Risposta del Dott. Roberto Gimigliano
QuesitiAll’ufficio comunale perviene una dichiarazione di cambio di abitazione da parte di una cittadina che intende trasferirsi presso la suocera, la quale abita in una casa di edilizia popolare. In mancanza di autorizzazione da parte dell'Istituto case popolari, proprietario dell'appartamento, bisogna procedere con l’annullamento in autotutela? Bisogna inviare avvio al procedimento?
Non bisogna chiedere alcuna autorizzazione all’Istituto case popolari ma soltanto comunicare l’avvenuto inserimento nella famiglia anagrafica dell’intestataria della scheda di famiglia.
La Corte di Cassazione (sez. II Penale, sentenza 17 – 24 ottobre 2014, n. 44363) è di recente tornata a pronunciarsi su un caso di occupazione abusiva di alloggio:
“L'illecita occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al danno grave alla persona, che ben può consistere, oltre che in lesioni della vita o dell'integrità fisica, nella compromissione di un diritto fondamentale della persona come il diritto di abitazione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi, e cioè l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo”. Il “danno grave alla persona”, necessario per la sussistenza dell’esimente di cui all’art. 54 c.p. si verifica non solo nel caso di lesioni dirette della vita o dell’integrità fisica del soggetto ma anche nel caso di lesioni indirette: la mancanza di un alloggio costituisce un’ipotesi di lesione indiretta dell’integrità fisica, poiché il diritto di abitazione rappresenta un diritto primario della persona ex art. 2 della Costituzione.
Nel caso il richiedente presenti istanza di iscrizione nell’immobile con il consenso dell’affittuario e contro la volontà del proprietario occorre comunicare l’avvio del procedimento sia all’affittuario che al proprietario; per escludere l’ipotesi di occupazione abusiva è sufficiente il consenso dell’affittuario ospitante, questo anche nel caso in cui tale possibilità sia formalmente vietata da espressa clausola contrattuale.
Cassazione, Sez.III, sentenza n. 477 del 22/01/1988:
Ai sensi dell'articolo 21 della legge 253 del 1950, la presunzione di sublocazione al fine della risoluzione del contratto di locazione, nell'ipotesi in cui l'immobile locato risulti occupato da persona che non sia al servizio del conduttore o non sia parente od affine di quest'ultimo entro il quarto grado, ha natura relativa “iuris tantum” e può quindi essere superata dalla prova contraria, a carico del conduttore stesso, idonea a dimostrare che l'occupazione dell'appartamento da parte di estranei è avvenuta non a titolo di sublocazione, bensì a titolo di comodato o di mera ospitalità.
Cassazione, Sez.III, sentenza n. 14343 del 19/06/2009:
I divieti di ospitalità (non temporanea di persone estranee al nucleo familiare anagrafico) del contratto di locazione confliggono proprio con l'adempimento dei doveri di solidarietà (art.2 Costituzione) che si può manifestare attraverso l'ospitalità offerta per venire incontro ad altrui difficoltà e possono altresì confliggere con la tutela dei rapporti sia all'interno della famiglia fondata sul matrimonio sia di una convivenza di fatto tutelata in quanto formazione sociale o con l'esplicazione di rapporti amicizia.
Dalle pronunce giurisprudenziali possiamo quindi ricavare le seguenti indicazioni: in caso di richiesta di iscrizione anagrafica di un parente o di un ospite del soggetto titolare del diritto di occupazione dell'immobile è sufficiente la dichiarazione di quest'ultimo in merito alla sussistenza di tale legame indipendentemente dalle clausole contrattuali (unico stato di famiglia).
28 ottobre 2022 Roberto Gimigliano
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