Congedo straordinario di cui all'art.42, comma 5, Decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
17 Novembre 2022

Una dipendente pubblica a tempo indeterminato e part-time (18 ore), intende fruire del congedo straordinario di cui all'art.42, comma 5, Decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151, al fine di assistere la madre convivente, riconosciuta disabile in situazione di gravità. Tuttavia nello stesso nucleo familiare convive anche il coniuge della dipendente che non lavora.

Si chiede: 1. se la richiesta debba essere presentata prima all'INPS e, solo successivamente, al datore di lavoro; 2. se l'Ente possa accogliere la richiesta considerato che, nello stesso nucleo familiare, convive il coniuge della dipendente, il quale non esercita alcuna attività lavorativa.

 

Risposta

La presenza nel nucleo familiare del coniuge convivente non occupato non costituisce un impedimento al congedo straordinario previsto dall’art.42, comma 5, del DLgs. 151/2001.

Il congedo deve essere richiesto al datore di lavoro. Il congedo non può essere fruito nell’ipotesi di ricovero del soggetto con disabilità.

14 novembre 2022        Angelo M. Savazzi   

 

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