Risposta dell'Avv. Elena Conte
QuesitiE ' stata presentata al Comune una richiesta di affrancazione di usi civici su un terreno privato. I richiedenti sono due proprietari del terreno ( nuda proprietà ) e l'usufruttuario del terreno.
Si chiede di sapere se il contratto di affrancazione deve essere firmato dai 3 richiedenti oppure solo dai due proprietari del terreno. La presente richiesta riveste carattere di urgenza.
In linea di ampia approssimazione ed a fini meramente descrittivi, per "usi civici" possono intendersi i diritti spettanti ad una collettività - ed a ciascuno dei suoi componenti, che può quindi esercitarlo uti singulus - organizzata ed insediata su di un territorio, il cui contenuto consiste nel trarre utilità dalla terra, dai boschi e dalle acque, nonostante la loro titolarità formale in capo a differenti soggetti pubblici o privati: il corpus normativo di riferimento è costituito, originariamente, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (e dal relativo regolamento di attuazione di cui al R.D. 26 febbraio 1928, n. 332), ma è stato integrato, arricchito e differenziato dalla multiforme varietà delle leggi delle singole Regioni, alle quali - beninteso, limitatamente alle funzioni amministrative - il decentramento del 1977 (cfr. D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 66, commi 1 e 4) ha devoluto la materia.
Per la tipologia di uso civico che viene qui in rilievo, esso non è assimilabile tout court al diritto reale di uso per alcune difficoltà consistenti nelle caratteristiche della perpetuità, della determinatezza e della specificità del contenuto, nonché della non esclusività del diritto di uso civico. Caratteristica dei beni soggetti a uso civico è l’incommerciabilità, che comporta come inevitabile conseguenza che, al di fuori dei più o meno rigorosi procedimenti di liquidazione dell'uso civico e prima del loro formale completamento, la preminenza di quel pubblico interesse che ha impresso al bene immobile il vincolo dell'uso civico stesso ne vieti qualunque circolazione, compresa quella derivante dal processo esecutivo, quest'ultimo essendo posto a tutela (se non altro prevalente) dell'interesse del singolo creditore e dovendo quest'ultimo recedere dinanzi al carattere superindividuale e lato sensu pubblicistico dell'interesse legittimante l'imposizione dell'uso civico.
Individuando nel vincolo di destinazione il presupposto della costituzione del diritto di usufrutto, quest’ultimo viene ad implicare un limite alla facoltà di godimento, spettanti così all’usufruttuario come al titolare della nuda proprietà e ciò in conseguenza dell’operata scissione fra utilizzazione attuale del bene e sua utilizzazione futura; infatti, l’esigenza avvertita dal legislatore è quella di non consentire una siffatta limitazione e la concorrente astensione dall’esercizio dei poteri dominicali, se non per un periodo determinato di tempo, al fine di assicurare il migliore e più razionale sfruttamento dei beni, in particolare dei beni economici, tenuto conto della funzione sociale che la proprietà assolve che incide sulla disciplina positiva dell’usufrutto. In altre parole, il perdurare per un periodo troppo lungo della scomposizione tra proprietario e utilizzatore è pregiudizievole per un utilizzo della proprietà in senso economico.
Ciò detto, è indubbio comunque che gli usi civici gravino in senso limitativo sull’ampiezza del contenuto della proprietà, anche nello schema che non la vede piena nella coesistenza attuale di un diritto di nuda proprietà, e del corrispondente usufrutto; ne deriva quindi anche un effetto sulla circolazione degli stessi considerato che potrebbero essere ceduti senza i gravami degli usi civici.
In conclusione, pur nella ridotta conoscenza della vicenda, non avendo a disposizione i titoli di provenienza e le modalità del vincolo e dell’affrancazione, si suggerisce di accettare sia la firma dei richiedenti titolari del diritto di nuda proprietà che del richiedente titolare del diritto di usufrutto, di cui si suggerisce di acquisire con accuratezza il presupposto titolo di trasferimento.
7 novembre 2022 Elena Conte
Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2363, sintomo n. 2436
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Geom. Salvatore Di Bacco
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: