Condizioni gestione in concessione riscossione coattiva entrate tributarie e patrimoniali

Risposta del Dott. Luigi D'Aprano

Quesiti
di D'Aprano Luigi
11 Novembre 2022

Il nostro Comune ha in essere un contratto per la gestione in concessione della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali con una società privata-concessionario iscritto all'albo di cui all'art.53 del D.Lgs 446/97, rispetto al quale è necessario procedere con la predisposizione dell'adeguamento del contratto alle nuove disposizioni previste dalla L.160/2019 Con riferimento all'art. 1, comma 803 che determina i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive, si chiede se è corretto prevedere che sono da considerarsi di competenza del nostro Ente gli "oneri di riscossione a carico del debitore" di cui alla lett.a) del comma 803, e di competenza del concessionario solo "le spese di notifica ed esecutive" di cui alla lettere b) del citato comma.

Consapevoli della presenza di posizioni contrastanti a riguardo, premeva avere un vostro parere per potere procedere nel modo più corretto possibile.

Risposta

Il comma 803 della legge 160/2019 introduce nella riscossione locale la possibilità di aggiungere delle spese nella fase coattiva, per similitudine con quello che avviene normalmente nella riscossione a mezzo ruolo.

In particolare, il comma 803 prevede due tipi di ristoro delle spese in fase coattiva:

  1. una quota denominata «oneri  di  riscossione  a  carico  del debitore », pari al 3  per  cento  delle  somme  dovute  in  caso  di pagamento entro il sessantesimo giorno  dalla  data  di  esecutivita' dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in  caso  di  pagamento  oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
  2. una quota denominata «  spese  di  notifica  ed  esecutive  », comprendente  il  costo  della  notifica  degli  atti   e   correlata all'attivazione di procedure  esecutive  e  cautelari  a  carico  del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti  di vendite  giudiziarie  e  i  diritti,  oneri  ed  eventuali  spese  di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di  recupero, nella misura fissata con  decreto  non  regolamentare  del  Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche  le  tipologie  di spesa  oggetto   del   rimborso.   Nelle   more   dell'adozione   del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli  enti locali, si applicano le misure e le tipologie  di  spesa  di  cui  ai decreti del Ministero delle  finanze  21  novembre  2000,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001,  e  del  Ministro dell'economia e delle finanze 12  settembre  2012,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2012, nonche' ai regolamenti di cui ai decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009,  n.  80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

La norma non prevede, né distingue, la competenza del destinatario di tali oneri aggiuntivi, tra Comune o eventuale concessionario privato, per cui la questione deve essere necessariamente rimandata alla decisione contrattuale della stazione appaltante che propone il servizio e dell’altro contraente che deve accettare le condizioni offerte.

Ciò vale soprattutto per oneri di riscossione, rispetto invece alle spese di notifica ed esecutive che dovrebbe essere a carico di chi le ha effettivamente sostenute.

7 novembre 2022          Luigi D’Aprano

 

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