Congedi parentali

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti

Alla data del 12.08.22 un dipendente si trovava in questa situazione di congedi parentali: moglie (madre del bambino) 6 mesi già retribuiti al 30% - lui (padre) aveva usufruito di 85 giorni non continuativi di congedo non retribuito. Si chiede come trattare i successivi giorni di congedo parentale richiesti dal 13.08.2022 in poi. Quanti sono i giorni che dovranno essere pagati al 30%? Solamente 5 per arrivare ai primi 3 mesi, oppure sono tutti da calcolare al 30% in quanto i 3 mesi partono dal 13 agosto?

Risposta

In virtù dell’art. 32 del D. Lgs. 151/2001, il congedo parentale è riconosciuto sia alla madre che al padre lavoratore per un periodo massimo complessivo di 10 mesi, da ripartire tra i due genitori e da fruire nei primi dodici anni di vita del bambino. In particolare, alla madre lavoratrice è riconosciuto un periodo massimo di sei mesi, così come il padre lavoratore può astenersi per un periodo massimo di pari durata (estendibile a sette mesi nel caso eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi). Tale previsione è rimasta intonsa dall’introduzione delle modifiche legislative apportate dal D. Lgs. n. 105/2022 in tema di congedi parentali.

Per quanto riguarda il trattamento economico degli stessi, invece, il D. Lgs. n. 105/2022, modificando l’art. 34 del D. Lgs. 151/2001 ha provveduto ad estendere il periodo indennizzabile.

Nello specifico, a partire dal 13 agosto 2022, data di entrata in vigore delle modifiche normative del D. Lgs. n. 105/2022, il nuovo art. 34 del D. Lgs. 151/2001 al comma 1 dispone: “Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. “

La disposizione previgente dell’art. 34, comma 1 del D. Lgs. 151/2001, modificato dal D. Lgs n. 80/2015, invece, più limitatamente, prevedeva: “Per i periodi di congedo parentale di cui  all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.”

Come noto, nel nostro ordinamento, la legge dispone (salvo espressa previsione) solo per il futuro, a partire dalla sua entrata in vigore. Nel caso di specie, non essendo stata emanata alcuna disposizione transitoria, la norma va interpretata e applicata facendo riferimento ai principi generali di bilanciamento degli interessi collettivi e individuali, del favor lavoratoris e dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Ciò premesso, al 12.08.2022, risulta che la madre lavoratrice avesse usufruito dell’indennità al 30% per il periodo massimo complessivo di sei mesi indennizzabili riconosciuto ai coniugi, conformemente alla normativa in vigore in tale data, mentre il padre (esaurito il periodo di congedo indennizzabile) registrava 85 giorni di congedo non retribuito, per un totale complessivo di 8 mesi e 25 giorni di congedi parentali (di cui solo sei indennizzati alla madre).

Non essendo la legge retroattiva, il nuovo trattamento economico, che prevede l’estensione del periodo indennizzato, dovrebbe intervenire per la parte residua, non ancora fruita, dei 10 mesi complessivi per la coppia.

Ciò significa che, in virtù delle nuove disposizioni (ovvero limite complessivo massimo della durata del congedo per la coppia pari a 10 mesi e limite del periodo indennizzabile pari a 9 mesi, ripartito quest’ultimo in 3 mesi non trasferibili per ciascun genitore e altri 3 mesi in alternativa ad un solo), alla data del 13.08.2022, dal totale complessivo di 10 mesi (limite del periodo di congedo parentale non modificato dal legislatore), residuano 1 mese e 5 giorni (ovvero 2 mesi e 5 giorni, nel caso previsto dal comma 2, art. 34).

Stando alla nuova previsione normativa, al padre spetterebbero 3 mesi di indennità all’interno del periodo di congedo parentale, ma il computo di questi 3 mesi non può certamente partire dal 13 agosto, in quanto, dovendo trovare accordo con i limiti imposti dall’art. 32, non è previsto lo sforamento del monte complessivo di 10 mesi per la coppia genitoriale. Infatti, ragionando a contrario, si configurerebbe un anomalo e iniquo trattamento di favore al lavoratore, ossia quello di allargare il periodo di congedo parentale oltre quanto previsto dalla norma.

Pertanto, è plausibile concludere che il periodo di congedo parentale residuo pari a 1 mese e 5 giorni (ovvero 2 mesi e 5 giorni, nel caso previsto dal comma 2, art. 34) debba essere richiesto dal padre - e non dalla madre che ha già raggiunto il limite massimo - e, nell’alveo di quanto gli spetta sia in termini di periodo di congedo che di indennità, deve essere indennizzato totalmente. In sostanza, per il padre non possono essere indennizzati periodi antecedenti il 13.08.2022 e non è possibile computare l’inizio del periodo indennizzabile di 3 mesi a partire da tale data, perché si sforerebbe il limite massimo.

Giova ricordare che la normativa non specifica l’ordine in cui vanno fruiti i congedi retribuiti rispetto a quelli non retribuiti. Pertanto, nulla osta a concedere permessi indennizzati dopo aver fruito di congedi non retribuiti.

18 ottobre 2022             Angelo M. Savazzi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4933, sintomo n. 5043


Scritto il 21/10/2022 , da Savazzi Angelo Maria

Quesiti

Articoli correlati
Congedi

ARAN – Orientamento applicativo Comparto Funzioni locali pubblicato in data 16 gennaio 2023 – CFL194

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale