Contratto nazionale enti locali - Pagamento arretrati.

Risposta del Dott. Paolo Dolci

Quesiti

Visto che il contratto nazionale enti locali richiede di pagare gli arretrati entro 30 giorni dalla firma ci chiediamo come operare nel caso:

1) firma a novembre 22- occorre pagare gli arretrati con la mensilità di dicembre?

2) firma a dicembre 22- posso applicare l'avanzo accantonato nel mese di dicembre con una variazione? Devo pagare nel mese di dicembre?

3) firma a dicembre 22- se dovessi pagare a gennaio come operare? Posso applicare avanzo a dicembre e girare con FPV i fondi sul 2023?

4) firma a gennaio 23 – se non avessi ancora approvato il bilancio di previsione 23 posso applicare avanzo accantonato per arretrati? 

Risposta

Una volta sottoscritta l’ipotesi di accordo tra ARAN e rappresentanze sindacali, questa è trasmessa ai Comitati di settore ed al Governo per i pareri di competenza, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Successivamente è necessario ottenere la certificazione positiva dalla Corte dei conti.

In caso di certificazione positiva, il Presidente di ARAN sottoscrive definitivamente il contratto collettivo. A questo punto scatta quanto previsto dall’articolo 2, comma 3 dell’ipotesi di CCNL 2019-2021 e cioè “Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2”.

Considerando che ad oggi non si è insediato il nuovo Governo, è difficile fare previsioni sul completamento dell’iter sopradescritto in tempo utile per il pagamento nel mese di dicembre 2022.

Per operare con la dovuta tranquillità si consiglia di:

  1. effettuare quanto prima una variazione di bilancio per destinare l’avanzo accantonato per il pagamento degli arretrati ai capitoli del personale;
  2. essendo entrate di natura vincolata/accantonata, nel caso (assai probabile) di sottoscrizione definitiva oltre la metà del mese di novembre 2022, le risorse potranno essere reimputate nel 2023 con contestuale attivazione del fondo pluriennale vincolato. In questo modo, anche in assenza di bilancio approvato saranno disponibili le risorse per il pagamento degli arretrati nel mese di gennaio 2023.

È’ sempre possibile applicare l’avanzo accantonato nel mese di gennaio 2023, ma sarà necessario attenersi a quanto previsto dall’articolo 187, comma 3-sexies.

19 ottobre 2022             Paolo Dolci

 

Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4306, sintomo n. 4361


Scritto il 22/10/2022 , da Dolci Paolo

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