Registrazione residenza e successivo preavviso di rigetto

Risposta del Dott. Roberto Gimigliano

Quesiti
di Gimigliano Roberto
02 Novembre 2022

Si richiede come questo ufficio debba agire in merito alla mancanza di dimora abituale. Si precisa di aver provveduto alla registrazione della residenza nei tempi previsti dalla legge e quindi con decorrenza 30/07/2022. A seguito di accertamenti negativi (Allegato A) e relazione dell'ufficio polizia locale (allegato B) è stato inviato un preavviso di rigetto (allegato C) a cui il cittadino ha dato risposta (allegato D). Quindi l'ufficio, anche con osservazioni e deduzioni poco esplicative, ha provveduto ad interrompere i termini previsti per la conclusione del procedimento e ad effettuare nuovi accertamenti (scadenza degli ulteriori 45 gg il 01/11/2022). Ad oggi gli ulteriori accertamenti disposti risultano comunque ancora negativi (allegato E). Questo ufficio chiede quindi come deve comportarsi in merito. Deve disporre un nuovo preavviso di rigetto? E i termini di conclusione, in caso di nuove osservazioni, devono essere nuovamente interrotti? Posso chiudere prima del 01/11/2022 la pratica con esito negativo e comunicare al comune di provenienza il ripristino?

Risposta

Occorre subito precisare che dopo l’entrata in vigore del c.d. Decreto Semplificazioni L. 120/2020, non si parla più di interruzione dei termini ma bensì di sospensione dei termini: la differenza è sostanziale!

La ratio della sospensione generalizzata, fatte salve le eccezioni indicate ai commi 3 e 4 (vedi oltre), è diretta ad evitare che le P.A., nel periodo di riorganizzazione dell’attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorrano in eventuali ritardi o nel formarsi non voluto del silenzio significativo.

L’ambito di applicazione riguarda senza eccezioni riferibili a tipologie di amministrazioni o a particolari categorie di enti pubblici tutti i procedimenti amministrativi, tanto quelli a istanza di parte quanto quelli ad iniziativa d’ufficio, e Si applica a tutte le tipologie di termini, sia quelli perentori (stabiliti dalla legge a pena di decadenza), che quelli ordinatori (il cui mancato rispetto non caduca il potere di provvedere), che a quelli finali ed esecutivi.

Nel procedimento oggetto di “sospensione” i termini non vengono azzerati: nel computo dei termini si deve tenere conto sia del periodo trascorso dalla data di presentazione dell’istanza o della comunicazione di avvio del procedimento a quello dell’intervenuta sospensione, sia del successivo periodo, che inizia a decorrere dalla data in cui termina la sospensione. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione”.

Nella pratica un procedimento amministrativo quale può essere quello relativo ad una pratica di residenza occorre applicare gli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90 i quali prevedono l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai destinatari del provvedimento finale, e cioè ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi ed ai controinteressati, e cioè a coloro i quali potrebbero subire un pregiudizio dal procedimento in essere.

La giurisprudenza, oggi prevalente, non ritiene indispensabile la comunicazione di avvio del procedimento nei procedimenti ad iniziativa di parte, ma solo in quelli avviati d’ufficio, la questione NON si pone per i procedimenti anagrafici, in quanto la nuova normativa prevede l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento in ogni caso, anche nei procedimenti su istanza di parte (DPR n. 223/89 - art. 13, comma 3-bis).

Il momento della comunicazione lo troviamo immediatamente dopo l’iniziativa procedimentale e prima di atti istruttori propriamente detti. Per quel che concerne il caso e gli effetti dell’omessa comunicazione si può fare riferimento all’Art. 21-octies: “…2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.

Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis”

Art. 10-bis dopo il D.L. 76/2020 L. 120/2020 (Decreto semplificazioni)

Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.

Per quello che riguarda la sospensione del procedimento (mi raccomando le tempistiche completamente modificate e quindi non decorrono nuovamente i 45 giorni) art. 10 bis non è assolutamente necessario procedere con un altro preavviso di rigetto ma occorre procedere al respingimento dell’istanza, non si pone quindi il problema della presentazione (e richiesta) di nuove osservazioni. A questo punto occorre procedere al ripristino della precedente posizione anagrafica dandone comunicazione al comune di provenienza.

28 ottobre 2022            Roberto Gimigliano

 

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