Assunzione mutuo in presenza di parere contrario sia del responsabile dell'area finanziaria sia del revisore dei conti

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
17 Novembre 2022

La delibera consigliare di assunzione di nuovo mutuo prevede il parere favorevole sia del responsabile dell'area finanziaria sia del revisore dei conti: nell'eventualità che risultino essere entrambi contrari e motivati, può l'amministrazione sottoscrivere comunque il mutuo? Il responsabile dell'area finanziaria o il revisore faranno comunicazione di probabile danno erariale alla Corte dei conti, questo è chiaro, ma poi come si procede? E' la Corte a bloccare tempestivamente la sottoscrizione?

 

Risposta

L’articolo 49 del TUEL prescrive che ogni proposta di deliberazione debba essere corredata dal parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, dal parere del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile: trattasi di pareri obbligatori ma non vincolanti, per cui l’organo deliberante può discostarsi da detti pareri, esplicitando però nell’atto le motivazioni di tale scelta ed assumendosene tutte le conseguenti responsabilità.

Una volta adottata la delibera, anche se con i pareri negativi, gli uffici e servizi dell’ente - ivi compreso il responsabile del servizio finanziario - sono comunque tenuti a dar corso ai conseguenti adempimenti attuativi delle scelte approvate dall’amministrazione, in quanto gli stessi agiscono come semplici esecutori di una decisione della quale l’organo collegiale ha assunto tutta la responsabilità amministrativa e contabile (vedasi in questo senso: Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza n. 680 del 25 maggio 1998).

Per quanto concerne la Corte dei conti, si evidenzia che il divieto di attuazione dei programmi di spesa per i quali sia stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria è prevista non già a seguito di una segnalazione di possibile danno erariale ma solamente all’esito del procedimento di verifica disciplinato dall’articolo 148-bis del TUEL.

14 novembre 2022        Ennio Braccioni

 

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