Regolazione finanziaria per maggiori entrate relative alle tasse automobilistiche per gli anni 2016-2022
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 15 marzo 2023
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiIl 31 luglio 2022 il Consiglio Comunale ha approvato la salvaguardia degli equilibri e l'assestamento di bilancio. Alla data odierna, subentrato un nuovo responsabile finanziario, sono emerse criticità relative da una parte ad alcuni debiti fuori bilancio non rilevati, dall'altra a maggiori spese per energia elettrica e per aggio riscossione tributi, per le quali le fatture fanno riferimento sia all'annualità 2021 che 2022. L'avanzo di amministrazione non è sufficiente per coprire le suddette maggiori spese.
Si chiede se, in sede di ultima variazione di bilancio al 30/11, sia possibile rettificare le delibere del C.C. del 31/07 riferite agli equilibri e all'assestamento, oppure in alternativa quale procedura corretta seguire.
Con la delibera di salvaguardia adottata lo scorso mese di luglio il consiglio comunale ha attestato, sulla base delle informazioni e della situazione allora risultanti, la sussistenza degli equilibri di bilancio a tale data: la emersione, successivamente alla approvazione di detta delibera, di oneri non previsti, come ad esempio debiti fuori bilancio, non può comportare la rettifica delle risultanze della delibera stessa, ma va affrontata tenendo conto delle prescrizioni recate dal paragrafo 9.1 del principio contabile applicato n. 4/2, secondo cui “” … l’emersione di debiti assunti dall’ente e non registrati quando l’obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio ……. nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell’obbligazione, la spesa è impegnata nell’esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto “”.
Prescindendo da eventuali ipotesi di responsabilità a carico dei soggetti che avrebbero dovuto a suo tempo evidenziare la esistenza di debiti fuori bilancio, i debiti ora emersi dovranno essere imputati, mediante il procedimento di riconoscimento di cui all’articolo 194 del TUEL, all’esercizio in corso sia per quanto concerne i debiti riferibili all’anno 2022 che per quelli riferibili al 2021; per la corrispondente copertura potranno essere utilizzate:
1) le possibili economie di spesa e tutte le entrate per l'anno in corso e per i due successivi, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione (articolo 193, comma 3, del TUEL);
2) i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale, ma solo con riferimento a squilibri di parte capitale (articolo 193, comma 3, del TUEL);
3) ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate, è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione (articolo 187, comma 2, del TUEL);
4) infine sarà possibile fare ricorso a mutui per finanziare i debiti fuori bilancio: tale possibilità è espressamente prevista dall’articolo 194, comma 3, del TUEL, ma limitatamente ai debiti riferiti a spese di investimento o relativi a spese correnti maturati anteriormente all’8 novembre 2001 (art. 41, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448).
Qualora non possa documentalmente provvedersi nei modi sopra elencati per problemi di sostenibilità finanziaria, l’ente potrà altresì definire un piano di rateizzazione pluriennale, convenuto con i creditori, ai sensi dell’articolo 194, commi 2 e 3, del TUEL e dell’articolo 53, comma 6, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella legge n. 126/2020.
25 ottobre 2022 Ennio Braccioni
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