Riparto delle risorse destinate ad incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2025
Risposta del Dott. Cristoforo Di Lorenzo
QuesitiSi chiede di conoscere quali sono gli adempimenti da effettuare a seguito della cessazione di dipendenti a tempo determinato (esempio: invio dei mod TFR a INPS?)
La Circolare INPDAP n. 30 del 1° agosto 2002, che ancora regola la materia, al paragrafo 3 così recita:
“Il diritto al pagamento del TFR sorge alla risoluzione del contratto di lavoro, purché il dipendente non ne abbia sottoscritto un altro (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato) decorrente dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del primo con un Ente obbligato ad iscrivere i propri dipendenti all’INPDAP ai fini TFS o TFR.
In tal caso l’iscritto avrà diritto al pagamento al verificarsi della prima interruzione di almeno un giorno tra un contratto e l’altro ovvero all’atto della definitiva cessazione dal servizio.”
Pertanto, l’Ente presso cui il dipendente in regime di TFR aveva prestato servizio aveva l’obbligo di compilare il Modello TFR1 e di inviarlo all’INPS, in caso di interruzione di almeno un giorno tra il rapporto di lavoro cessato e il successivo. Nel caso, invece, di avvio di un nuovo rapporto di lavoro senza soluzione di continuità, lo stesso Modello TFR1 andava trasmesso al nuovo datore di lavoro.
Con la pubblicazione della Circolare n. 185 del 14.12.2021, l’INPS ha avviato il nuovo processo di acquisizione dei dati giuridici ed economici, ai fini del calcolo del TFR dei dipendenti pubblici, tramite l’applicativo Nuova PassWeb.
Questa implementazione era attesa da tempo e ha lo scopo di realizzare la stessa operazione già effettuata con l’abolizione del vecchio Modello 350/P, per quanto riguarda la liquidazione del Trattamento di Fine Servizio (TFS). Vengono pertanto aboliti anche i Modelli TFR1 e TFR2.
Con la recentissima Circolare n. 125 del 4.11.2022 l’INPS ha anche fissato al 1 gennaio 2023 la data in cui entrerà in vigore la nuova procedura.
A partire da quella data, ogni qualvolta si verificherà la cessazione di un rapporto di lavoro in regime di TFR l’Ente dovrà solo intervenire in PassWeb ed inserire i dati necessari all’implementazione dell’Ultimo Miglio TFR. Va precisato che tale operazione sarà possibile circa due mesi dopo la data di cessazione, in quanto è dopo questo intervallo di tempo che l’ultimo mese di servizio si “consolida” all’interno della Posizione Assicurativa dell’iscritto. Sarà di competenza della Sede INPS verificare se il rapporto chiuso dà diritto o meno, alla liquidazione del TFR a seguito di eventuale instaurazione di ulteriore rapporto di lavoro con o senza soluzione di continuità.
È possibile scaricare il Manuale Integrato di gestione del TFR con la Posizione Assicurativa Circolare n.185 del 14-12-2021 utilizzando il seguente link:
7 novembre 2022 Cristoforo Di Lorenzo
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 5003, sintomo n. 5113
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2025
Risposta di Andrea Dallatomasina
per comunali e referendum
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