Retribuzione segretario di prima nomina in convenzione fascia, Enti superiori a 3.000 ma inferiori a 5.000 abitanti
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiSi chiede se un Segretario comunale, nominato responsabile dell'area amministrativa, ai sensi dell'art. 97 comma 4, lett. d) del Tuel, in occasione dell'indizione di concorso pubblico che ha egli stesso bandito come responsabile, possa essere anche presidente della commissione giudicatrice. Preciso che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi specifica che la presidenza della commissione spetta proprio al Segretario.
Una volta incaricato il Segretario di poteri gestionali ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. d) TUOEL n. 267/2000, allo stesso competono le prerogative proprie dei dirigenti/responsabili dei servizi di cui all’art. 107 del citato TU tra cui si annoverano quelle della presidenza delle commissioni di gara e di concorso e della responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso. In questo senso, recente autorevole giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. V, sentenza 10.05.2022 n. 3638), con riferimento alla materia degli appalti, ma con ragionamento che a maggior ragione si può applicare alla materia concorsuale, prevede che l’art. 31 del codice dei contratti pubblici, che disciplina ruolo e funzioni del r.u.p. nei procedimenti di affidamento di contratti pubblici, deve essere necessariamente coordinato, per un verso, con l’art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000 (T.u.e.l.), che riserva ai dirigenti la responsabilità delle procedure d’appalto, come emerge dallo stesso testo dell’art. 31, comma 3, il quale assegna al r.u.p. «tutti i compiti relativi alle procedure di […] affidamento […] che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi e soggetti»; per altro verso, con il principio secondo cui gli atti che impegnano l’amministrazione all’esterno debbono essere adottati da organi dotati di qualifica dirigenziale (come, del resto, si ricava anche dall’art. 6, comma 1, lett. e), della legge n. 241 del 1990: il responsabile del procedimento «adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale […]»).
Mantenendo il discorso nell’ambito dell’ordinamento degli enti locali, è sufficiente il richiamo alla generale responsabilità del dirigente per la gestione delle procedure di appalto (come anche per quelle concorsuali) di cui al citato art. 107 T.u.e.l..
Dunque, non si ravvisano preclusioni generali e astratte allo svolgimento del ruolo di che trattasi, salvo che non sussista un conflitto in concreto o potenziale che debba indurre lo stesso segretario comunale al dovere di astensione ex art. 6 bis L. 241/990 oppure non sia stato sollevato da eventuali concorrenti e sia stato apprezzato in concreto o valutato anche solo per mere ragioni di opportunità dall’amministrazione comunale, così da consigliare motivatamente una deroga alla disciplina regolamentare che, comunque, dovrebbe essere previamente modificata al fine di consentire la sostituzione nei casi anzidetti.
21 ottobre 2022 Eugenio De Carlo
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4950, sintomo n. 5060
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Ricognizione della normativa, della prassi e della giurisprudenza in materia
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
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