Contabilizzazione proventi sanzioni codice della strada

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
12 Novembre 2022

Proventi sanzioni codice della strada: art. 142 del Codice della Strada - accertamenti mediante apparecchi elettronici (autovelox) su strade di non proprietà dell'Ente. Per il principio della territorialità della sanzione, il 50% della sanzione spetta all'Ente proprietario della strada (esempio la Provincia) mentre l'altro 50% all'Ente a cui appartiene l'organo accertatore. Esempio: sanzione, tramite autovelox, di 100,00 su una strada provinciale. L'Ente che ha accertato la sanzione come deve procedere con la contabilizzazione e il successivo riversamento alla Provincia? Accerta l'entrata per 50,00 (50%) sul capitolo del titolo 3 entrate extratributarie dedicato alle sanzioni del CDS. Accerta l'altro 50%, pari a 50,00, da riversare alla Provincia, su un capitolo in entrata delle partite di giro? E successivamente procede con impegno di spesa e riversamento non appena l'entrata sarà incassata? Si chiede se sia corretto procedere con l'accertamento del 50% di competenza di altro Ente nei capitoli delle partite di giro.

Risposta

Si ritiene che i proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni dell’articolo 142 del Codice della Strada (autovelox) debbano essere totalmente contabilizzati al titolo 3 delle entrate, ivi compresa anche la quota di spettanza dell’ente proprietario della strada qualora le violazioni siano state accertate su strade di proprietà di un Ente terzo.

Dette entrate, ivi compresa la quota spettante all’Ente proprietario della strada, rappresentano introiti che l’Ente accerta in relazione alle funzioni ad esso spettanti e nell’esercizio delle stesse: tale quota non configura una fattispecie di spese per conto terzi, e non andrà quindi registrata al titolo 9 dell’entrata ma dovrà essere contabilizzata al titolo 3 dell’entrata tra le entrate extratributarie, mentre il riversamento della quota del 50% troverà allocazione al titolo 1 della spesa.

Al riguardo si richiama il paragrafo 7.1 del principio contabile applicato n. 4/2 il quale a proposito delle partite di giro - in ciò confermando orientamenti consolidati della giurisprudenza contabile - dispone quanto segue:

"" I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell’ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta ... Ai fini dell’individuazione delle “operazioni per conto di terzi”, l’autonomia decisionale sussiste quando l’ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa ... Non hanno natura di “Servizi per conto di terzi” e, di conseguenza, devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio, le spese sostenute per conto di un altro ente che comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate, quali le spese elettorali sostenute dai comuni per altre amministrazioni pubbliche, le spese di giustizia, ecc. "".

3 novembre 2022          Ennio Braccioni

 

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