Bonus 150 euro - Dipendenti sospesi.

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
04 Novembre 2022

Nel caso in cui l’Ente ha 2 dipendenti sospesi dal servizio (causa assenza di green pass), con reddito 2021 inferiore a 20 mila euro; possiamo erogare il bonus 150 euro o lo devono richiedere tramite Inps?

Risposta

L’INPS, con circolare n. 116 del 17 ottobre 2022, ha fornito istruzioni applicative con riferimento all’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti di cui all’art. 18 del D.L n. 144 del 23 settembre 2022.

Il D. L n. 144/2022 prevede che ai lavoratori dipendenti sia riconosciuta in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022.

Il comma 2 del citato articolo 18 dispone che: “L’indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)”. Pertanto, chiarisce l’INPS, l’indennità va erogata al lavoratore anche laddove la retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali), fermo restando il rispetto del limite di 1.538 euro cui al comma 1.

Diversamente, alla luce del predetto riferimento in norma, l’indennità non può essere riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Istituto (ad esempio, aspettativa non retribuita).

In particolare, con Circolare n. 94/2022 l’INPS spiega che la sospensione per mancanza del «green pass» comporta il venir meno degli obblighi assicurativi e contributivi nei confronti del dipendente e non da titolo al trattamento indennitario e alla relativa copertura figurativa.

Pertanto, per le ragioni sopra esposte, ai dipendenti sospesi per inadempimento degli obblighi vaccinali non spetta l’indennità di 150 euro.

31 ottobre 2022             Angelo M. Savazzi  

 

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