Ente in dissesto - Contributo alla Pro loco.

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
10 Novembre 2022

Un Comune che ha dichiarato il dissesto finanziario, visto che l’OSL è già stato nominato, può erogare un contributo alla PRO LOCO che opera nel proprio Comune?. In alternativa può essere versato alla stessa Associazione un corrispettivo a fronte di un servizio prestato alla collettività?

Risposta

L’articolo 247 del TUEL prevede che “” … si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili … “” ed il successivo articolo 250 dispone che “” … dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso …“”.

Tanto premesso, si evidenzia che la concessione di un contributo alla Pro Loco non può essere ricompresa tra i servizi indispensabili, il cui elenco è stato a suo tempo approvato con il decreto interministeriale 28 maggio 1993, che ha definito servizi indispensabili “”quelli che rappresentano le condizioni minime di organizzazione dei servizi pubblici locali e che sono diffusi sul territorio con caratteristiche di uniformità””; pertanto, considerato che l’ente è stato dichiarato in dissesto in quanto non è risultato in grado di garantire l’assolvimento di detti servizi indispensabili, non si ritiene ammissibile una spesa che esuli dal perimetro come sopra definito dei servizi indispensabili.

Considerazioni non dissimili possono poi farsi per il pagamento di un corrispettivo a fronte di un “servizio” prestato alla collettività: posto che gli enti non commerciali, quale è appunto una Pro Loco, possono svolgere sia attività istituzionale, in conformità del proprio atto costitutivo o statuto e nel rispetto delle norme al riguardo recate dal codice civile, sia eventualmente anche attività commerciale (che, ove venga posta in essere, dovrà rispettare la vigente normativa fiscale), la percorribilità di tale soluzione rimane comunque condizionata sia al rispetto dei limiti di spesa più sopra ricordati sia alla natura del “servizio” medesimo, che dovrà comunque rientrare nella nozione dei “servizi indispensabili”.

4 novembre 2022          Ennio Braccioni

 

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