Obbligo di accantonamento pro quota a Fondo perdite organismi partecipati

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
11 Novembre 2022

Con riferimento al rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 21, primo comma, del D.lgs. n. 175/2016 in riferimento all’obbligo di accantonamento pro quota a Fondo perdite organismi partecipati, per le perdite registrate e non immediatamente ripianate si chiede di sapere: 1) Tale obbligo sussiste solo se le perdite sono state registrate per 3 esercizi consecutivi? 2) In considerazione della pandemia e di una apposita norma emanata, L'ESERCIZIO 2020 non si computa ai fini del triennio?

Risposta

Alla prima domanda deve darsi risposta negativa: l’obbligo di accantonamento è previsto dall’articolo 21, comma 1, del d. lgs. n. 175/2016 (Testo Unico Società Partecipate) per ciascun esercizio in cui le società partecipate presentino un risultato di esercizio negativo; il riferimento al triennio deriva dall’articolo 6, comma 19, del d.l. n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010 - successivamente ripreso e confermato dall’art. 14, comma 5, del T.U.S.P. n. 175/2016 - che sancisce il generale “”divieto di soccorso finanziario”” e individua gli stretti ed eccezionali confini entro i quali è consentito un intervento dell’ente pubblico in favore delle partecipate in difficoltà.

Per quanto concerne la seconda domanda, si evidenzia che l’articolo 10, comma 6-bis, del d.l. n. 77/2021 (decreto PNRR e semplificazioni), come convertito nella legge n. 108/2021, dispone che “” In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5 [divieto di ricapitalizzazione e di interventi di "soccorso finanziario"], né ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 [obbligo di accantonamento a bilancio] del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175."".

Da quanto sopra deriva che le eventuali perdite registrate nel 2020 da una società partecipata non sono oggetto, nel bilancio 2021, di accantonamento al fondo perdite società partecipate, accantonamento che invece dovrà essere disposto nel bilancio 2022 allorché risulti disponibile il bilancio di esercizio 2021 della società, sempre che lo stesso dovesse presentare un risultato di esercizio negativo.

8 novembre 2022          Ennio Braccioni

 

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