Intestazione concessione al minore mediante l'intervento del genitore
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiIl nostro Comune ha in essere un contratto per la gestione in concessione della riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali con una società privata-concessionario iscritto all'albo di cui all'art.53 del D.Lgs 446/97, rispetto al quale è necessario procedere con la predisposizione dell'adeguamento del contratto alle nuove disposizioni previste dalla L.160/2019 Con riferimento all'art. 1, comma 803 che determina i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive, si chiede se è corretto prevedere che sono da considerarsi di competenza del nostro Ente gli "oneri di riscossione a carico del debitore" di cui alla lett.a) del comma 803, e di competenza del concessionario solo "le spese di notifica ed esecutive" di cui alla lettere b) del citato comma.
Consapevoli della presenza di posizioni contrastanti a riguardo, premeva avere un vostro parere per potere procedere nel modo più corretto possibile.
Il comma 803 della legge 160/2019 introduce nella riscossione locale la possibilità di aggiungere delle spese nella fase coattiva, per similitudine con quello che avviene normalmente nella riscossione a mezzo ruolo.
In particolare, il comma 803 prevede due tipi di ristoro delle spese in fase coattiva:
La norma non prevede, né distingue, la competenza del destinatario di tali oneri aggiuntivi, tra Comune o eventuale concessionario privato, per cui la questione deve essere necessariamente rimandata alla decisione contrattuale della stazione appaltante che propone il servizio e dell’altro contraente che deve accettare le condizioni offerte.
Ciò vale soprattutto per oneri di riscossione, rispetto invece alle spese di notifica ed esecutive che dovrebbe essere a carico di chi le ha effettivamente sostenute.
7 novembre 2022 Luigi D’Aprano
Per i clienti Halley: ricorrente QT n. 1436, sintomo n. 1522
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
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