Disponibile il RENDICONTO spese per le elezioni REGIONALI della LOMBARDIA del 12 e 13 FEBBRAIO 2023
Modulistica completa aggiornata alla CIRCOLARE LOMBARDIA del 09/02/2023 - N° 5
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
QuesitiUn cittadino elettore del comune chiede di consultare il verbale delle operazioni di seggio delle elezioni politiche del 25/09/2022 relative al suo seggio. Precisa di volere ricevere copia della parte del verbale in cui risulta il suo nome. L’elettore aveva rifiutato le schede in sede di votazione ed aveva richiesto la verbalizzazione del suo rifiuto a votare. Il comune può rilasciare una copia del verbale? La L. 122/1951 sancisce che “Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato, viene subito rimesso, insieme con i plichi delle schede spogliate, alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale sede dell'Ufficio elettorale centrale; l'altro esemplare è depositato nella cancelleria del Tribunale, dove ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni.”. Dunque è possibile solo la mera consultazione entro i termini indicati?
Per affrontare il quesito proposto è bene distinguere i diversi verbali che attengono alle diverse consultazioni elettorali e la relativa disciplina.
Bisogna premettere, in primo luogo, che l’art. 22 citato (della L. 122/1951 “Norme per la elezione dei Consigli provinciali”), riguarda le consultazioni amministrative e, in particolare, i verbali delle operazioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale di cui all’art. 66 del D.P.R. 570/1960.
Per le consultazioni politiche, parallelamente a quanto previsto dalla diposizione ex art. 22 – 24 L. 122/1951, l’art. 18 della L. 29/1948 (“Norme per la elezione del Senato della Repubblica) prevede che “di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari è inviato subito ((...)) alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale sede dell'Ufficio elettorale regionale. Il secondo esemplare è depositato nella cancelleria del Tribunale, dove ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni.
Sempre per quanto riguarda le elezioni amministrative, ma relativamente alla verbalizzazione degli uffici di sezione, bisogna prendere in considerazione dall’art. 70 del D.P.R. 570/1960: “Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risulta lo e lo certifica nel verbale. Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'Ufficio. Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza. L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'Ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all'art. 54, ultimo comma”.
Per le elezioni politiche invece, è l’art. 75 D.P.R. 361/1957, al quarto comma, che disciplina la verbalizzazione delle operazioni compiute dagli uffici di sezione, prevedendo che: “L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella Segreteria del Comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza”.
L’oggetto dell’accesso chiesto dall’elettore, è senz’altro riferibile ai verbali degli uffici di sezione, e quindi non condizionato dal termine dei 15 giorni che attengono i verbali degli uffici centrali, termine che trova la sua ratio nella necessaria tempestività in caso di ricorsi elettorali.
Si ritiene che la dizione “prenderne conoscenza” utilizzata dalla norma possa comprendere non solo la visione ma anche l’estrazione di copia naturalmente limitata alle parti rispetto alle quali emerge un preciso interesse del cittadino.
Nel caso in esame, quindi, è opportuno fornire al cittadino esclusivamente lo stralcio del verbale dal quale risulti la verbalizzazione di quanto da lui dichiarato, oscurando eventuali riferimenti ad altre persone contenuti nella medesima sezione del verbale.
Non trattandosi di copia ad uso elettorale, il rilascio andrà fatto applicando una marca da bollo ogni 4 fogli.
25 ottobre 2022 Elena Turci
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