Le unioni civili – prima parte

Servizi Comunali Unione civile
di Mantineo Giuseppa
10 Gennaio 2018

Le unioni civili – prima parte 

Giuseppa Mantineo 

 

L’istituto più nuovo nell’ambito della materia demografica è rappresentato dalle unioni civili introdotte nel nostro ordinamento dalla Legge 76/2016, conosciuta come legge Cirinnà.

Dopo una lunga, sofferta stagione di scontri politici si giunge a questa legge in cui le unioni civili vengono definite come una formazione familiare.

La sua entrata in vigore, il cinque giugno 2016, senza un decreto attuativo di supporto e guida ha lasciato un po’ sgomenti gli ufficiali di stato civile che pure hanno avuto da subito il dovere di dar corso alle istanze dei cittadini interessati. Il DPCM 144 del 23 luglio, definito decreto ponte, ha risolto i primi dubbi interpretativi, lasciando però aperte ancora molte finestre a soluzioni differenti.

Nel mese di gennaio del 2017 hanno infine visto la luce i decreti legislativi 5, 6 e 7 che hanno messo la parola fine ai tanti interrogativi rimasti aperti ma hanno soprattutto adeguato il Regolamento di Stato Civile, DPR 396/2000, e la legge sul diritto internazionale privato, L. 218/1995, alle nuove disposizioni normative.

A seguire il Ministro dell’Interno ha emanato le nuove formule da adottare per la formazione degli atti e per le annotazioni da apporre sui registri dello stato civile con decreto del 27/02/2017.

Questo in breve il riassunto delle puntate precedenti, tenendo presente che la materia è ancora giovane e certamente suscettibile di ulteriori approfondimenti interpretativi e dunque di  risposte a casistica nuova e al momento non prevista.

Ad oggi le unioni civili non hanno il rango di matrimoni, anche se la formulazione degli articoli di legge, il procedimento di costituzione dell’unione e gli adempimenti di stato civile al riguardo sono in tutto simili a quelli relativi  all’istituto del matrimonio.

Riteniamo opportuno elencare in due agili articoli la procedura da seguire, dedicandone un terzo all’approfondimento di talune criticità, credendo così di fare cosa utile per gli ufficiali di stato civile e per quanti volessero semplicemente saperne di più.

L’unione civile viene costituita solo da due persone dello stesso sesso, maggiorenni, in grado di intendere e volere.

La richiesta di costituzione dell’unione civile può essere avanzata in qualunque comune, senza il vincolo richiesto ai nubendi che devono invece richiedere le pubblicazioni per il matrimonio al comune di loro residenza. Alla richiesta può essere delegata anche altra persona, ai sensi dell’art. 12 c. 7 del DPR 396/2000, con incarico speciale (non per atto pubblico dunque).

A differenza del matrimonio, non si effettuano le pubblicazioni; non si dà dunque pubblicità all’intenzione delle parti di voler costituire unione civile.

L’Ufficiale dello Stato Civile redige il verbale della richiesta e ha fino a trenta giorni di tempo per le opportune verifiche circa le dichiarazioni delle parti. Completate le verifiche e datane obbligatoria comunicazione ai richiedenti, questi hanno, dalla data della comunicazione da parte dell’Ufficiale dello Stato Civile, 180 giorni di tempo per la costituzione dell’unione. Qualora decorra infruttuosamente tale termine, la richiesta delle parti e le verifiche effettuate dall’Ufficiale dello Stato Civile si considerano come non avvenute.

L’unione civile viene costituita nel giorno prescelto e alla presenza di due testimoni nella Casa Comunale nelle stesse sale destinate ai matrimoni civili, avanti al Sindaco nella veste di Ufficiale di Stato Civile che “deve indossare la fascia tricolore” (art. 70 DPR 396/2000). Alle parti viene data lettura dei commi 11 e 12 dell’articolo 1 L. 76/2016. Gli interessati dovranno anche dichiarare di volersi reciprocamente unire civilmente.

Qualora la richiesta di costituzione dell’unione venga rivolta al comune da cittadino residente all’estero, e dunque iscritto AIRE, l’Ufficiale dello Stato Civile effettuerà le opportune verifiche anche presso lo stesso consolato.

L’Unione civile potrà essere costituta anche da Ufficiale dello Stato Civile di comune diverso da quello in cui fu effettuata la richiesta delle parti.

Il comune di richiesta, su istanza in bollo da € 16.00 delle parti stesse, richiede la costituzione dell’unione in altro comune. L’Ufficiale di Stato Civile cui è stata rivolta la richiesta, e che ha effettuato le previste verifiche, delega l’Ufficiale dello stato civile del comune prescelto per la costituzione dell’unione.

Costituita l’unione, l’ufficiale dello Stato Civile apporta l’annotazione sugli atti di nascita e invia copia dell’atto ai comuni di residenza delle parti per la trascrizione sui registri dello stato civile ai fini dell’aggiornamento della posizione anagrafica.

Le persone che hanno costituito unione civile con altra persona dello stesso sesso avranno lo status di “unito/a civilmente”.

 

02 gennaio 2018

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