Attribuzione del cognome di entrambi i genitori: una circolare con le indicazioni per i sindaci
Ministero dell’Interno – 17 giugno 2022
Risposta del Dott. Roberto Gimigliano
QuesitiE’ pervenuta, da parte di un legale, la richiesta di designazione di un ufficiale di stato civile che possa recarsi presso il Carcere di altro Comune per il riconoscimento naturale della figlia o di delegare un ufficiale di stato civile appartenente ad una circoscrizione territorialmente più vicina al citato carcere.
Si precisa che il riconoscimento non è contestuale alla nascita in quanto la minore ha già 3 anni e che il carcere è ubicato in comune differente rispetto al comune di nascita della bimba, della mamma e del padre e anche differente rispetto al comune di residenza degli stessi. Si chiede la procedura da seguire e a chi Ufficiale dello Stato Civile dovrebbe essere avanzata correttamente l’istanza da parte del legale?
IndietroCon la legge 10 dicembre 2012, n. 219, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 17 dicembre 2012, già in vigore dal 1° gennaio 2013, il legislatore ha introdotto importanti modifiche alle disposizioni del Codice civile in materia di riconoscimento di figli naturali (artt. 1 e 3). In particolare:
ha delegato il Governo alla revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione (art. 2);
ha modificato la disposizione regolamentare, di cui all'art. 35, D.P.R. 3 novembre 2000 n.396, relativa alla disciplina del nome (art. 5, c. 2);
ha previsto che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa delegata, siano apportate le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina regolamentare in materia di ordinamento dello stato civile, di cui al D.P.R. n. 396/2000 cit. (art. 5, c.
La ratio della riforma in esame si rinviene nella volontà del Legislatore di addivenire al superamento, nell'ordinamento nazionale, di ogni ineguaglianza normativa tra figli legittimi e figli naturali, in virtù del principio della unicità dello status di "figlio", con conseguenti, significativi riflessi giuridici nella materia dello stato civile.
Ai sensi dell’art. 254 cod. civ. il riconoscimento può essere fatto davanti ad un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico (ergo: davanti ad un notaio o altro pubblico ufficiale cui siano attribuite funzioni di stato civile) anche di una località diversa dal luogo di nascita del figlio (ex art. 43, comma 2, d.p.r. 3 novembre 2000 n. 396: “Se il riconoscimento riguarda un figlio nato fuori del comune in cui l’atto è ricevuto, l’ufficiale dello stato civile trasmette copia dell’atto di riconoscimento, ai fini dell’annotazione dell’atto di nascita, all’ufficiale dello stato civile del comune dove è stata dichiarata la nascita”): e, quindi, anche presso la località, in cui il soggetto si trova detenuto.
Quindi l'unica possibilità per l'ufficiale di stato civile di ricevere una dichiarazione di riconoscimento di figlio naturale in carcere è chiedere al Prefetto l'autorizzazione a trasportare fuori dall'ufficio (in carcere per l'appunto) i registri di stato civile.
Se il Prefetto accorda l'autorizzazione, la redazione dell'atto dovrà descrivere la circostanza, citare l'autorizzazione del Prefetto che andrà inserita nel volume degli allegati al registro.
Diversamente rimane la strada del riconoscimento in carcere da parte del padre con atto notarile o ancora, in alternativa il detenuto ottiene un permesso per recarsi presso l'ufficio di stato civile allo scopo di rendere il riconoscimento posteriormente alla dichiarazione di nascita.
In conclusione, si precisa che, trattandosi di riconoscimento tardivo, non v'è obbligo da parte dell'ufficiale di stato civile di doversi recare presso le carceri.
24 ottobre 2022 Roberto Gimigliano
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