Risposta dell'Avv. Alessandro Rizzo
QuesitiLa presente per chiedere chiarimenti sugli adempimenti che un ente locale, interessato a bandire concorsi nelle prime settimane di novembre 2022, deve assolvere alla luce del quadro normativo in materia in costante evoluzione. In particolare, si nota che, se da una parte sul sito nel Ministero della P.A., in un articolo del 5 ottobre scorso di presentazione del nuovo regolamento sui concorsi pubblici (https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/05-10-2022/concorsi-pubblici-e-assunzioni-libera-al-nuovo-regolamento#:~:text=Dal%201%C2%B0%20novembre%202022,i%20bandi%20in%20Gazzetta%20Ufficiale.) si ribadisce che "Dal 1° novembre 2022, invece, la pubblicazione sul portale InPA diventerà obbligatoria, e sarà estesa anche a Regioni ed enti locali [...]", dall'altra, nello schema di decreto del Ministro della P.A., su cui è stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza Unificata del 14 settembre 2022, si legge che "Le istruzioni operative per l’accesso al Portale e per l’utilizzo delle relative funzionalità saranno definite dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, con ANCI e UPI, da concludersi con esito positivo entro il 31 dicembre 2022", come a differire il termine inizialmente fissato al 31 ottobre 2022 dall'art. 35-ter, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art. 2 del D.L. n. 36/2022. Da quanto sopra, stante il rinvio della data di emanazione delle istruzioni operative dal 31 ottobre 2022 al 31 dicembre 2022, emergerebbe che l'obbligatorietà per gli enti locali di ricorrere al portale InPa decorra non più dal 1° novembre (come peraltro si desume dalla circolare n. 1/2022 del Dipartimento Funzione Pubblica), ma dal 1° gennaio 2023. Tuttavia, resta l'inciso comparso sull'articolo del 5 ottobre scorso sopra richiamato, che ribadisce per gli enti locali il termine del 1° novembre. Peraltro, dalla lettura delle fonti innanzi citate (articolo del 5 ottobre scorso comparso sul sito del Ministero della P.A . e schema di decreto su cui è stata raggiunta l'intesa in Unificata), emerge che le indicazioni circa la procedura di accreditamento che gli enti locali devono seguire per l'accesso al portale InPa sono, di fatto, già state fornite, rimandando (sino al 31 dicembre 2022) la possibilità di definire le istruzioni operative per l'utilizzo delle funzionalità del portale di che trattasi. Ciò, potrebbe interpretarsi anche in una volontà di separare:
- il momento da cui scatterà per gli enti locali l'obbligo di (sola) pubblicazione dei bandi sul Portale InPa (1° novembre), posto che la procedura di accreditamento per l'accesso è stata, per l'appunto, già indicata;
- dal momento (1° gennaio 2023) in cui scatterà, per i medesimi enti, l'obbligo di utilizzare il portale InPa, non solo per la pubblicazione dei bandi, ma per tutte le fasi connotanti una procedura concorsuale (ricezione delle candidature, acquisizione curriculum, pubblicazione graduatorie ecc.), posto che le istruzioni sull'utilizzo in toto del nuovo strumento saranno emanate entro il 31 dicembre.
Per tutto quanto sopra, si chiedono chiarimenti sul modus operandi che un ente locale deve attualmente seguire nel bandire procedure concorsuali. Si comprende bene che qualsiasi chiarimento sul tema non possa di certo basarsi su articoli o bozze di decreto cui ci si è richiamati. Ma, allo stato attuale, è tutto ciò di cui si dispone.
L’art. 2, comma 2, del D.L. n. 36/2022, ha introdotto l’art. 35-ter del T.U.P.I. (D.Lgs. n. 165/2001), che disciplina il ricorso al Portale unico del reclutamento da parte delle amministrazioni, il quale – per quel che rileva ai fini del presente quesito – dispone che:
- “1. L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e nelle autorità amministrative indipendenti avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento […]”;
- “2-bis. A decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale”;
- “4. L'utilizzo del Portale è esteso a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale. Le modalità di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite, entro il 31 ottobre 2022, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.”
L’art. 35-ter TUPI, pertanto, di per sé non prevede alcuna disciplina transitoria o di differimento dell’entrata in vigore della normativa relativa al Portale, che è stata demanda ai successivi commi dell’art. 2, D.L. 36/2022.
Il secondo comma dell’articolo da ultimo richiamato, in particolare, stabilisce che:
- “2. Il Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è operativo dal 1° luglio 2022 e, a decorrere dalla medesima data, può essere utilizzato dalle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 e dalle autorità amministrative indipendenti. Dal 1° novembre 2022 le medesime amministrazioni utilizzano il Portale per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato. [...]”
A seguito dell’entrata in vigore di tale normativa, il Ministero della Funzione Pubblica in data 1° luglio 2022 ha emanato la nota circolare n. 1/2022, secondo cui:
- Il percorso di accesso è regolato in differenti fasi in quanto, secondo la disciplina normativa, il ricorso al Portale e la pubblicazione dei bandi di concorso per le amministrazioni pubbliche centrali e le autorità amministrative indipendenti è facoltativo dal 1° luglio 2022 e obbligatorio dal 1° novembre 2022;
- a decorrere dall’anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall’obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale. Le informazioni necessarie per l’iscrizione al Portale, le modalità di accesso e di utilizzo da parte delle predette amministrazioni e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso sono definite entro il 31 ottobre 2022 con protocolli adottati d’intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna amministrazione;
- l’utilizzo del Portale è esteso a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale, fermo restando che le modalità di utilizzo della piattaforma da parte di dette amministrazioni sono definite, entro il 31 ottobre 2022, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997. A tal riguardo, la nota circolare precisa che le Regioni e gli enti locali interessati possono avvalersi delle funzionalità del Portale anche precedentemente all’adozione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione che ne regolamenterà le relative modalità di utilizzo;
- l’obbligo di pubblicazione degli avvisi di mobilità sul Portale si applica, a decorrere dal 1° luglio 2022, a tutte le pubbliche amministrazioni, considerato l’ambito applicativo dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, rubricato “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”, in cui si innesta la nuova disciplina normativa;
per le Regioni e gli enti locali, invece, le modalità di utilizzo del Portale, anche ai fini delle procedure di mobilità, saranno definite nel richiamato decreto ministeriale, fermo restando che dal 1° luglio 2022 dette amministrazioni possono comunque fare ricorso alla piattaforma.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, l’obbligo di utilizzo del portale a decorrere dal 1° novembre è previsto per le sole amministrazioni centrali e per le autorità amministrative indipendenti, e non per le Regioni e gli Enti Locali: per tali ultime amministrazioni è necessario attendere l’adozione del D.M. per avere contezza delle modalità di utilizzo della piattaforma, inclusa la tempistica di attuazione della normativa in questione e i casi in cui il ricorso al Portale è obbligatorio per le stesse, fermo restando che – sulla base di quanto indicato dalla nota circolare n. 1/2022 – per Regioni ed Enti Locali è già possibile in via facoltativa utilizzare la piattaforma.
14 ottobre 2022 Alessandro Rizzo
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile - Ordinanza 5 maggio 2025, n. 1141
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34195
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