Incentivi tecnici e principio di competenza

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
16 Novembre 2022

Incentivi tecnici e principio di competenza. Richiamata la delibera CdC Abruzzo n. 280/2021 che nella sostanza afferma che vada considerato il principio di competenza e non quello di cassa ai fini della verifica del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo. Si pone un quesito tramite un esempio (puramente di fantasia): dato il trattamento economico complessivo annuo pari a 40.000,00 comprensivo di emolumenti accessori (come gli straordinari elettorali ad esempio) limite 2021 incentivi che può maturare: 20.000.00 Il dipendente matura e percepisce nel 2021 19.000,00 di incentivi tecnici. Nel 2022, a seguito di verifica positiva delle attività svolte, si liquidano in ritardo ulteriori 5.000,00 di incentivi tecnici riferibili ad attività svolte nel 2021. Considerando il principio di competenza (che prevale su quello di cassa) è corretto riconoscere al dipendente solamente 1.000,00 di quei 5.000,00? Gli altri 4.000,00, anche se liquidati in ritardo nel 2022, non potranno essere percepiti dal dipendente e come dichiarato dalla CdC Abruzzo (ma anche dalla CdC Puglia con delibera n. 33/2014) costituiranno definitivamente economia di bilancio. Non sarebbe corretto, infatti, verificare se è stato raggiunto il limite nell'anno 2022, in quanto quell'attività, quell'incentivo, è maturato nel 2021 e quindi il limite del trattamento economico annuo da verifica.

 

Risposta

Tenendo conto del contenuto della deliberazione della Sezione di controllo per l’ Abruzzo n. 280/2021, nonché delle precedenti pronunce intervenute sull’argomento ed ivi richiamate, la risposta alla domanda posta è positiva: così come per la determinazione del trattamento economico complessivo annuo va seguito il criterio della competenza (computando cioè gli importi per i quali maturi, nell’anno considerato, il diritto alla percezione, senza che rilevi il criterio di cassa, e cioè il momento del pagamento), con lo stesso criterio si deve operare per la determinazione del limite massimo dell’importo riconoscibile al personale dipendente a norma del comma 3 dell’articolo 113 del d. lgs. n. 50/2016 (50%): detto importo massimo va cioè calcolato ogni singolo anno sul trattamento economico complessivo e non può essere superato, a prescindere dal momento dell’effettivo pagamento (nell’anno di svolgimento delle funzioni tecniche previste citato articolo 113 del codice degli appalti o in un esercizio successivo).

Pertanto, con riferimento all’esempio esposto nel quesito, è certamente corretto (o meglio, è da ritenere obbligatorio) limitare la erogazione al dipendente interessato al solo importo di 1.000,00 euro, mentre il residuo importo di 4.000,00 euro rappresenta una economia di spesa che resterà acquisita al bilancio dell’ente.

10 novembre 2022                    Ennio Braccioni

 

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