Compenso per un concerto

Risposta del Dott. Federico Gavioli

Quesiti
di Gavioli Federico
07 Novembre 2022

Dovendo liquidare il compenso per un concerto, riceviamo nota di debito con i seguenti riferimenti normativi: in base all'art. 28 dpr 29/09/1973 n.600 non si applica ritenuta d'acconto inoltre in base all'art. 28 dpr 26/10/1972 n.633 non si applica l'IVA. Dalla ragioneria comunale mi segnalano che tali articoli sono stati abrogati, pertanto con la presente si chiedono i riferimenti normativi aggiornatiche hanno sostituito i precedenti.

 

Risposta

Non risulta a chi risponde che l’articolo 28,   del DPR 600/1973  sia stato  abrogato perché tuttora vigente  (mentre lo è l’articolo  28 del DPR 633/1972). 

In ogni caso  si tratta  di  due riferimenti normativi che nulla hanno a che fare con l’esenzione in questione.

L’esenzione IVA e/o la non applicazione della ritenuta irpef  per tale tipologia di attività non è solo data da un riferimento normativo ma dalla posizione soggettiva del soggetto che la presta.

Senza essere a conoscenza della situazione oggettiva del soggetto che richiede il compenso è difficile fornire una risposta certa.

Se per esempio il soggetto è in regime forfetario la questione potrebbe essere differente.

I forfetari come definiti dalla Legge di stabilità 2015(L.190/2014 e s.m.i.) godono di alcune semplificazioni contabili e fiscali e, per quanto riguarda le ritenute d'acconto, non sono né sostituti d’imposta né sostituiti. Tuttavia in entrambi i casi devono sottostare ad obblighi informativi. In particolare, i forfettari:

- non subiscono la ritenuta d'acconto sulle prestazioni effettuate ma hanno l'obbligo di rilasciare un'apposita dichiarazione al committente dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva;

- non operano la ritenuta d’acconto in qualità di sostituti d'imposta sulle prestazioni ricevute da lavoratori autonomi/professionisti ma hanno l'obbligo di compilare l'apposito prospetto nella dichiarazione dei redditi contenente i codici fiscali e i redditi corrisposti ai percipienti;

- non applicano l’IVA sulle loro prestazioni.

La dicitura corretta in tale ipotesi sarebbe “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge n. 190/2014, così come modificato dalla legge n. 208/2015, non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del comma 67 della legge n. 190/2014 – regime forfetario

Va ricordato che l’aliquota al 10% trova applicazione secondo il n. 123 (spettacoli teatrali di qualsiasi tipo), Tabella A, allegata al Dpr 633/1972, solo con riferimento al rapporto intercorrente tra gli organizzatori delle manifestazioni e gli spettatori, e secondo il n. 119 (contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali), della stessa tabella, solo per i contratti di scrittura, stipulati tra organizzatori e artisti per l’esecuzione dello spettacolo, aventi a oggetto prestazioni caratterizzate da connotazione artistica, rese cioè da soggetti che forniscono un “apporto interpretativo o innovativo, di tipo personale e professionale, all’evento spettacolistico”.

Situazione differente potrebbe essere se l’artista è straniero oppure se si tratta di un soggetto che svolge tale attività a livello occasionale.

Per esempio la dicitura per l’esenzione di un occasionale ai fini IVA è la seguente ““Prestazione occasionale non soggetta ad IVA per mancanza del requisito soggettivo di cui all’art. 5,  del DPR  26 ottobre 1972,  n. 633 e successive modificazioni”.

2 novembre 2022                      Federico Gavioli

 

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