Sportelli SUAP-SUE, al via la consultazione dei fornitori di soluzioni applicative
Ministro per la Pubblica Amministrazione – 16 gennaio 2023
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiIl comune confinante chiede al nostro responsabile utc di ruolo di svolgere incarico autorità competente o procedente per il pgt. Con quale formula è possibile attribuirle l'incarico? E’ fattibile l'incarico occasionale considerando che ci potrebbe volere anche 1 anno? Quale altra formula potremmo adottare? La norma parla anche di 110 come alternativo a funzionario interno ma ci sarebbe una sovrapposizione di incarichi tra il nostro ente e l'altro comune considerando che non è intenzione ridurre l'orario da parte del nostro responsabile utc. Se ci fosse uno scambio di personale tra i due enti quale formula si potrebbe adottare? In caso di convenzione sarebbe necessario rendicontare da parte del capofila e regolarizzare il dare e avere in contabilità?
Atteso che si tratta di figure che prioritariamente devono essere individuate all’interno dell’Ente, si ritiene che il percorso più lineare sia quello di costituire un ufficio per la gestione associata di funzioni e servizi comunali.
La formula dell’incarico autorizzato ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 è percorribile e sarà l’amministrazione di appartenenza del dipendente a valutare se non via siano ostacoli allo svolgimento dell’incarico. Tra i criteri di cui dovrà tenere conto nell’autorizzare l’incarico vi è proprio quello di verificare se vi siano interferenze con l’attività ordinaria svolta dal dipendente pubblico in relazione al tempo, alla durata, all’impegno richiestogli; la valutazione va svolta considerando la qualifica, il ruolo professionale e/o la posizione professionale del dipendente, la posizione nell’ambito dell’amministrazione, le funzioni attribuite e l’orario di lavoro. Inoltre, deve essere verificata l’eventuale sussistenza di conflitti di interesse.
Nei termini di cui sopra va valutata, quindi, la natura abituale ovvero occasionale dell’incarico.
La disciplina prevista dall’art. 14 CCNL 22.1.2004 concerne, invece, l’ipotesi di utilizzo per una parte del tempo di lavoro presso altri enti locali, sulla base di una convenzione che regola tra l’altro “il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore” (cosiddetto “scavalco condiviso”). In questo caso il rapporto di lavoro rimane unico e il rapporto convenzionale regola le modalità di ripartizione dell’orario di lavoro e le modalità di rimborso della quota di competenza dell’amministrazione che utilizza a scavalco il dipendente.
Altra ipotesi è quella del cosiddetto “scavalco d’eccedenza”, laddove siamo in presenza in un caso in un cui un Ente utilizza autonomamente la prestazione di un dipendente già a tempo pieno presso altro ente locale, al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, e la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi all’interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale (art. 1, comma 557 della 311/2004).
Tutte le ipotesi sono percorribili e vanno valutate in relazione alla tipologia di incarico.
24 ottobre 2022 Angelo M. Savazzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4957, sintomo n. 5067
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