rendere di lunedì – come lavoro “ordinario” e con diritto alla maggiorazione per lavoro notturno (senza applicazione della tariffa straordinaria). Le eventuali ore eccedenti saranno imputate a straordinario elettorale.
Ne deriva che, se la prestazione che il dipendente avrebbe dovuto rendere nella giornata del lunedì era pari a sei ore, cinque ore “ordinarie” le ha prestate in orario 00:00 – 05:00 e l’ora mancante, per completare il debito orario, potrà essere scalata dall’utilizzo di un’ora (delle due) resa nella giornata di domenica.
Rimane ferma la necessità di liquidare la maggiorazione notturna per la prestazione resa tra le 00:00 e le 05:00.
14 ottobre 2022 Fabio Venanzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4927, sintomo n. 5037