Acquisto di un terreno di proprietà della Diocesi

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
16 Novembre 2022

Si chiede se l'acquisto di un terreno di proprietà della Diocesi necessiti di un'assunzione di deliberazione del Consiglio comunale o basti una deliberazione della Giunta comunale, comprensiva di perizia di stima del Tecnico che ne attesti l'indilazionabilità ed indifferibilità dell'acquisto e previo accordo tra le parti.

Risposta

Ai sensi dell’art. 42 comma 2 lett. l) del TUOEL compete al Consiglio comunale deliberare in ordine ad acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

L’art. art. 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in un’ottica di contenimento della spesa pubblica, subordinava l’acquisto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad una previa valutazione da parte dell’Ente della sua indispensabilità ed indilazionabilità, nonché ad una attestazione di congruità del prezzo di acquisto da parte dell’Agenzia del Demanio.

Tale limitazione dell’autonomia negoziale degli enti territoriali è venuta meno, a decorrere dall’anno 2020, per effetto dell’art. 57, comma 2, lettera f) del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale “a decorrere dall’anno 2020, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa (…): f) articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”. A decorrere dal 2020, pertanto, la disciplina limitativa dell’autonomia negoziale degli enti territoriali, declinata ai fini del contenimento della spesa pubblica sul crinale degli acquisti immobiliari, ha cessato di trovare applicazione, con la conseguenza che gli enti territoriali possono acquistare beni immobili senza necessità di dimostrare il carattere indispensabile ed indilazionabile dell’acquisto, nonché la congruità del prezzo.

Come rilevato dalla Corte dei conti (ad es. sez. contr. Campania, deliberazione n. 52/2021), rimane sempre la necessità che la sottoscrizione di tali contratti passivi avvenga nel rispetto dei principi di buon andamento (art. 97, comma 2, Cost.) e dell’equilibrio di bilancio (art. 97, comma 1, e 119 comma 1 Cost.).

Una volta deliberata dal consiglio comunale l’autorizzazione all’acquisto dell’immobile sulla base dell’istruttoria dell’ufficio tecnico e della imputazione contabile e copertura espressi mediante i pareri ex art. 49 TUOEL, seguiranno gli adempimenti gestionali degli uffici ai sensi dell’art. 107 TUOEL e il rogito a mezzo segretario comunale rogante ex art. 97 TU cit. o di notaio.

11 novembre 2022        Eugenio De Carlo

 

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