Trascrizione di divorzio

Risposta di Andrea Dallatomasina

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Si chiede come procedere per una richiesta di trascrizione di un divorzio emesso dal tribunale di Bedford nel 2012 e trasmessa dal competente consolato una decina di giorni fa.

La pratica deve essere lavorata considerandola come  trascrizione  sentenza proveniente da paese extra UE - richiesta da pubblica autorità (con riferimento alla data di trasmissione dell'atto) o come trascrizione sentenza proveniente da paese UE - richiesta da pubblica autorità ( con riferimento alla data giuridica dell'evento) ?

Risposta

Il Ministero dell'interno nel Massimario per l'Ufficiale dello Stato civile - ed. 2012 - pag. 141, ha precisato che è competente a riconoscere e trascrivere il provvedimento straniero di divorzio il comune che ha provveduto alla trascrizione dell’atto di matrimonio.

Ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo del Consiglio sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, n. 2019/C 384 I/01, le disposizioni del regolamento (UE) n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 riguardanti il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni si applicano alle decisioni emesse in procedimenti giudiziari avviati prima della fine del periodo di transizione che, ai sensi dell’articolo 126 dello stesso accordo, è terminato il 31 dicembre 2020.

Pertanto, al fine di riconoscere il divorzio pronunciato nel Regno Unito nel 2012, è sufficiente che l'interessato produca il certificato di cui all'articolo 39 del Regolamento Ce n. 2201/2003 circa le decisioni in materia matrimoniale, redatto sul modello standard di cui allegato I del medesimo Regolamento.

Le sentenze suddette, a norma dell’articolo 22 del Regolamento (CE) 2201/2003 del 27 novembre 2003, non vengono riconosciute efficaci:

•      se manifestamente contrarie all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;

•      se pronunciate in contumacia ed il convenuto contumace non risulta essere stato messo in condizioni di presentare le proprie difese;

•      se vi è contrasto con altra decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;

•      se vi è contrasto con altra decisione riguardante le medesime parti, resa precedentemente in un altro Stato membro.

In merito agli aspetti relativi alla contrarietà all’ordine pubblico ed al rispetto dei diritti essenziali della difesa, rinviamo a quanto riportato riguardo alle sentenze emesse all’estero e valutate ai sensi della Legge 31 maggio 1995, n. 218. Riguardo alle ultime due condizioni richieste dall’articolo 22 sopra riportate, potranno essere soddisfatte da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dai diretti interessati.

Ai fini del riconoscimento dell’efficacia e per la trascrizione, l’ufficiale di stato civile riceverà un’istanza della parte interessata: tale richiesta è indispensabile anche nel caso la trasmissione venga effettuata dalla nostra autorità diplomatica o consolare, non essendo quest’ultima competente ad effettuare richiesta in tal senso. All’istanza dovrà essere allegata una copia della sentenza ed il certificato (su apposito modello conforme all’allegato I del Regolamento) contenente tutti i dati rilevanti della sentenza (Stato, tribunale, giudice, oggetto della decisione, generalità delle parti, decorrenza degli effetti giuridici, dispositivo, ed altre eventuali notizie): tali documenti non debbono essere legalizzati e non risulta prevista alcuna modulistica plurilingue, cosicché verranno redatti nella lingua dello Stato dove è stato emesso il provvedimento.

Vale il principio "tempus regit actum" e cioè ai provvedimenti si applica la legge vigente nel momento in cui questi sono stati emessi.

19 ottobre 2022            Andrea Dallatomasina  

 

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Scritto il 20/10/2022 , da Dallatomasina Andrea

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