Certificazione per l’anno 2022 della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Decreto MEF/Interno 18 ottobre 2022, n. 242764

Servizi Comunali Pareggio di bilancio

21 Ottobre 2022

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 242764 del 18 ottobre 2022

Concernente la certificazione per l’anno 2022 della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25

In attesa della pubblicazione in G.U., si ritiene utile diffondere il testo del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 242764 del 18 ottobre 2022, concernente la certificazione per l’anno 2022 della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Le città metropolitane, le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, ivi inclusi gli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, beneficiari delle risorse di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, confluite in avanzo vincolato al 31 dicembre 2021, trasmettono, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, utilizzando l’applicativo web https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it, una certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ivi incluse quelle connesse ai maggiori oneri per incremento energia elettrica e gas, firmata digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito ai sensi dell’articolo 237, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, attraverso un modello e con le modalità definiti con il citato decreto interministeriale n. 242764.

Gli enti locali ai quali, ai sensi dell’articolo 248, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, a seguito della dichiarazione di dissesto, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio, sono tenuti, comunque, ad assolvere gli obblighi riferiti alla compilazione del modello nei termini e secondo le modalità del citato decreto.

In particolare, ai fini della certificazione di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2022, gli enti locali indicati nel decreto interministeriale, sono tenuti a trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, utilizzando l’applicativo web all’indirizzo https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it con le modalità definite con il richiamato decreto interministeriale n. 242764 del 18 ottobre 2022:

  • le informazioni riguardanti la perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza (modello “COVID-19/2022”) e l’elenco dei provvedimenti per l’adozione di politiche autonome di aumento o riduzione di aliquote e/o tariffe 2022 rispetto al 2019 e/o di agevolazioni 2022, ivi incluse le agevolazioni specifiche per COVID-19 (modello “COVID-19-Delibere/2022”);
  • la certificazione di cui sopra, firmata digitalmente, ai sensi dell’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria (modello “CERTIF-COVID-19/2022”);
  • l’elenco dei provvedimenti inseriti nel modello “COVID-19-Delibere/2022”, riprodotto automaticamente dal sistema in fase di certificazione e riportato nel modello “CERTIF-COVID-19/A/2022”.

Si precisa che i dati richiestinon devono essere inseriti con segno negativo, devono essere espressi in euro e non sono ammessi valori con decimali e che, per le finalità di cui al richiamato decreto n. 242764 del 18 ottobre 2022, la certificazione digitale risulta validamente trasmessa ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2022, se lo “stato” finale del documento riporta la dicitura “inviato e protocollato” e che sarà considerata l’ultima certificazione che risulta nello stato di “inviato e protocollato”.

Con successivi comunicati saranno rese note le date a partire dalle quali saranno messi in linea sull’applicativo web https://pareggiobilancio.rgs.mef.gov.it i prospetti di cui sopra ai fini della trasmissione e il modello RISTORI COVID-19/2022, relativo ai ristori specifici di entrata e di spesa confluiti in avanzo vincolato al 31/12/2021 e assegnati nel 2022,a fini conoscitivi.

Si segnala inoltre che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2022, gli enti locali di cui al richiamato decreto interministeriale che trasmettono la certificazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 13, oltre il termine perentorio del 31 maggio 2023, ma entro il 30 giugno 2023, sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’80 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024. Nel caso in cui la predetta certificazione sia trasmessa nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale è comminata in misura pari al 90 per cento dell’importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall’anno 2024. La riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale è applicata in misura pari al 100 per cento dell’importo delle risorse attribuite in tre annualità a decorrere dall’anno 2024, qualora gli enti locali non trasmettano la citata certificazione entro la data del 31 luglio 2023. A seguito dell’invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. Da ultimo, in caso di incapienza delle risorse, si applicano le procedure di cui all’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Eventuali chiarimenti o richieste di supporto possono essere trasmessi ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

  1. pareggio.rgs@mef.gov.it per gli aspetti generali e applicativi dei modelli;
  2. assistenza.cp@mef.gov.it per i quesiti di natura tecnica ed informatica.
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