Percezione di emolumenti non dovuti da parte del lavoratore

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
03 Novembre 2022

Una dipendente in pensione dal 2012 ha vinto una causa e ha visto riconosciuta la somma di circa 41.000 €.

Il commissario ha provveduto a corrispondere alla Sig.ra l'importo lordo senza tenere conto dei contributi a carico della dipendente e l'irpef che ammontano a circa 11.000 €.

Contattato l’avvocato della signora, è stato riferito all’ente che la Sig.ra non restituirà l’importo ma provvederà autonomamente a versare i contributi.

Si chiede se è possibile che la signora provveda in autonomia o deve necessariamente provvedere l’ente.

Risposta

In generale, la percezione di emolumenti non dovuti da parte del lavoratore impone all’Amministrazione l’esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme in applicazione dell’articolo 2033 del codice civile, nell’ordinario termine prescrizionale decennale, che decorre dal giorno dell’erogazione, salvo valutare la condizione soggettiva e la situazione patrimoniale della persona in ordine alla modalità di recupero dell’indebito.

La giurisprudenza ha da tempo affermato la natura doverosa della ripetizione. Si veda, in proposito, la sentenza del Consiglio di Stato, sezione III, n. 2903 del 9 giugno 2014: “La ripetizione dell’indebito avviata da una Amministrazione nei confronti di un proprio dipendente in relazione alle somme corrisposte “senza titolo” è atto dovuto, valido in termini generali.”

In qualità di sostituto di imposta, inoltre, l’amministrazione è il soggetto in capo al quale grava l’obbligo di operare e versare le ritenute contributive, pena l’applicazione di sanzioni di natura sia civile che penale.

La copertura contributiva opera automaticamente e grava sul datore di lavoro (art. 2115 c.c.).

Pertanto, la Pubblica Amministrazione non ha alcuna discrezionalità al riguardo. La contribuzione obbligatoria spetta al datore di lavoro, e anche laddove il lavoratore si impegni ad assolvere l’obbligo, non è previsto alcuno strumento in grado di liberare da tale responsabilità il soggetto che è tenuto per legge al versamento.

A ciò si aggiunge, peraltro, che il mancato recupero delle somme illegittimamente erogate, per mero errore contabile o di calcolo, configura danno erariale, con il solo bilanciamento costituito dalla regola per cui le modalità dello stesso non devono essere eccessivamente onerose, in relazione a particolari situazioni del debitore e delle singole fattispecie (cfr., ad es., Consiglio di Stato, sez. V, 13 aprile 2012, n. 2118; conforme a 15 ottobre 2003, n. 6291).

Ne consegue che la percipiente non può provvedere in autonomia ed è tenuta alla restituzione delle somme eccedenti l’importo netto, onde consentire all’amministrazione di assolvere i propri oneri di contribuzione obbligatoria. In difetto di collaborazione l’ente è legittimato anche al recupero forzoso del dovuto.

27 ottobre 2022             Angelo M. Savazzi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4975, sintomo n. 5085

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